ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 667 del 03/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: L'ABBATE GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 03/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

NUOVO PRIMO FIRMATARIO IL 20/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14016
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo presentato
Mercoledì 3 agosto 2016
modificato
Martedì 20 settembre 2016, seduta n. 676

   L'ABBATE, PARENTELA, GALLINELLA, GAGNARLI e DA VILLA. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   l'anagrafe equina è attualmente gestita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) con le risorse dell'incorporata ASSI ex UNIRE (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico), ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 147 del 2003 e seguenti (istituzione della Banca Dati Equidi) e dell'articolo, 14, comma 28, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive (soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici);
   l'Agenzia ex ASSI, oggi assorbita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in base al decreto ministeriale 31 gennaio 2013 (trasferimento delle relative funzioni), aveva articolato l'anagrafe per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale degli equidi, utilizzando a tal fine anche l'AIA (Associazione italiana allevatori) e le rispettive strutture provinciali e regionali (APA e ARA), con la duplice finalità di custodire in apposita documentazione i dati concernenti i capi equini e curarne l'aggiornamento attraverso un monitoraggio costante;
   le modalità gestionali dell'anagrafe equina in capo all'ex ASSI sono state stabilite a propria volta con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009 e seguenti (linee guida), che all'articolo 3 comma 11 prevede per ogni impresa di allevamento equino l'onere di conservare un autonomo registro di carico e scarico degli equidi detenuti in azienda, ove a annotare separatamente per ogni proprietario tutte le variazioni entro sette giorni dal loro verificarsi;
   il manuale operativo del registro di carico e scarico è stato approvato con successivo decreto ministeriale 26 settembre 2011 e successive che ha adeguato le relative procedure al regolamento (CE) 504/2008 (identificazione degli equidi), poi abrogato e sostituito integralmente con decorrenza operativa dal 1o gennaio 2016 a norma del nuovo regolamento dell'Unione europea 262/2015 di pari oggetto;
   il Ministero della salute è intervenuto a sua volta mediante le due circolari esplicative n. 13626 del 23 luglio 2009 e n. 14896 del 18 agosto 2011, ove sono state chiarite le modalità di registrazione dei capi equini nella BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica), istituita ex articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 1999 presso il centro servizi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale» con sede a Teramo;
   ciò malgrado le aziende del settore di allevamento equino hanno incontrato notevoli criticità operative, dovute da lato alla coesistenza di svariate tipologie di passaporto che accompagnano gli equini destinati alla macellazione (ASSI, ex IRE, AIA, APA, e altri), dall'altro ad oggettive lacune del sistema informatico che impediscono l'inserimento in tempo reale delle informazioni mancanti in banca dati nazionale;
   al fine di ovviare a tali difficoltà lo stesso Ministero della salute, con ordinanza 1o marzo 2013 (misure urgenti in materia di identificazione sanitaria degli equidi) adottata in conformità al vigente manuale operativo di cui al citato decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011 e seguenti, ha introdotto un'apposita nuova sezione per i capi equini nell'anzidetta banca dati nazionale di Teramo;
   la ratio dell'ordinanza dovrebbe risiedere nell'esigenza di garantire a maggiore disponibilità dei dati contenuti nell'anagrafe ai fini dell'epidemiosorveglianza per gestire correttamente le più diffuse emergenze sanitarie della specie equina (anemia infettiva, West Nile disease, morbo coitale maligno), nonché di tutelare il benessere degli equidi rendendo identificabili aziende ed allevamenti per i servizi veterinari ufficiali;
   la nuova sezione per l'identificazione sanitaria degli equini, introdotta in BDN dalla stessa ordinanza del Ministero della salute 1° marzo 2013 con efficacia espressamente differita al 10 aprile 2016 in virtù di successiva ordinanza del 23 marzo 2015 e salve eventuali ulteriori proroghe, è aggiornata sia attraverso i dati già inseriti nell'anzidetta banca dati dell'anagrafe equina (BDE) gestita temporaneamente dall'AIA, sia tramite le informazioni fornite dai proprietari degli equidi e dal competente servizio veterinario ASL;
   il servizio veterinario stesso rettifica in sede di controllo ogni eventuale informazione in contrasto con quanto rilevato in sede di vigilanza, dichiarando «non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano» i soli equidi identificati in contrasto con le procedure di cui al manuale operativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e registrando tale dichiarazione «non DPA» sul passaporto degli animali interessati (sezione IX), nella banca dati nazionale (sezione equidi) ed infine nella BDE (banca dati dell'anagrafe equina);
   malgrado l'illustrato riordino dei dati anagrafici confluiti in BDN, continuano tuttavia a sussistere le descritte criticità operative delle aziende del settore;
   in tal senso, ad inasprire le già difficili condizioni gestionali per le imprese del settore, sono intervenuti nuovi aggravi economici derivanti da un consistente aumento delle tariffe relative al corrispettivo dovute dai proprietari di equidi alle APA territorialmente competenti per il disbrigo delle pratiche concernenti i servizi anagrafici e di passaporto in base alla Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1 del 14 maggio 2007 (istruzioni all'AIA per la gestione dell'anagrafe equidi), salve riduzioni tariffarie per i soli proprietari che risultino soci APA;
   non è casuale infine che il Ministero della salute abbia presentato nel frattempo in Senato il disegno di legge AS n. 1324 (deleghe al Governo in tema di sicurezza veterinaria), attualmente in itinere all'esame delle Commissioni, che almeno, nella stesura originaria prevedeva disposizioni in materia di Anagrafe equina (v. ex articolo 21 stesso disegno di legge), quali ad esempio l'eventuale abrogazione dell'articolo 8, comma 15, citato decreto-legge n. 147 del 2003 o l'ipotetico affidamento della gestione in capo al medesimo dicastero tramite la propria Banca dati informatizzata ex articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica N. 437 del 2000 (regolamento) –:
   quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati:
    a) per semplificare le attuali procedure amministrative, al momento troppo onerose sia in termini di adempimenti che di costi, al fine di ottimizzare l'anagrafe zootecnica per realizzare le auspicate condizioni di un agevole coordinamento delle info azioni concernenti tutti i capi equini dichiarati come «destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano» (DPA) da registrare in quanto tali in banca dati;
    b) per attivare presso la nuova banca dati unitaria le funzionalità ritenute più idonee ad assicurare alle imprese del settore equino modalità unitarie ed omogenee di registrazione sul territorio nazionale, indipendentemente dalla provenienza geografica dei capi destinati alla macellazione;
    c) per alleviare le imprese del settore da costi impropri, eccessivi e non giustificati rispetto al servizio anagrafico, valorizzando ed implementando il più possibile le competenze dei servizi veterinari locali;
    d) per predisporre e coordinare adeguatamente le rispettive strutture amministrative competenti in materia di anagrafe equina, nelle more dell'eventuale approvazione della legge di riforma in itinere, al fine di garantire agli operatori del settore un ragionevole periodo transitorio teso alla graduale entrata in vigore ed al successivo ingresso a regime delle norme stesse;
   se non si ritenga opportuno assumere iniziative per consentire accesso tracciabile all'anagrafe equina ai veterinari iscritti all'albo;
   se, ai fini della sicurezza alimentare, non si intendano assumere iniziative per modificare la normativa in modo che i cavalli che non trascorrono la loro vita all'interno degli allevamenti da carne siano automaticamente classificati come non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano. (4-14016)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

equino

certificato sanitario

ispezione veterinaria