ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14003

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 02/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14003
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Martedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   FRACCARO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 8 (Commissione per i procedimenti referendari) della legge della provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 11, avente ad oggetto «Iniziativa popolare e referendum», al comma 1, prevede che entro 15 giorni dalla presentazione di richiesta di referendum è istituita la Commissione per i procedimenti referendari, la quale delibera sull'ammissibilità del referendum, riesamina i voti contestati e proclama il risultato dei referendum. La commissione è composta: a) da un magistrato del tribunale di Bolzano; b) da un magistrato della sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano; c) da un magistrato della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa. Al comma 2 prevede che i componenti della commissione sono individuati mediante sorteggio, a cura del direttore della ripartizione provinciale servizi centrali, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi, proposti dai presidenti rispettivamente del Tribunale di Bolzano, della sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa;
   l'articolo 16 (valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano) della legge della regione Trentino-Alto Adige 9 dicembre 2014, n. 11 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di enti locali», al comma 1, prevede che nei comuni della provincia di Bolzano la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una Commissione composta secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11. Ai membri della Commissione competono le indennità di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna. Al comma 2 prevede che i componenti della commissione sono nominati dal consiglio dei comuni, previa intesa tra il consiglio dei comuni stesso e i presidenti del tribunale di Bolzano, della sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario del consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dai Presidenti medesimi;
   l'articolo 16 del regio decreto n. 12 del 1941, al primo e secondo comma, prevede che: «I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura»;
   con circolare n. P. 22581 del 9 dicembre 2015 (delibera del 2 dicembre 2015) la Prima commissione del Consiglio superiore della magistratura ha disposto, all'articolo 1.6, che per gli incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificatamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge, chi procede alla designazione (di regola, il dirigente dell'ufficio ove il magistrato presta servizio) informa, preliminarmente, tutti i magistrati designabili, affinché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico; la designazione deve avvenire, preferibilmente, tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità, con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta effettuata. Ha altresì disposto all'articolo 1.7 che il designante comunica al C.S.M. l'avvenuta nomina, unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio, con l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che hanno dato la loro disponibilità;
   all'articolo 4 «Incarichi soggetti ad autorizzazione» la predetta circolare dispone che gli incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle province autonome di Trento e Bolzano sono sottoposti al vaglio del C.S.M., affinché ne valuti l'autorizzabilità, secondo le disposizioni contenute nella parte terza della circolare in questione. I menzionati incarichi richiedono pertanto l'autorizzazione consiliare;
   all'articolo 25.1 «L'inosservanza della circolare» prevede che i comportamenti in contrasto con l'articolo 16 del regio decreto n. 12 del 1941 e con le direttive della medesima circolare sono valutati dal C.S.M. ai fini sia di eventuale applicazione dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie, sia di eventuale comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare;
   con decreto del direttore dell'ufficio provinciale affari istituzionali della provincia di Bolzano n. 22355 del 15 dicembre 2015 è nominata la Commissione per i procedimenti referendari. Tale commissione è costituita dai componenti effettivi: dottor Stefan Tappeiner per il tribunale di Bolzano, dottor Alessandro Pallaoro componente effettivo per la Corte dei Conti – sezione di controllo di Bolzano, dottoressa Edith Engl componente effettivo per il tribunale amministrativo regionale – sezione autonoma di Bolzano; e dai componenti supplenti, dottor Thomas Weissteiner, dottor Marcovalerio Pozzato e dottoressa Lorenza Pantozzi Lerjefors. Le spese relative ai lavori della commissione vengono precauzionalmente quantificate in una somma complessiva pari a euro 2.925,60. Lo svolgimento dell'incarico inizia il 15 dicembre 2015 e termina il 31 dicembre 2016;
   a quanto consta all'interrogante il dottor Tappeiner e il dottor Weissteiner sarebbero stati individuati senza sorteggio. Dagli elementi a disposizione sembrerebbe che l'incarico non sia stato assegnato in conformità alle modalità previste dagli articoli 1.6 e 1.7 della circolare n. P. 22581 del 9 dicembre 2015 e senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 della medesima circolare;
   sul sito del consiglio dei comuni non appare alcun documento che faccia riferimento alla nomina della commissione unica prevista dalla legge regionale. Tuttavia, dal verbale della seduta del consiglio comunale di Caldaro (Bolzano) del 30 dicembre 2015 si apprende dell'insediamento della commissione unica per i procedimenti referendari nominata dal consiglio dei comuni della provincia di Bolzano. Dal medesimo verbale risulta che la predetta commissione è stata nominata dal consiglio dei comuni il 4 dicembre 2015 ed è composta dai seguenti componenti effettivi: dottoressa Maria Cristina Erlicher per Tribunale di Bolzano, dottor Raffaele Dainelli sezione di controllo Corte dei Conti, dottoressa Margit Falk Ebner tribunale amministrativo regionale, e dai seguenti componenti sostituti: dottor Oswald Leitner, dottor Marcovalerio Pozzato e dottoressa Alda Dellantonio. Lo svolgimento dell'incarico inizia il 15 dicembre 2015 e termina il 31 dicembre 2016;
   in riferimento alla procedura di nomina della predetta commissione la dottoressa Maria Cristina Erlicher e il dottor Oswald Leitner non è stato specificato se siano stati individuati con sorteggio come previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2014. Apparirebbe altresì che nemmeno i suddetti incarichi extra giudiziali siano stati effettuati conformemente alle modalità di nomina previste dagli articoli 1.6 e 1.7 della circolare n. P. 22581 del 9 dicembre 2015 e che non sia stata approvata l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 della medesima circolare;
   in data 4 dicembre 2015 è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio della provincia autonoma di Bolzano la richiesta di indizione di referendum consultivo facoltativo sul disegno di legge provinciale n. 60 del 2015 recante «Norme sull'aeroporto di Bolzano». Al provvedimento sono succedute comunicazioni del Consiglio provinciale al presidente della provincia di data 9 dicembre 2015 e 10 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale n. 11 del 2005;
   nella votazione popolare del 12 giugno 2016, indetta con decreto del Presidente della Provincia di Bolzano del 23 febbraio 2016, n. 622, è sottoposto il seguente quesito: «Volete che sia approvato il disegno di legge n. 60 del 2015, recante oggetto «Norme sull'aeroporto di Bolzano», per il quale in data 4 dicembre 2015 il consiglio della provincia autonoma di Bolzano ha deliberato l'indizione di un referendum consultivo?». Il disegno di legge proponeva un piano di rilancio dell'attività aeroportuale il cui obiettivo era il raggiungimento di 170.000 passeggeri annui prima del 2022. Sull'opuscolo informativo divulgato dall'amministrazione provinciale si riportava la notizia che il raggiungimento dell'obiettivo avrebbe portato ogni anno al territorio un valore aggiunto di 14,5 milioni di euro e un maggiore gettito fiscale di 2,2 milioni ciò a seguito di un sostegno finanziario provinciale di 2,5 milioni all'anno nel quinquienno 2017-2021;
   la dottoressa Elsa Vesco, presidente del tribunale di Bolzano, risulta essere legata da vincolo di matrimonio con il presidente di Assoimprenditori Alto Adige della provincia di Bolzano nonché vicepresidente di Confindustria Stefan Pan;
   il presidente di Confindustria della provincia di Bolzano Stefan Pan ha partecipato attivamente alla campagna referendaria sostenendo pubblicamente con forza le ragioni del piano di rilancio dell'aeroporto e la conseguente necessità di impiegare risorse pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A titolo di esempio si menziona il ricevimento di Assoimprenditori di Bolzano svolto nel mese di gennaio 2016 presso un hangar dell'aeroporto bolzanino alla presenza di circa 500 imprenditori e del presidente della provincia Arno Kompatscher. In quel contesto, la sintesi del lungo intervento riportata integralmente sul sito della testata giornalistica Alto Adige Innovazione è stata: «L'Alto Adige rischia di morire di chilometro zero: l'autarchia e la chiusura come pensieri pericolosi, l'aeroporto come cavallo di battaglia dell'Alto Adige che vuole aprirsi al mondo»;
   all'interrogante risulta che gli interpelli per chiedere la disponibilità dei giudici per l'individuazione dei suddetti componenti delle commissioni previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2014 e dall'articolo 8 della legge provinciale n. 11 del 2005 sarebbero stati sottoposti ai giudici del tribunale di Bolzano solo in data 7 luglio 2016 ovvero posteriormente all'insediamento delle Commissioni stesse. In particolare, per il caso specifico della commissione provinciale, l'interpello sarebbe stato notificato solo dopo lo svolgimento delle procedure referendarie relative allo svolgimento sul rilancio dell'aeroporto di Bolzano;
   l'unico giudice ad aver dato la propria disponibilità per la nomina quale componente effettivo della commissione per i procedimenti referendari ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 11 del 2005 è il dottor Stefan Tappeiner. Non è tuttavia nota la data in cui è stata protocollata la comunicazione di manifestazione della disponibilità;
   da come si sono succeduti i fatti sopra illustrati l'interrogante ritiene che vi siano elementi a sufficienza per ipotizzare che l'assegnazione degli incarichi ai componenti delle commissioni per i procedimenti referendari previste dalla legge regionale n. 11 del 2014 e dalla legge provinciale n. 11 del 2005 sia stata effettuata senza attivare una procedura aperta trasparente ed intelligibile, contrariamente a quanto dettagliato dalla circolare n. P. 22581 del 2015 della prima commissione del C.S.M.. A conferma della predetta ipotesi si potrebbe citare il fatto che le nomine del dottor Tappeiner, della dottoressa Erlicher, del dottor Weissteiner e del dottor Leitner non risulterebbero comprese nell'elenco pubblicato sul sito web del C.S.M. degli incarichi extragiudiziali autorizzati dal 14 novembre 2015 al 13 maggio 2016;
   la Commissione per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa (nota come Commissione di Venezia) nel codice di buona condotta sui referendum raccomanda l'istituzione di un organo imparziale competente per l'organizzazione del referendum, quale dovrebbe essere la commissione per i procedimenti referendari. Tale orientamento è stato peraltro rimarcato anche nel parere 797/2014 espresso sul disegno di legge di iniziativa popolare 1/XV della limitrofa provincia di Trento, nel quale la Commissione di Venezia ha ribadito l'importanza di una composizione imparziale ed equilibrata. L'interrogante ritiene altresì che l'imparzialità non sia stata garantita, poiché le procedure di nomina hanno presentato diverse lacune e sono state caratterizzate da un conflitto di interesse in carico al soggetto designante –:
   se si intenda valutare la sussistenza dei presupposti per promuovere iniziative ispettive anche ai fini di eventuali azioni disciplinari nei confronti del presidente del tribunale di Bolzano, anche alla luce delle disposizioni previste dagli articoli 1.6 e 1.7 della circolare 22581 del 2015 del Consiglio superiore della magistratura.
(4-14003)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

referendum

giudice

comune