ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13996

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIORDANO SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/08/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/08/2016
MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 02/09/2016
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 27/10/2017
Stato iter:
27/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2017
BRESSA GIANCLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 03/08/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 02/09/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/10/2017

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/10/2017

CONCLUSO IL 27/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13996
presentato da
GIORDANO Silvia
testo presentato
Martedì 2 agosto 2016
modificato
Giovedì 4 agosto 2016, seduta n. 667

   SILVIA GIORDANO, COLONNESE, MANTERO, GRILLO, LOREFICE, DI VITA e NESCI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   in data 31 maggio 2016 il consiglio regionale della Campania ha approvato la proposta di legge «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura dei direttori delle Aziende Sanitarie e ulteriori misure di razionalizzazione» che modifica, in maniera sostanziale, il meccanismo di nomina dei direttori generali del servizio sanitario regionale della Campania, sopprimendo il secondo livello di valutazione da effettuarsi tramite un avviso pubblico per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni;
   con la citata legge, approvata il 31 maggio 2016, il presidente della giunta nomina il direttore generale direttamente tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni ed è stata quindi soppressa la previsione che il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, nomini il direttore generale all'interno di una rosa di cinque candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi, a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei che hanno partecipato all'avviso;
   il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, nelle riunioni di giunta del 13 e 20 luglio 2016, ha provveduto sulla base della nuova legge varata dalla regione alla nomina dei direttori generali: dell'Asl Napoli 1, dell'Asl Napoli 2, dell'Asl Napoli 3, dell'azienda ospedaliera dei Colli, dell'Asl Caserta, dell'Asl Salerno;
   a seguito dell'interpellanza urgente 2-01388 e dell'interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09157 sono stati illustrati i profili di incostituzionalità della citata legge regionale per palese contrasto con le norme nazionali ovvero con il decreto legislativo n. 502 del 1992 e con la legge n. 124 del 2015 (cosiddetta delega Madia), norme entrambe che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione che, al terzo comma, prevede che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; nel caso di specie il principio fondamentale è in materia di tutela della salute;
   in occasione della discussione della citata interpellanza, il sottosegretario alla salute Vito De Filippo, ha fatto presente che nell'ambito dell'istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sarà garantita la massima attenzione tenuto conto della materia così delicata come quella indicata dalla interpellanza sopra richiamata del M5S ed ha aggiunto che riguardo ai profili d'incostituzionalità sia fondamentale, anche soprattutto proprio la citata «legge delega Madia» e lo schema di decreto legislativo di imminente attuazione (poi varato il 28 luglio 2016);
   in riferimento all'interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-09157, riferita alla legge della regione Campania n. 15 del 2016, il Ministero della salute ha comunicato che, in data 6 luglio 2016, ha evidenziato la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari regionali – com’è noto la decisione finale di impugnare la medesima legge compete al Consiglio dei ministri;
   il 28 luglio 2016 Consiglio dei ministri ha varato il decreto legislativo in applicazione dell'articolo 11, lettera p) della legge delega sulla pubblica amministrazione, che detta i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, e di direttore dei servizi sociosanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
   le regioni potranno procedere a nominare direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale che fisserà una rosa di 3-5 nomi da sottoporre al presidente della regione;
   il decreto istituisce l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. L'elenco, istituito presso il Ministero della salute, dovrà essere aggiornato con cadenza biennale;
   nel decreto sono individuati anche requisiti necessari per ricoprire le cariche apicali in sanità: un età inferiore a 65 anni, possedere un'esperienza almeno quinquennale maturata nella sanità o settennale in altri settori, sia nel pubblico che nel privato, aver conseguito l'attestato relativo al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria attivato dalla regione, essere incluso nell'apposito elenco nazionale (con un punteggio da 75 a 100) e entro due anni dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati dalla programmazione regionale. E chi decade per aver violato gli obblighi di trasparenza non potrà più entrare nell'elenco nazionale;
   il Premier Matteo Renzi, ha commentato dopo l'approvazione da parte del Governo del decreto legislativo che detta i criteri per la nomina dei manager in sanità «Mai più la sanità nelle mani della politica peggiore. Il tema è la trasparenza, il merito, le persone giuste alla guida della sanità»;
   il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, al termine del Consiglio dei ministri ha affermato «Abbiamo deciso di puntare a nuovi modelli di selezione dei manager della sanità. Il metodo che applichiamo privilegia merito e trasparenza»;
   lo stesso giorno in cui è stato varato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo che detta criteri più trasparenti per la nomina dei vertici sanitari, il Consiglio dei ministri ha esaminato la legge della regione Campania n. 15 del 2016 e deciso di non impugnarla, nonostante tale legge preveda che il presidente della giunta nomina direttamente il direttore generale e sopprima il secondo livello di valutazione, da effettuarsi tramite un avviso pubblico per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali –:
   se nell'ambito dell'istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sia stata garantita la massima attenzione all'esame della legge della regione Campania n. 15 del 2016;
   quale seguito sia stato dato alle osservazioni formulate dal Ministero della salute in materia;
   quali siano le ragioni che hanno determinato la decisione di non impugnare la legge della regione Campania n. 15 del 2016, nonostante i profili di incostituzionalità rilevati dallo stesso Ministero della salute e l'esigenza di una maggiore indipendenza dalla politica delle nomine apicali in sanità, dichiarata lo stesso giorno dal Presidente del Consiglio dei ministri come riportato in premessa. (4-13996)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 27 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 880
4-13996
presentata da
GIORDANO Silvia

  Risposta. — Con riferimento all'atto parlamentare di sindacato ispettivo in esame rappresenta quanto segue.
  Con la legge 8 giugno 2016 n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura di nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie ed ulteriori misure di razionalizzazione» la regione Campania detta una serie di modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994 n. 32, recante «Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale», intervenendo in particolare in materia di nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1 della legge regionale in esame, nel modificare l'articolo 18-
bis della legge regionale n. 32 del 1994, in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), abroga il comma 5 e sostituisce il comma 6 del medesimo articolo 18-bis.
  I commi 5 e 6 dell'articolo 18-
bis sopra citato prevedevano, per la nomina dei direttori generali delle Asl, una doppia selezione: la prima, ad opera di una commissione di esperti, volta alla formazione di un elenco regionale di idonei al conferimento degli incarichi di direttore generale (secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato dal decreto-legge n. 158 del 2012 convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189); la seconda – avviata con apposito avviso pubblico rivolto esclusivamente agli iscritti negli elenchi – ad opera di un'altra commissione di esperti, volta a proporre al Presidente della regione ed alla giunta una rosa di cinque candidati con i migliori punteggi. La legge regionale n. 15 del 2016 prevede pertanto la nomina da parte del presidente della giunta dei direttori generali del servizio sanitario regionale direttamente tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli idonei, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni.
  L'interpellante lamenta la soppressione della previsione del secondo livello di valutazione, da effettuarsi tramite un avviso pubblico per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-
bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni.
  A tal proposito si fa presente che il Ministero della salute, nel corso dell'istruttoria per l'esame di legittimità costituzionale della legge della regione Campania n. 15 del 2016, aveva rilevato che tale legge, nel modificare l'articolo 18-
bis della legge regionale n. 32 del 1994, in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale della aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) sopprime la seconda procedura selettiva, attribuendo la possibilità al Presidente della regione di scegliere discrezionalmente all'interno dell'elenco regionale di idonei il soggetto cui conferire l'incarico. Tali disposizioni regionali, sia pur in linea con i principi stabiliti in materia dall'articolo 3-bis del decreto-legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, si ponevano in contrasto con l'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124 del 2015.
  Il citato articolo 11, comma 1 lettera
p) infatti prevede che il decreto delegato disciplini, quali «principi in materia di tutela della salute, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione», una «selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni».
  È opportuno sottolineare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la normativa regionale va verificata sulla base della normativa vigente al momento dell'emanazione delle norme stesse. La legge in questione è stata pubblicata sul Bur in data 9 giugno 2016. Peraltro, è ben noto, che qualsiasi provvedimento normativo entra in vigore solo a seguito della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, condizione che ancora non si era comunque determinata. La possibilità di utilizzare i principi di una legge delega come parametri di riferimento per la proposizione del giudizio di incostituzionalità di una legge regionale è stata asseverata dalla corte stessa solo nei casi in cui gli stessi fossero ben definiti senza la necessità delle successive previsioni delle norme dei decreti delegati attuativi. Questo non appariva in modo inequivocabile in questa situazione. Sulla base di tali considerazioni, il Ministero della salute ha preso atto dell'impegno, assunto dal Presidente della regione Campania con nota del 27 luglio 2016, di «adeguare la disciplina regionale di nomina dei direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere... ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015, non appena la imminente riforma governativa in materia sarà pienamente operativa» (normativa introdotta, da ultimo, con decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126) e, pertanto, ha desistito dalla richiesta di impugnativa della legge in argomento.
  In considerazione degli elementi sopra esposti, il Consiglio dei ministri nella seduta del 28 luglio 2016, ha deliberato la non impugnativa della legge regionale n. 15 del 2016.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Gianclaudio Bressa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

nomina del personale

servizio sanitario nazionale

servizio sanitario