ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13992

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: COCCIA LAURA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13992
presentato da
COCCIA Laura
testo di
Martedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   COCCIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità richiama più volte il concetto di discriminazione. Nell'articolo 27, in particolare, viene sancito il divieto di «discriminare sulla base della disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di selezione, assunzione e impiego, mantenimento dell'impiego, avanzamento di carriera e le condizioni lavorative sicure e salubri»;
   l'interrogante è a conoscenza di personale assunto in Wind Telecomunicazioni s.p.a. nella sede romana, con avviamento al lavoro delle categorie protette con la percentuale d'invalidità del 50 per cento, assegnato al settore servizi generali, nella segreteria di direzione con molteplici funzioni sempre inerenti al lavoro di segreteria che, con il cambio di direzione, ha subito una serie di pressioni per essere allontanato non solo dal luogo di lavoro cui era stato assegnato per essere trasferito ad altro ma anche una serie di proposte di buona uscita per allontanarsi definitivamente dall'azienda;
   ad oggi, lo stato di salute, come nel caso della signora P.M., categoria protetta e con disabilità, è gravemente peggiorato in seguito ad una richiesta mai motivata da parte dell'azienda di trasferimento presso un'altra direzione, richiesta che è apparsa non solo immotivata ma anche penalizzante;
   il responsabile RSL/RSU in data 7 marzo 2016 ha inviato una mail ai vertici della direzione chiedendo espressamente di poter essere contattato prima di qualsiasi intervento che interessasse la signora P.M. come espressamente richiesto dalla stessa;
   tale richiesta era motivata dal cercare di ridurre al minimo quelle che potevano essere le conseguenze di un suo colloquio con human resource: la sua è, infatti, una nota situazione; si è addirittura reso necessario l'intervento dell'ambulanza per soccorrerla in seguito al forte stress subito;
   è evidente, come in questo caso, occorresse prestare particolari accortezze per tutelare la salute della signora poiché si potevano tranquillamente prevedere le conseguenze scegliendo di agire diversamente;
   l'iniziale proposta dell'azienda, del 18 febbraio 2016, di aderire al progetto del telelavoro, che la signora P.M. non aveva accettato, già aveva creato un forte scompenso emotivo, tale da generare preoccupazioni in un quadro già fortemente debilitato:
   l'intervento della rappresentanza sindacale unitaria era volto, proprio per questa ragione, ad evitare il ripetersi di episodi già accaduti in passato;
   la scelta aziendale di comunicare bruscamente alla signora P.M. il 2 marzo 2016, che sarebbe stata obbligata ad un cambio di attività, senza neanche provare ad attuare quelle accortezze che la rappresentanza sindacale unitaria aveva provato a suggerire, non ha fatto che aggravare una situazione già molto grave;
   la signora P.M., infatti, a quanto risulta all'interrogante non ha potuto neanche avvalersi della presenza di un rappresentante sindacale di fiducia;
   le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio;
   tali atteggiamenti, infatti, hanno comportato alla sua precaria salute un notevole peggioramento, in quanto è passata da un'invalidità iniziale del 50 per cento all'80 per cento e infine dal 2011 al 100 per cento (con disabilità motoria e riconoscimento della legge n. 104 del 1992);
   la definizione «categorie protette» si riferisce in particolar modo a soggetti svantaggiati, tra cui gli invalidi, e, chiaramente, riguarda la maggior parte dei destinatari delle leggi a sostegno del lavoro dei disabili;
   il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Lo stesso accertamento può essere richiesto anche dal datore di lavoro per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda –:
   se non ritenga opportuno, anche di fronte all'asserita azione di vessazione da parte dell'azienda nei confronti di una propria dipendente, assumere le iniziative di competenza, per il tramite delle articolazioni territoriali del Ministero, volte a verificare la correttezza delle procedure assunte dall'azienda nella gestione del rapporto di lavoro in osservanza della normativa di riferimento. (4-13992)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica sanitaria

diritto alla salute

lavoratore disabile