ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13970

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 664 del 29/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: DAGA FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2016
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 29/07/2016
Stato iter:
22/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/02/2017
DELRIO GRAZIANO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/02/2017

CONCLUSO IL 22/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13970
presentato da
DAGA Federica
testo di
Venerdì 29 luglio 2016, seduta n. 664

   DAGA, TERZONI, MANNINO, MICILLO, BUSTO, DE ROSA, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   nel maggio 2014 è stato approvato il decreto-legge n. 47 del 2014 convertito dalla legge n. 80 del 2014 che, all'articolo 1 prevede il finanziamento di due fondi, quello nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e quello destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
   all'articolo 10 del decreto sono introdotte misure volte a favorire la riduzione del disagio abitativo attraverso l'aumento dell'offerta d i alloggi sociali in locazione prevedendo al comma 6 che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo. Al comma 7, che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   all'articolo 3, comma 1, il decreto prevede:
    «1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.»;
   l'articolo 4 del decreto-legge 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, prevede con una tempistica ben chiara l'approvazione di un decreto attuativo volto a promuovere un programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica; lo stesso articolo prevede che: «Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla, completa attuazione del Programma»; l'articolo 14, del cosiddetto decreto-legge «giubileo», recante «Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica», prevede: «Al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; nella seduta dell'VIII Commissione (Ambiente) del 29 ottobre 2015, in risposta all'interrogazione n. 5/06737, il Governo ha sostenuto che: «i fondi disponibili in questa prima fase renderanno possibile intervenire su circa 4400 alloggi con interventi di lievi entità e su oltre 18.000 alloggi con interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria. Ciò posto, è intenzione del MIT rafforzare l'intervento sull'edilizia residenziale pubblica con il rifinanziamento del programma di recupero mediante il reperimento di nuove risorse»;
   nella seduta dell'VIII Commissione (Ambiente) del 10 febbraio 2016, in risposta all'interrogazione n. 5-07746, il Governo ha sostenuto che: «All'inizio del mese di dicembre 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a mettere a disposizione dei bilanci regionali le prime risorse finanziarie limitatamente agli interventi di lieve entità per le annualità 2014-2015 con importo complessivo di 25 milioni di euro;
   considerato che i sopracitati decreti prevedono l'ultimazione degli interventi di lieve entità entro 60 giorni dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo ai soggetti attuatori, i primi esiti del programma potranno essere conosciuti non prima del mese di aprile;
   all'articolo 11 il decreto relativamente all'attuazione del provvedimento, rimanda a quanto previsto agli articoli 1, 4 e 10 –:
   se il Ministro interrogato, in base a quanto previsto dalle norme riportate in premessa, sia in grado di fornire i dati sullo stato di attuazione dell'intero provvedimento e, in particolare, relativamente allo stato di attuazione del programma di recupero previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 47 del 2014. (4-13970)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 febbraio 2017
nell'allegato B della seduta n. 746
4-13970
presentata da
DAGA Federica

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si comunica che sono state interamente versate alle regioni le disponibilità 2014-2015 del fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazioni (euro 200 milioni complessivamente) e che per il fondo inquilini morosi incolpevoli è stata trasferita alle regioni anche l'annualità 2016 (5.9,73 milioni) per un totale nel triennio 2014-2016 di euro 128,19 milioni.
  Per quanto concerne l'attuazione dell'articolo, 10 del decreto-legge n. 47 del 2014 (convertito dalla legge n. 80 del 2014) solo alcune regioni hanno comunicato di aver dato attuazione alle disposizioni, del comma 6 del suddetto articolo. Per quanto riguarda poi gli adempimenti comunali attivati per il recepimento delle normative regionali questo Ministero non possiede dati puntuali essendo la materia esclusivamente di competenza locale.
  Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge si evidenza che l'adempimento è stato effettuato con l'emanazione del decreto interministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ministero dell'economia e delle finanze – affari regionali) 24 febbraio 2015 concernente «Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica».
  Giova segnalare in proposito che l'avvocatura generale dello Stato si è espressa sul decreto in oggetto, ritenendo che il termine di quattro mesi fissato per la predisposizione dei piani di alienazione da parte degli enti pubblici proprietari noti può far assumere al decreto in questione un carattere di straordinarietà in quanto l'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 47 del 2014 è intervenuto in modifica dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 («Misure per la razionalizzazione, la gestione e la dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica») dettando, in linea generale, le misure per l'alienazione degli, immobili dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e rinviando ad un apposito decreto l'approvazione delle procedure, di alienazione.
  Non viene condivisa, pertanto, dall'avvocatura la tesi delle regioni secondo cui il decorso del termine consentirebbe la reviviscenza del regime ordinario, con conseguente applicazione della normativa regionale già adottata in materia, «in quanto, in tal modo, si finirebbe per riconoscere ad un decreto avente efficacia secondaria, valore derogatorio e limitativo della disciplina primaria, con evidente violazione del principio di gerarchia delle fonti».
  L'articolo 3 del decreto-legge 47 del 2014 oltretutto, osserva l'avvocatura «si pone in diretta attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m) e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'acceso alla proprietà dell'abitazione e, pertanto, costituisce materia riservata alla competenza statale, nonché norma di principio per le normative regionali su cui, di conseguenza, è destinata a prevalere».
  In merito all'attuazione del programma di recupero di immobili e di alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 4 del decreto-legge 47 del 2014) che ha un valore complessivo di 492,9 milioni (inizialmente 467,9 milioni ai quali si sono aggiunti 25 milioni del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito con legge n. 9/2016) si evidenzia che si possono mettere in campo interventi strutturali che possono ridurre fortemente il disagio abitativo anche per quanta concerne gli sfratti.
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 12 ottobre 2015 ha emanato il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse e di ammissione al finanziamento degli interventi individuati dalle regioni.
  Il suddetto decreto stabilisce le modalità di trasferimento alle regioni delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca nonché di monitoraggio del programma. Quest'ultimo è realizzato mediante un applicativo informatico predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Inoltre, il predetto decreto (decreto ministeriale 12 novembre 2015) dispone che agli elenchi già trasmessi potranno essere apportate eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie, su proposta motivata delle regioni per ottimizzare la programmazione, anche ai fini del completo utilizzo delle risorse assegnate, nonché l'esecuzione degli interventi. Le modifiche, saranno approvate, qualora ne ricorrano le condizioni, con decreto direttoriale da emanare, di norma, con cadenza semestrale.
  Il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di proprietà di comuni e degli ex Iacp renderà disponibili complessivamente circa 26.000 alloggi di cui circa 5.800 in tempi brevi, dovendosi concludere i lavori per interventi di lieve entità – linea a), max 15 mila euro ad alloggio, su alloggi sfitti, entro 60 giorni dall'assegnazione del contributo al soggetto attuatore. Ad oggi (29 dicembre 2016) gli alloggi sfitti ultimati con le risorse ripartite sulle annualità 2014-2015 (25 milioni oltre ad ulteriori 14,8 milioni in corso di erogazione) ammontano a 2.068 (come visibile sulla home page del sito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
  In merito alle erogazioni effettuate si fa presente quanto segue.
  Ad oggi le risorse, complessivamente erogate in relazione alla linea a) ammontano ad euro 47.406.553,47 compresa l'anticipazione dell'annualità 2017 resa possibile utilizzando le risorse provenienti dai decreto-legge n. 185 del 2014. L'annualità originaria del 2017 verrà poi utilizzata per avviare gli interventi eccedenti.
  Per gli interventi più impegnativi (ripristino e manutenzione straordinaria (linea b) (max 50 mila euro ad alloggio per 20766 alloggi) dovranno essere avviati entro 12 mesi dall'assegnazione del finanziamento e presumibilmente entro il 2017.
  Le risorse trasferite alle regioni per tale linea ammontano a oltre 189 milioni (di cui 83,9, comprese le risorse riversate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alle province autonome di Trento e Bolzano, trasferiti il 25 luglio 2016 e derivanti dalla rimodulazione delle annualità stabilita dalla legge di stabilità 2016) ai sensi del decreto 30 marzo 2016 (allegato 4) con il quale è stata sostituita la tabella 2 della linea b) con la tabella 2/A in conseguenza della rimodulazione delle risorse effettuata dalla legge di stabilità 2016 – tabella e.
  Infatti la dotazione finanziaria per gli interventi di manutenzione straordinaria compresi nel programma di recupero (linea b) derivante dalla legge di stabilità 2015 è distribuita nell'arco temporale 2014-2024. Ciò comportava un trascinamento nell'esecuzione dei lavori a fronte di interventi programmati nell'anno in corso su alloggi di edilizia residenziale pubblica per i quali c’è necessità di un rapido utilizzo.
  Affinché il programma potesse esplicare efficacemente, e in tempi ragionevoli i suoi effetti sono state anticipate (tabella e legge stabilità 2016) sulle annualità 2016 e 2017 (rispettivamente 84 milioni e 80 milioni) le quote finanziarie precedentemente articolate fino al 2024 elevando la dotazione delle annualità citate a 120 e a 118 milioni di euro.
  La rendicontazione in tempo reale del programma di recupero, è consultabile sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direttamente accessibile dalla home page dove compare il contatore dalla linea A.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasportiGraziano Delrio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

locazione immobiliare

politica agricola