ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13953

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 663 del 27/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 27/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 27/07/2016
Stato iter:
06/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2016

CONCLUSO IL 06/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13953
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Mercoledì 27 luglio 2016, seduta n. 663

   GRIMOLDI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il giornale on line La Provincia pavese, del 12 luglio 2016 e dei giorni successivi, ha pubblicato notizie sul sequestro degli impianti di trattamento rifiuti «riconducibili alla società Centro ricerche ecologiche Spa (Cer) di Lomello, Maccastoma (Lodi) e Meleti (Lodi), per un valore di circa 5 milioni di euro, nonché sull'arresto a domicilio dell'amministratore unico della C.r.e. spa e di altre cinque persone;
   l'accusa formulata dal sostituto procuratore della Repubblica di Milano, che conduce l'indagine, è di traffico illecito di rifiuti; sembra che siano coinvolte e indagate, a vario titolo nel corso delle indagini, undici persone;
   l'operazione della magistratura arriva a conclusione di un'indagine svolta dalla polizia provinciale di Lodi e coordinata dalla procura della Repubblica di Milano, in collaborazione con i comandi provinciali di Milano, Cremona, Lodi e Pavia e con il supporto delle polizie locali di Piacenza, Lodi e Crema;
   l'accusa è quella di smaltimento illecito, mediante spandimento al suolo, di ingenti quantità di fanghi da depurazione non trattati, oltre i limiti previsti dalla determina provinciale, con grave nocività per l'ambiente coinvolto. Secondo le notizie dei media, nel periodo d'indagine, dal 2012 al 2015, sono state sparse 110.000 tonnellate di rifiuti, prevalentemente nelle province di Lodi, Cremona e Pavia; alcuni controlli «a campione» nei terreni interessati dallo spandimento dei fanghi, avrebbero appurato le prime anomalie, soprattutto in materia di eccedenza dei carichi diretti ai terreni per lo spandimento;
   la possibilità di spandere maggiori quantità di fanghi sui terreni, oltre ai limiti consentiti, avrebbe permesso alla C.r.e. spa un ingiusto profitto pari a circa 4,5 milioni di euro in quattro anni, con conseguente risparmio sui costi di trattamento/condizionamento e trasporto del rifiuto;
   l'indagine è stata avviata nel febbraio 2011 grazie a una serie di segnalazioni di cittadini, indirizzate all'epoca alla polizia provinciale di Lodi, riguardanti esalazioni maleodoranti provocate dalle operazioni di spandimento su terreni agricoli di fanghi biologici stabilizzati e igienizzati;
   con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» lo Stato italiano ha recepito la direttiva 86/278/CEE riprendendo quasi fedelmente sia gli scopi sia i limiti previsti dalla stessa e specificando le procedure per l'utilizzo dei fanghi ed indicando puntualmente i divieti;
   il decreto in particolare fissa i valori limite di concentrazione per alcuni metalli pesanti che devono essere rispettati nei suoli e nei fanghi, le caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi, i limiti inferiori di concentrazione di carbonio organico, fosforo e azoto totale, i valori massimi di salmonella, nonché le quantità massime dei fanghi che possono essere applicati sui terreni;
   alcune regioni hanno disciplinano ulteriormente la materia, in quanto non sempre l'uso di tali fanghi produce effetti positivi sulle produzioni agricole coltivate, potendosi riscontrare sulle colture residui o contaminanti che le rendono non commercializzabili o ad ogni modo con caratteristiche qualitative di scarso valore e ciò a danno degli agricoltori e dei consumatori;
   tra i metalli pesanti, il cadmio, ad esempio, ha effetti gravemente tossici per la salute dell'uomo, in quanto, assunto durante la dieta, incide negativamente sull'apparato scheletrico, genera osteoporosi e deformazioni della spina dorsale, oltre ad avere effetti tumorali sul sistema riproduttivo e attività di distruzione endocrina;
   in particolare, nel territorio di Lomello, vi sarebbero importanti appezzamenti a riso e proprio in tale territorio andrebbero accuratamente svolte attente valutazioni, anche ricordando che l'istituto Mario Negri di Milano ha riscontrato su questi suoli livelli elevati di metalli tossici con concentrazioni prossimi ai limiti ammessi per scopi agricoli;
   le notizie di stampa riportano anche di precedenti sequestri e inquisizioni della C.r.e spa per anomalie nelle attività di spandimento dei fanghi;
   la giunta regionale della Lombardia, in attuazione di specifici accordi definiti nell'aprile 2009 tra regione, province e comunità montane, ha approvato in data 29 luglio 2009, la delibera di giunta regionale n. 9953, con la quale sono state definite le modalità di blocco progressivo dello spandimento sui terreni agricoli dei fanghi provenienti dall'attività di depurazione delle acque reflue urbane e industriali, allo scopo di raggiungere un maggiore livello di protezione dei terreni e dei corpi idrici;
   i cittadini dei comuni della Lomellina sono preoccupati e contrariati per le ricadute che l'attività di trattamento fanghi comporta sul proprio territorio, denunciando il rischio per la salute e per l'integrità dell'ambiente –:
   se il Ministro abbia allo studio iniziative per la revisione delle norme che disciplinano l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura, con particolare riferimento alla fissazione di limiti armonizzati, validi per tutte le regioni, ai fini della sostenibilità ambientale ed agricola;
   se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative per una riduzione dei limiti di accettabilità e dei valori soglia dei metalli pesanti presenti nei fanghi spandibili in agricoltura, a garanzia della salute dei cittadini e della tutela dell'ambiente. (4-13953)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 711
4-13953
presentata da
GRIMOLDI Paolo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale e dagli enti territoriali competenti, si rappresenta quanto segue.
  In linea generale si evidenzia che la normativa sull'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue mira ad incoraggiare l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura ed a regolare tale utilizzo in modo da prevenire effetti dannosi sul suolo, sulla flora e la fauna e sulla salute umana. Tale processo è disciplinato in Italia dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 che stabilisce le caratteristiche, le modalità e le condizioni in base alle quali i fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue possono essere utilizzati in agricoltura, definendo tra l'altro i parametri da analizzare e le relative concentrazioni limite.
  Lo stesso decreto, oggi appare non adeguato alle più recenti acquisizioni tecnico- scientifiche, soprattutto per quanto attiene alla valutazione degli effetti a lungo termine dell'utilizzo dei fanghi sul suolo.
  Comunque la Commissione europea ha dato avvio ai lavori di aggiornamento della citata direttiva il 27 aprile 2000, presentando agli stati membri uno specifico documento di lavoro, nel quale erano definiti i codici del catalogo europeo dei rifiuti, indicati quali tra i fanghi industriali, oltre quelli civili, potevano rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva e segnalati una serie di trattamenti ai quali il fango deve essere sottoposto prima dello spandimento sul suolo, oltre a essere proposti valori limite più restrittivi per i metalli pesanti nei fanghi e nei suoli, nonché nuovi valori limite per i microinquinanti organici.
  Sebbene il suddetto documento lasciasse intendere che la revisione della disciplina europea circa l'utilizzo dei fanghi in agricoltura fosse prossima, ad oggi, la Commissione europea non ha ancora provveduto all'aggiornamento normativo.
  Gli stati membri, sulla base di nuove evidenze scientifiche circa gli effetti dell'utilizzo dei fanghi sul suolo, hanno pertanto emanato ed implementato, individualmente, misure più restrittive per quanto riguarda i valori limite dei metalli pesanti così come per alcuni contaminanti per i quali la direttiva non prevedeva limiti.
  Questa evoluzione generale ha indotto, a livello nazionale oltre che europeo, a limitare l'impiego di fanghi in agricoltura anche attraverso la fissazione di requisiti stringenti per il materiale da utilizzare (in termini di contenuto massimo di inquinanti ammessi). In provincia di Bolzano ad esempio, le direttive in materia di frutticoltura integrata vietano l'utilizzo come concime sia di fanghi di depurazione che di
compost da fanghi, che si possono utilizzare solamente per i rinverdimenti di scarpate o piste da sci. In Valle d'Aosta l'utilizzo dei fanghi è addirittura vietato e il loro smaltimento avviene attraverso il conferimento in discarica.
  A livello locale si sta dunque realizzando una disomogenea e differenziata applicazione della norma sul territorio nazionale, con limiti e requisiti diversi tra regione e regione.
  Alla luce di ciò, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ritenuto, già agli inizi del 2000, di intraprendere l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992 per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. I lavori di revisione del citato decreto legislativo, sono stati condotti congiuntamente a tutti gli istituti scientifici di rilevanza nazionale, basandosi sui dati analitici degli inquinanti presenti nei fanghi di depurazione delle acque reflue nonché nei fanghi trattati utilizzati per gli spandimenti controllati ai sensi della normativa vigente. Tale aggiornamento non è tuttavia culminato in una modifica normativa.
  Tenendo conto di quanto sopra rappresentato e di una recente proposta contenuta in un disegno di legge di iniziativa parlamentare, recentemente presentato al Ministero dell'ambiente, si potrà implementare parte del lavoro già svolto, introducendo ad esempio, il regime dei controlli sulle acque e, se necessario, anche ampliando i limiti di altri inquinanti organici contenuti nei fanghi come ad esempio i residui di farmaci.
  Coniugando l'esigenza di garantire la sicurezza nell'utilizzo dei fanghi in agricoltura con la necessità di favorire il riciclo della sostanza organica nonché dell'azoto, del fosforo e degli altri nutrienti contenuti nei fanghi, si ridurrà al contempo il ricorso a modalità di gestione quali la discarica o l'incenerimento che presentano impatti elevati dal punto di vista delle emissioni serra.
  Per quanto riguarda il caso di specie relativo alla regione Lombardia, l'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione rappresenta una pratica ambientalmente sostenibile poiché garantisce il recupero di una risorsa che, in alternativa, avrebbe come destino ultimo, l'incenerimento o la discarica, senza valorizzazione della materia organica ancora presente. Proprio in questa prospettiva, tale recupero è incentivato dalla direttiva comunitaria 86/278/CEE che definisce anche i criteri di protezione del suolo da tale utilizzo, recepiti nel nostro Paese dal decreto legislativo n. 99 del 1992.
  Tale utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione consente inoltre di ridurre il ricorso ai concimi chimici e gli impatti ambientali derivanti dal loro processo di produzione ed è molto diffuso nella regione Lombardia, stante le caratteristiche del territorio, povero di materia organica e, di conseguenza, più necessitante di arricchimento.
  Al riguardo, secondo quanto riferito dalla regione Lombardia, si fa presente che è stata regolamentata la materia, ritenendo che vi fosse la necessità di garantire e verificare la qualità dei fanghi, attraverso la limitazione degli utilizzi ai soli fanghi di alta qualità e la realizzazione di idonei controlli.
  Nel 2009 la regione Lombardia ha approvato la deliberazione n. 9953 con cui è stata disposta la sospensione dell'attività di spandimento di fanghi in agricoltura prodotti dalla depurazione delle acque reflue, secondo il seguente calendario:
   dopo 2 anni (luglio 2011) nelle aree vulnerabili;
   dopo 4 anni (luglio 2013) nelle restanti aree del territorio regionale.

  Nel corso dello stesso 2009, sette aziende di recupero fanghi hanno presentato ricorso. Il TAR con sentenza n. 1228 del 3 maggio 2011 ha annullato l'impugnata deliberazione, determinandosi un vuoto normativo.
  Nel 2014 è intervenuta una nuova disciplina organica, supportata da studi tecnici e scientifici e condivisa con gli
stakeholder (delibera della giunta regionale n. 2031 del 2014 «Linee guida regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali»).
  Per quanto riguarda l'attuale disciplina regionale, la regolamentazione trae origine da un laborioso percorso tecnico-scientifico avuto inizio nell'anno 2011 che ha coinvolto un gruppo di lavoro interdirezionale (direzione generale ambiente e agricoltura, ARPA, università di Pavia) e comportato un confronto con le principali associazioni di categoria, mirante a colmare il vuoto normativi successivo all'annullamento della delibera della giunta regionale n. 9953 del 2009.
  Nelle proprie valutazioni il gruppo di lavoro ha tenuto in debito conto anche le linee guida in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione predisposte da altre regioni (in particolar modo Emilia-Romagna e Veneto).
  Per la certezza della disciplina da applicare si è proceduto ad un riordino normativo della materia, giungendo ad una nuova e completa ridefinizione di modalità e criteri in materia di trattamento e utilizzo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, in coerenza con la cornice normativa comunitaria e nazionale delineata in premessa.
  La nuova disciplina regolamenta, in particolare, modalità di trattamento dei fanghi, caratteristiche degli impianti di trattamento e categorie di fanghi prodotti, distinguendo tra fanghi di alta e scarsa qualità, questi ultimi obbligati a trovare destini alternativi all'uso in agricoltura.
  Le linee guida regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali hanno:
   individuato le tipologie di fanghi ammissibili all'utilizzo con gli specifici codici del catalogo europeo dei rifiuti limitando peraltro le tipologie rispetto a quelle individuate con le precedenti linee guida del 2003;
   distinto i fanghi tra ammissibili all'utilizzo in agricoltura e non ammissibili e obbligando i secondi a trovare destini alternativi all'uso in agricoltura;
   individuato fra i fanghi ammissibili all'utilizzo in agricoltura, sulla base delle caratteristiche chimiche, quelli di alta qualità da sottoporre ad un regime privilegiato di utilizzo;
   amplificato il profilo analitico, ovvero i potenziali contaminanti da ricercare rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale;
   applicato limiti alle concentrazioni dei contaminanti ragionevolmente più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale per i fanghi di alta qualità;
   imposto nel controllo dei fanghi in fase di accettazione agli impianti di trattamento (preventivo allo spandimento), l'applicazione di limiti più stringenti per tutti quei parametri, in particolar modo per i metalli pesanti, che il trattamento di stabilizzazione proprio di tali impianti non è tecnicamente in grado di abbattere;
   posto limitazioni temporali e gestionali all'utilizzo dei fanghi in agricoltura.

  Anche la delibera della giunta regionale 2031 del 2014 è stata impugnata avanti il TAR della Lombardia da parte di diverse aziende del settore ed è stata annullata parzialmente con due distinte sentenze, la n. 2434 del 2015 e la n. 195 del 2016.
  Il Consiglio di Stato, a cui la regione Lombardia ha ricorso per la riforma delle sopra richiamate sentenze, nei mesi scorsi, luglio ed agosto, ne ha cautelativamente sospeso gli effetti. Ciò, attualmente, in attesa delle udienze di merito che si terranno nei primi mesi del 2017, consente il mantenimento dei criteri restrittivi di controllo sui fanghi introdotti dalla deliberazione n. 2031 del 2014.
  In aggiunta, la regione Lombardia, con deliberazione n. 5269 del 6 giugno 2016, è intervenuta dettando prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni che comporteranno l'adeguamento dei provvedimenti autorizzativi da parte delle province.
  Tali prescrizioni hanno lo scopo di prevenire e/o limitare le problematiche emerse in ordine all'utilizzo dei fanghi, ovvero quelle riconducibili alla verifica ambientale della qualità dei suoli, alla necessità di controllo delle modalità di spandimento dei fanghi utilizzati, alle molestie olfattive derivanti da tali rifiuti, al fine di garantirne un uso efficiente sotto l'aspetto agronomico.
  Ad ogni modo, questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

fanghi di depurazione

edificio per uso industriale