ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13868

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 658 del 20/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 20/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13868
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Mercoledì 20 luglio 2016, seduta n. 658

   CAPARINI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   nel 2011 il processo del lavoro, che prevedeva in base ad una norma del 1958 l'esonero da ogni spesa e tassa anche per le imprese e i datori di lavoro che richiedevano l'accesso alla magistratura specializzata, diventa soggetto all'obbligo del contributo unificato, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Ma ciò avviene solo in ragione del superamento di una determinata soglia di reddito personale, sufficientemente elevata in guisa tale da garantire che la regola, per la gran parte delle parti ricorrenti davanti al giudice del lavoro, anche in Corte di cassazione, sia quella della gratuità del processo, così come, iniquamente, il processo del lavoro è sempre gratuito per tutte le pubbliche amministrazioni;
   l'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, con il n. 2 della lettera b), ha inserito l'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che testualmente dispone: «Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo é dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1». In particolare, le tre ipotesi di assoggettamento al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concepenti rapporti di pubblico impiego, sono specificamente e distintamente indicate nell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, facendo riferimento a specifiche e distinte norme contenute nell'articolo 13 dello stesso testo unico delle spese di giustizia:
    euro 43 per tutti i processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie i (compresi procedimenti sommari di cui al Libro IV titolo I c.p.c., cioè ricorsi per decreto ingiuntivo e relative opposizioni, ricorsi cautelari), «salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis», cioè salvo i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1 [articolo 13, comma 1, lettera a)];
    quindi, ad esempio, se si fa riferimento al caso più frequente delle cause di valore indeterminabile o di valore superiore a euro 26.000,00 e fino a euro 52.000,00, sarà pari ad euro 518 per i soli giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;
    per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (compresi i procedimenti sommari di cui al Libro IV titolo I c.p.c., cioè ricorsi per decreto ingiuntivo e relative opposizioni ricorsi cautelari) il contributo è la metà di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, «salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis», cioè salvo per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1 (articolo 13, comma 3), e, quindi, ad esempio, sempre facendo riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, sarà pari ad euro 259 per i giudizi sia di primo che di secondo grado e a euro 518 per i soli processi dinanzi alla Corte di cassazione;
    per tutti i processi concernenti le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie dinanzi alla Corte di cassazione, si verserà (soltanto) il contributo di euro 518 se ci si mantiene nello scaglione delle cause di valore indeterminabile (articolo 13, comma 1, e articolo 9, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002);
   ne risulta la soglia soggettiva economica entro la quale «continuare» ad aver diritto all'esenzione dalle spese di giustizia per tutte le persone fisiche (e per quelle giuridiche) che chiedano accesso alla giustizia del lavoro, come individuata dalla norma-eccezione dell'articolo 9, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 rispetto alla regola della gratuità fiscale prevista dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 319 del 1958: la parte ricorrente deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per poter accedere al gratuito patrocinio, che attualmente, in base al decreto del Ministero della giustizia del 7 maggio 2015, è pari ad euro 11.528,41;
   superando il reddito «personale» (e non del nucleo familiare) annuale di euro 34.585,23, quale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, le persone fisiche e quelle giuridiche hanno l'obbligo di versare il contributo unificato, a seconda del valore della controversia (salvo per quelle previdenziali ed assistenziali) nella stessa misura ridotta alla metà per le fasi di merito [articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002], nella misura piena per il solo giudizio in Cassazione (articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002);
   meno equo il processo del lavoro appare nel caso in cui parte processuale sia la pubblica amministrazione, perché l'articolo 158, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 prevede che l'amministrazione pubblica è ammessa alla prenotazione a debito delle spese del contributo unificato, se a carico della stessa amministrazione. Quindi, per il privato e per le imprese il contributo unificato si versa per accedere alla giustizia del lavoro se si supera il reddito «personale» annuale di euro 34.585,23, mentre per le pubbliche amministrazioni continua ad operare la regola della gratuità fiscale, come confermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, che, come già avvenuto nelle sentenze nn. 4911-4912-4913-4914-4915-5072/2016 sul precariato pubblico, ritengono giustificato un trattamento differenziato tra parte privata e pubblica amministrazione sul piano degli oneri e dei costi processuali;
   la circolare ministeriale n. 65934/2012 (Ministero della giustizia), in realtà, ad avviso dell'interrogante parte già con una lente interpretativa errata, ritenendo sostanzialmente che con l'entrata in vigore delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 introdotte dal decreto-legge n. 98 del 2011, la gratuita fiscale nel processo del lavoro sia l'eccezione, mentre la regola diventi quella del costo, seppure ridotto, da sostenere per affrontare (anche) il processo del lavoro. Pertanto, da un'ottica distorta, che è quella erariale e di finanza pubblica (con nessuna potenzialità deflattiva, dal momento che l'accesso al processo delle pubbliche amministrazioni è gratuito), il Ministero ha stravolto i requisiti soggettivi di assoggettamento al contributo soggettivo delle parti privati, che ricorrono alla giustizia del lavoro, ritenendo, a giudizio dell'interrogante arbitrariamente e contra ius che il richiamo contenuto nell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 al superamento di tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, comma 1, dello stesso decreto per poter accedere al gratuito patrocinio debba essere «inteso come applicazione dell'intero articolo 76 e delle condizioni ivi previste per poter essere sostenuti anche economicamente dallo Stato nelle spese processuali e negli onorari da corrispondere al proprio difensore per tutelare i propri diritti pur essendo in uno stato di indigenza economica. In conseguenza di questa interpretazione, secondo l'interrogante, cattiva e di dubbia legittimità, che stravolge il dato letterale normativo, il reddito della parte che chiede la tutela giudiziaria nel processo del lavoro e diventato il reddito del nucleo familiare previsto per il riconoscimento del gratuito patrocinio dall'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (e non per tutte le ipotesi, perché quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto soltanto del reddito personale, come previsto dallo stesso articolo 76, comma 4). L'effetto dell'alterazione delle (chiare) regole da applicare è che, da un lato, sono state illegittimamente escluse le persone giuridiche dal diritto all'esenzione fiscale per aver legato le condizioni del reddito entro cui continuare a beneficare della gratuità fiscale a quelle del nucleo familiare e non al reddito «personale» risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, come letteralmente previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dall'altro, la platea delle persone fisiche che mantengono il diritto all'accesso gratuito alla giustizia del lavoro si è notevolmente ridimensionata, proprio perché si deve tener conto del reddito del nucleo familiare e giustificare l'esonero con autodichiarazione di responsabilità per dichiarazioni mendaci e modulistica (con copia del documento di identità del richiedente), che sono previsti solo per il gratuito patrocinio, mentre per l'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 l'unica documentazione giustificativa per mantenere lo status di soggetto protetto dai costi di giustizia è l'ultima dichiarazione dei redditi personali. La sconcertante prassi amministrativa che, ad avviso dell'interrogante, viola le regole del giusto processo si estende anche alle condizioni oggettive di applicazione delle norme in subiecta materia, perché, incredibilmente, nella circolare ministeriale del 2012 si afferma che soltanto per le cause previdenziali vi sia, in caso di ricorso a procedimenti sommari come decreti ingiuntivi e ricorsi cautelari, l'applicazione della metà del contributo unificato di 43 euro previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, mentre detta riduzione non applicherebbe nelle cause di lavoro, comprese quelle di pubblico impiego. Per confermare, la coerenza di questa tesi, che non tiene conto del chiaro testo dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – che non distingue per i processi del lavoro, tra giudizi di primo e di secondo grado e tra processi a cognizione ordinaria e a cognizione sommaria e quindi non consente nessuno spazio all'interpretazione ministeriale innanzi rappresentata, il Ministero afferma che anche l'Inps nella cause previdenziali, quando è parte attrice o ricorrente, è assoggettato all'obbligo contributivo. Non è così, evidentemente, perché l'Istituto previdenziale è (ancora, almeno formalmente) una pubblica amministrazione e gode della gratuità fiscale riconosciuta dall'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e dalla giurisprudenza costante delle Sezioni unite della Corte di cassazione –:
   se il Ministro intenda porre tempestivo rimedio, anche con iniziative normative urgenti ai fini dell'immediata modificazione degli orientamenti espressi nella circolare ministeriale n. 65934/2012 ed, in particolare, ripristinare l'equità dei rapporti processuali, anche in conformità ai principi del giusto processo (di cui all'articolo 111 Cost.) e dell'articolo 6 della CEDU in correlazione alla tutela del diritto di difesa (di cui all'articolo 24 Cost.), specificando che la soglia di riconoscimento dell'esonero dal versamento del contributo unificato nel processo del lavoro, pari a tre volte il minimo dell'importo previsto dall'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sia riferita solo al reddito personale del lavoratore e/o pensionato ricorrente, e non è quella del «nucleo familiare», nei tre gradi di giudizio, con particolare attenzione ai contenziosi in cui è parte in causa, la pubblica amministrazione, ed altresì chiarendo che, nei predetti limiti, il lavoratore e/o pensionato ricorrente sia esonerato dal pagamento di ogni tipo di contributo. (4-13868)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impiegato dei servizi pubblici

accesso alla giustizia

giurisdizione del lavoro