ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13848

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 657 del 19/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: FARINA DANIELE
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 19/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MATTIELLO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 19/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 25/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13848
presentato da
FARINA Daniele
testo presentato
Martedì 19 luglio 2016
modificato
Lunedì 25 luglio 2016, seduta n. 661

   DANIELE FARINA e MATTIELLO. – Al Ministro della giustizia . – Per sapere – premesso che:
   il 30 giugno 2016 è stato tratto in arresto il giovane cittadino ceco K.M. per fini estradizionali, in quanto colpito da mandato di cattura emesso dall'autorità ucraina per violazione della normativa sugli stupefacenti;
   nel settembre 2013 il ragazzo si trovava al confine ungherese, diretto in Ucraina. Durante in controllo è stato trovato con 1,9 grammi di marijuana (a quanto si legge nel verbale d'arresto), che ha dichiarato essere per uso esclusivamente personale. Le autorità ucraine hanno avviato un procedimento a piede libero per l'accusa di spaccio – per cui in Ucraina sono previsti fino a dieci anni di carcere – di cui lui non ha avuto alcuna ulteriore notizia, finché è arrivato in Italia in vacanza il 29 giugno 2016. Il giorno dopo aver consegnato i documenti in hotel, infatti, si sono presentate all'albergo le forze di polizia, che l'hanno arrestato;
   nonostante si trattasse di una modica quantità, la Corte di Appello di Venezia il 2 luglio 2016 ha convalidato l'arresto provvisorio e disposto la custodia cautelare in carcere, ancora in essere;
   il successivo 5 luglio 2016 la Corte di Appello di Venezia, dopo aver interrogato il cittadino ceco ha confermato la misura cautelare, conformandosi a quanto richiesto dal Ministro della giustizia che, con nota del 5 luglio richiedeva all'autorità giudiziaria, in forza dell'articolo 716, comma 4, CPP «il mantenimento della misura cautelare in carcere allo scopo di assicurare la consegna»;
   in pari data l'avvocato d'ufficio dell'interessato, Tandura, ha chiesto la revoca della misura o la sua sostituzione con misura meno gravosa, ma ad oggi alcun provvedimento è stato adottato dalla corte interpellata;
   l'abuso del ricorso alle misure cautelari successive alle convalide degli arresti provvisori per fini estradizionali, ovvero in forza di mandati di arresto europeo pone seri problemi del rispetto dell'inviolabilità della libertà personale dell'individuo, secondo l'interrogante in aperta violazione dell'articolo 5 della CEDU;
   nel caso di specie si trova in custodia cautelare in carcere un cittadino che per la legge italiana o era un mero possessore per uso personale di una modica quantità di droga leggera o al massimo ha posto in essere una condotta riconducibile all'articolo 73 comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Nel primo caso si sta trattenendo in custodia cautelare un cittadino che per il nostro ordinamento ha commesso la violazione di una norma con sanzione amministrativa, nel secondo caso si applica una misura cautelare detentiva non applicabile se il fatto-reato (spaccio di lieve entità) fosse stato commesso sul territorio italiano;
   di recente, l'Associazione Antigone ha pubblicato un report sull'applicazione delle misure cautelari in carcere che mette in luce, tra le altre cose, l'abuso del ricorso a tale misura, allorquando vi è una procedura estradizionale o relativa ad un mandato di arresto europeo. Dal report emerge che la prassi applicativa relativa alle estradizioni e ai mandati di arresto europeo si caratterizza per una illegittima prevalenza, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, del riconoscimento di provvedimenti di autorità straniere e dell'applicazione per lunghi tempi della misura cautelare, perché le autorità straniere tardano ad inviare la documentazione necessaria alla corte italiana per decidere in merito alla estradizione. L'Italia è stata condannata in più occasioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'eccessiva durata della custodia cautelare e la mancanza di garanzie per l'accusato durante il procedimento relativo all'applicazione delle misure;
   l'Italia, altresì, è stata anche condannata per la violazione dell'articolo 5, comma 1, della Convenzione, per detenzione arbitraria in custodia cautelare. Ciò è accaduto piuttosto recentemente nella causa Gallardo Sanchez contro Italia (24 marzo 2015) riguardante un caso di estradizione. Il soggetto sottoposto a misura cautelare lamentava la violazione dell'articolo 5, comma 3, per l'eccessiva durata della custodia cautelare (un anno 3 sei mesi), ma la Corte qualificava il fatto come una violazione dell'articolo 5, comma 1, ritenendo che l'Italia non si era dimostrata diligente nella decisione di concedere l'estradizione della persona in custodia cautelare, una decisione segnata da un ingiustificato ritardo;
   il reciproco riconoscimento tra Stati dei provvedimenti limitativi della libertà non dovrebbe collidere e sminuire quanto disposto dall'articolo 5 della CEDU e che l'Italia non dovrebbe, a parere dell'interrogante, assecondare politiche repressive eccessive per fatti evidentemente non gravi;
   attualmente in Ucraina vi è un conflitto bellico e, secondo l'ultimo rapporto Amnesty, sono stati accertati numerosi casi di violazione dei diritti umani –:
   se il Ministro interrogato non intenda interrompere nel più breve tempo possibile la procedura di estradizione e assumere ogni iniziativa di competenza per evitare la prosecuzione della carcerazione ad avviso dell'interrogante ingiustificata. (4-13848)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mandato di cattura europeo