ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13836

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 656 del 18/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 18/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 16/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13836
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Lunedì 18 luglio 2016, seduta n. 656

   FEDRIGA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   ha destato non poco sconcerto l'avviso pubblicato dall'Agenzia delle entrate di Trieste, ufficio dei monopoli per il Friuli Venezia Giulia, per la nomina del gerente di una rivendita di monopoli, che avrà sede ad Aprilia Marittima, in comune di Latisana, al confine con Lignano Sabbiadoro;
   si legge nel bando che «il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone, che possono disporre del locale, riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'ufficio delle dogane: profughi già intestatari di rivendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza, oppure nel caso di decesso del profugo, coniuge o figli»;
   secondo il bando, quindi, possono partecipare in secondo luogo anche altri profughi che non abbiano maturato esperienza nel settore dei monopoli, purché parenti;
   il bando prevede anche altre categorie, come invalidi di guerra, orfani e vedove di guerra, decorati al valore militare, mutilati e invalidi del lavoro, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40 per cento e infine vedove di caduti sul lavoro, ma precisa che «sono preferite le persone appartenenti alla categoria “A”» cioè appunto i profughi;
   non solo è riconosciuta preferenza ai profughi, ma fra essi avrà maggiore punteggio chi ha il nucleo familiare convivente più numeroso;
   il vincitore del concorso sarà nominato gerente provvisorio, sottoposto ad un periodo di prova di tre anni, trascorsi i quali sarà concesso o meno – a discrezione dell'agenzia – l'appalto; dal conferimento della concessione, poi, il gerente avrà sei mesi di tempo per conseguire il certificato di idoneità professionale;
   la responsabile del procedimento, Clara Bellon, ha commentato l'anomalia di tale bando con un laconico «è quanto prevede la legge»;
   in effetti, l'articolo 21 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 (Istituzione delle rivendite ordinarie) così recita: «Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare. Negli altri Comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica rivendita è aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone più elevato. L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non è stata soppressa, è classificata ai sensi dell'articolo 25 e può essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare»;
   ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1923, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, «Le rivendite ordinarie istituite nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti sono assegnate in esperimento per il periodo di un triennio mediante concorso riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'Ispettorato compartimentale:
    a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;
    b) decorati al valor militare.
   Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b).
   Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, i profughi, già intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza hanno preferenza assoluta sulle persone appartenenti alle categorie a) e b).
   Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria sarà preferito nell'ordine che segue:
    1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b);
    2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
    3) chi dispone del locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.»;
   l'articolo 1 della legge n. 173 del 1958 recita «L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, (è concessa fino al 31 dicembre 1963) a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 137, i quali siano in possesso della qualifica di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117»;
   il decreto n. 1117 del 1956 dispone che per ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo, ai fini dell'estensione dei benefici accordati per i concorsi ai reduci e per ogni altro fine dalle leggi previsto, i cittadini italiani debbano appartenere ad una delle categorie di profughi indicate dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ossia «1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; 2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; 3) profughi da territori esteri; 4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra»;
   è bene ricordare che attualmente con il termine profugo non ci si riferisce a un vero e proprio status giuridico, a differenza invece del termine rifugiato, con cui viene spesso confuso, codificato successivamente dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dai conseguenti provvedimenti, quale status ricevuto e riconosciuto dalla legge dello Stato ospitante in virtù delle convenzioni internazionali;
   il termine «profugo», dunque, per quanto utilizzato oggigiorno in maniera generica e senza alcun riferimento ad uno status giuridico specifico, non può che destare confusione e sconcerto anche a livello mediatico per come è adoperato nei bandi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'assegnazione della rivendita di tabaccherie quale categoria da preferire alle altre;
   il caso di Lignano Sabbiadoro, difatti, non costituisce un unicum; altri precedenti, a quanto risulta all'interrogante, sono già rappresentati, a titolo esemplificativo, dal bando n. 3876 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – direzione territoriale della Toscana e dell'Umbria – sede di Firenze per una rivendita ordinaria da istituirsi nel comune di Campiglia Marittima; dal bando n. 182 dell'ufficio dei monopoli della Sardegna – sede di Cagliari per l'istituzione di una nuova rivendita nel comune di Sernobì; dal bando n. 10546 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – direzione territoriale della Toscana e dell'Umbria – sezione distaccata di Perugia per una rivendita ordinaria da istituirsi nel comune di Magione –:
   se i Ministri interrogati siano al corrente di quanto esposto in premessa, quale significato debba attribuirsi al termine «profugo» come indicato nei bandi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare in merito alla priorità riconosciuta nei sopracitati bandi, anche alla luce della più recente mutazione normativa in materia di diritto d'asilo.
(4-13836)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

monopolio

vedovo

punto di vendita