ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13826

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 655 del 15/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: DAGA FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/07/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/07/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 02/08/2016
Stato iter:
22/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/02/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/02/2017

CONCLUSO IL 22/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13826
presentato da
DAGA Federica
testo di
Venerdì 15 luglio 2016, seduta n. 655

   DAGA, TERZONI, BUSTO, DE ROSA, MANNINO, MICILLO e ZOLEZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 221 approvata in via definitiva dalla Camera il 22 dicembre 2015 (provvedimento meglio noto come collegato ambientale), contiene norme che riguardano l'organizzazione e la governance della prevenzione del rischio idrogeologico. Nello specifico, l'articolo 51 prevede la riorganizzazione dei distretti idrografici in materia di difesa del suolo, modificando diversi articoli del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006): si predispone il passaggio dall'attuale situazione, caratterizzata dalla presenza di 39-41 autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, all'assetto distrettuale, programmando l'istituzione di autorità di bacino distrettuale per gli otto distretti idrografici, responsabili della redazione dei piani di gestione;
   il piano di gestione (articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006) affronta le questioni specifiche attinenti al proprio distretto (definisce e stabilisce aspetti qualitativi e quantitativi, come la continuità fluviale, l'eutrofizzazione, il rilascio di sostanze pericolose da specifici settori) e costituisce stralcio del piano di bacino distrettuale. Mentre è in capo alle regioni (i presidenti delle regioni assumono il ruolo di commissari contro il dissesto idrogeologico grazie al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91) l'obbligo di redigere un piano di tutela per il proprio territorio, che costituisce uno specifico piano di settore (articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006), nel quale si definiscono aspetti tecnici, quali lo stato dei corpi idrici e le misure per la tutela quali-quantitativa delle acque rientrano tra gli elementi del piano di tutela;
   il collegato  ambientale stabilisce anche che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assuma le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre autorità, avvalendosi dell'ISPRA  e prevede la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti) impiegando le strutture delle soppresse autorità di bacino regionali e interregionali. Infatti, risulta fondamentale evitare il dissolvimento del sistema tecnico e del patrimonio di conoscenze e competenze che si è creato nei venticinque anni di attività successivi all'approvazione della legge n. 183 del 1989;
   l'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 rimanda l'attivazione dell'autorità di bacino distrettuale per gli otto distretti idrografici all'emanazione di un apposito decreto che definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie dalle autorità istituite ai sensi della previgente normativa nazionale (la legge n. 183 del 1989) ai nuovi soggetti distrettuali. Il successivo comma 4 dispone che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità». Inoltre, in base al comma 7 del medesimo articolo: «Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». La carica del segretario generale è quinquennale e tra i suoi compiti ha quello di provvedere agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di bacino –:
   quale sia la situazione attuale del riordino della governance relativa alla prevenzione del rischio idrogeologico introdotta dal collegato ambientale;
   se i decreti che definiscono i criteri e le modalità per l'attuazione delle autorità di bacino siano stati emanati, quali e quanti segretari generali siano stati nominati, se tutte le autorità di bacino abbiano provveduto a redigere i piani di gestione e i piani di bacino distrettuale, se tutte le regioni abbiano redatto i piani di tutela per il proprio territorio. (4-13826)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 febbraio 2017
nell'allegato B della seduta n. 746
4-13826
presentata da
DAGA Federica

  Risposta. — Con riferimento alle problematiche evidenziate nell'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Occorre, in via preliminare, evidenziare che la nuova disciplina delle autorità di bacino distrettuali, contenuta nel cosiddetto collegato ambientale, è frutto di un lungo lavoro che ha impegnato le commissioni parlamentari competenti ed il Governo nel corso del 2014 e del 2015. La riforma, oltre a riallineare l'Italia con quanto richiesto dall'Europa in merito alla coerenza con i principi della direttiva 2000/60/CE e delle direttive successive in materia, si pone obiettivi ambiziosi volti alla riduzione del numero di enti, alla razionalizzazione delle competenze e alla semplificazione della filiera decisionale, con un rinnovato ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Ministero dell'ambiente, l'attribuzione delle funzioni pianificatorie per il distretto in capo alle Autorità di bacino distrettuali e compiti di attuazione dei Piani di gestione alla scala sub-distrettuale e territoriale in capo alle singole Regioni.
  Tanto premesso, si fa presente che lo schema di decreto ministeriale con cui sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle autorità distrettuali del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle autorità di bacino dopo essere stato elaborato dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato successivamente trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per la semplificazione e le pubblica amministrazione, ai fini dell'acquisizione del concerto, nonché alla conferenza Stato-regioni per il relativo parere.
  A seguito della definizione dell’iter procedurale previsto, il provvedimento, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 239, del 12 ottobre 2016.
  Nel corso della procedura di elaborazione del provvedimento in questione, la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha svolto alcuni incontri con le regioni e le autorità di bacino ricadenti nei vari distretti idrografici, al fine di illustrare le linee generali della riforma, comprendere le specificità e le eventuali problematiche di ciascun distretto nonché illustrare ed impostare l'attività di ricognizione, prevista dal decreto ministeriale e funzionale alla definizione dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che trasferirà il personale e le risorse strumentali e finanziarie. Si segnala, inoltre, che dal momento in cui entrerà in vigore il decreto ministeriale, gli organi delle nuove autorità di distretto, ed in particolare la conferenza istituzionale permanente, saranno immediatamente convocabili.
  Per quanto riguarda, in generale, le autorità di bacino nazionali che risultano ad oggi prive di segretario generale, si rappresenta che si tratta allo stato attuale dell'autorità di bacino del fiume Arno e delle autorità di bacino dell'Alto Adriatico e dell'Adige. Per queste, nelle more della formalizzazione del nuovo segretario generale, i dirigenti garantiscono comunque il regolare funzionamento dell'autorità e l'espletamento di tutte le attività pianificatorie alle stesse attribuite.
  In merito all'approvazione dei piani di gestione delle acque ex direttiva 2000/60/CE, si segnala che tutti gli 8 piani di gestione dei distretti idrografici in cui è ripartito il territorio nazionale (distretto del fiume Po delle alpi orientali, dell'Appennino settentrionale, del fiume Serchio, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia) sono stati definitivamente approvati in Consiglio dei ministri lo scorso 27 ottobre ai sensi dell'articolo 57 comma 1 lettera a) n. 2 e dell'articolo 66 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Si evidenzia, a tal proposito, che il Piano di gestione contemplato dalla direttiva 2000/60/Ce europea è il masterplan di riferimento in materia di gestione delle risorse idriche e costituisce uno stralcio funzionale (ossia tematico, relativo appunto alla gestione delle acque) del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Di qui la necessità per le regioni di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione dei piani di gestione e la previsione di un aggiornamento dei piani di tutela successivamente all'approvazione dei piani di gestione, secondo le disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la quale, all'articolo 51, ha posticipato al 31 dicembre 2016 l'aggiornamento dei piani regionali di tutela per rendere tale data coerente con l'approvazione dei piani di gestione.
  Si rappresenta, infine, che sulla questione sono interessate altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori e utili elementi, si provvederà ad un aggiornamento.
  In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare le attività in corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione delle acque

segretario generale

idrogeologia