ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13821

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 655 del 15/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: MARTI ROBERTO
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 15/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIRACI' NICOLA MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 15/07/2016
CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 15/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 15/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13821
presentato da
MARTI Roberto
testo di
Venerdì 15 luglio 2016, seduta n. 655

   MARTI, CIRACÌ e CHIARELLI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 31 della legge 7 luglio 2016, n. 122, «legge europea 2015-2016» approvata definitivamente il 30 giugno 2016, dispone l'obbligo per ciascun cacciatore di annotare sul proprio tesserino venatorio, subito dopo l'abbattimento, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, modificando, a tal fine, l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
   secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di legge, la disposizione in commento è finalizzata alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell'ottobre del 2014, con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione;
   al riguardo, gli interroganti evidenziano come, il caso EU PILOT 6955/14/ENVI della Commissione europea rappresenta una semplice richiesta di info azioni sui calendari venatori italiani (su cui la Commissione dovrà esprimersi successivamente) e contiene al n. 1, comma b), soltanto una domanda su come vengano annotati in Italia i capi di selvaggina migratoria (ad esempio, se subito dopo l'abbattimento oppure a fine giornata);
   gli interroganti segnalano inoltre come, lo stesso ufficio legislativo del Ministero interrogato (con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015) ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione di risposta alla Commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/14/ENVI nella quale, conferma che la segnatura sui tesserini venatori dei capi di fauna stanziale abbattuti, avviene per gran parte delle regioni, non appena abbattuto o recuperato il capo, mentre per la fauna migratoria invece, l'annotazione avviene a fine giornata o quando viene lasciato l'appostamento, ad esclusione della beccaccia, per la quale deve essere adottata subito dopo l'abbattimento; nessun articolo della direttiva uccelli 2009/1 47/CE, pertanto impone agli Stati membri che sia fatto obbligo ai cacciatori di annotare i capi di fauna selvatica stanziale e migratoria subito dopo l'abbattimento;
   a giudizio degli interroganti, la norma di cui all'articolo 31 della legge europea 2015-2016, in realtà, produce, ad avviso degli interroganti, un effetto vessatorio e penalizzante nei confronti dei cacciatori italiani, considerato che annotare la selvaggina migratoria non appena abbattuta (invece che a fine giornata come avviene attualmente in Italia, per chi pratica l'attività venatoria), rappresenta un'ulteriore penalizzazione;
   gli interroganti al riguardo, evidenziano fra l'altro, come tale decisione normativa, nella sostanza, si configura in direzione opposta al buonsenso, se si valuta che, di fatto, aumenteranno le difficoltà burocratiche nei riguardi dei cacciatori, e rappresenta inoltre una esagerata forma di controllo, che rischia di scoraggiare ulteriormente le attività venatorie praticate nelle diverse regioni italiane;
   ulteriori profili di criticità che, a giudizio dell'interrogante, caratterizzano la norma di cui all'articolo 31 della legge n. 122 del 2016 in precedenza richiamato, derivano dalle possibili elusioni (peraltro già avvenute in alcuni Paesi europei ed alcune regioni italiane) da parte di alcuni praticanti dell'attività venatoria, i quali annotando in anticipo la selvaggina abbattuta, di fatto, aggirano la finalità della norma stessa, nonché gli stessi controlli da parte delle autorità di vigilanza preposte, la cui attività di sorveglianza e di monitoraggio risulta peraltro, a parere degli interroganti, attualmente estremamente insufficiente;
   introdurre modifiche alla disposizione in precedenza richiamata, che portino a una rivisitazione della norma che, a parere degli interroganti, risulta strumentale e persecutoria nei confronti di coloro che svolgono l'attività venatoria, e che consentono peraltro il differimento dei tempi dell'efficacia (considerato che molte regioni, attualmente hanno in dotazione tesserini venatori che materialmente non consentono di rispettare la nuova norma, essendo già stati stampati e in parte già distribuiti) risulta a giudizio degli interroganti urgente e necessario, considerato che la formulazione attuale della norme appare un sopruso, rischiano di accrescere oltremodo le complicazioni per coloro che esercitano l'attività venatorie –:
   quali orientamenti il Governo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;
   se possano chiarire, nel dettaglio, quali siano i motivi che hanno indotto il Governo ad assumere un'iniziativa normativa volta a modificare l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 introducendo l'obbligo di annotare i capi di fauna selvatica stanziale e migratoria subito dopo l'abbattimento;
   se il Governo non ritenga che tale disposizione, prevista all'interno della legge europea 2015- 2016, rischi di determinare effetti vessatori e penalizzanti, per l'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che il tesserino venatorio rappresenta uno degli strumenti importanti per la raccolta di informazioni;
   se il Governo non intendano assumere iniziative, anche in sede europea, affinché si possa rivedere il contenuto della norma indicata di cui all'articolo 31 della legge n. 122 del 2016, che, come esposto in premessa, rischia di causare evidenti difficoltà interpretative sull'utilizzo del tesserino venatorio;
   quali iniziative il Governo intenda intraprendere, al fine di valorizzare la gestione faunistica, incrementando i livelli di conoscenza attraverso la raccolta e la elaborazione di dati certi e superare alcune argomentazioni ad avviso degli interroganti spesso pretestuose, che hanno determinato nei fatti un inutile aggravio burocratico e confusione normativa sull'attività venatoria, che non produrrà alcun beneficio. (4-13821)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fauna

protezione della fauna

Commissione CE