ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13699

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 648 del 06/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: DI STEFANO MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 06/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13699
presentato da
DI STEFANO Marco
testo di
Mercoledì 6 luglio 2016, seduta n. 648

   MARCO DI STEFANO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   con la legge, 248 del 2006 è stato convertito il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
   nella relazione allegata al disegno di legge di conversione del predetto decreto si dichiara che: «(omissis)... le disposizioni ivi contenute sono volte a promuovere la concorrenza per la tutela dei consumatori, in attuazione del Trattato CE (in particolare degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86), nonché dei principi costituzionali fondamentali sanciti dall'articolo 3 (principio di uguaglianza formale e sostanziale) e dall'articolo 41 (principio di libertà di iniziativa economica), nonché degli articoli 11 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione.(...) Il settore farmaceutico è caratterizzato da una estesa regolamentazione pubblica, che influenza profondamente tanto le condizioni di domanda e di offerta dei beni e servizi, quanto i comportamenti e il grado di autonomia dei soggetti coinvolti (imprese, medici, farmacisti, pazienti)... (omissis)»;
   nel medesimo documento si legge che: «(omissis .... una serie di indagini conoscitive di natura generale e di pareri e segnalazioni su aspetti particolari, la permanenza di condizioni di concorrenza impedita, ristretta o falsata, nel processo di riforma avviato con la legge finanziaria per il 1994 e poi proseguito con le successive leggi finanziarie e con ulteriori provvedimenti che, in realtà, pur conseguendo importanti risultati di contenimento della spesa pubblica, non hanno comportato un superamento del metodo di amministrazione dei prezzi...(omissis)»;
   il documento indica inoltre che: «omissis ... fin da oggi è, però, possibile incidere da subito sul processo normativo ed anche culturale di innovazione, mediante lo sviluppo su larga scala dei farmaci generici o equivalenti e la diffusione fra consumatori dei prodotti da banco, al fine di promuovere l'introduzione di maggiori elementi di concorrenzialità nel settore, eliminando quei vincoli alla libertà dell'iniziativa economica che non risultano necessari al fine di assicurare le superiori esigenze della tutela della salute e del contenimento della spesa pubblica. L'articolo proposto (articolo 5) reca, dunque, le misure suggerite dall'autorità per favorire la concorrenza fra farmaci (interbrand), incentivare l'utilizzo dei farmaci generici, stimolare la concorrenza fra distributori al dettaglio (intrabrand), mediante:
    1. l'estensione dei punti vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, comunque secondo modalità rispettose del diritto alla salute dei consumatori (commi 1 e 2);
    2. la possibilità di praticare, secondo modalità trasparenti, lo sconto sui farmaci (comma 3);
    3. l'eliminazione dei gravosi obblighi dei grossisti di detenzione delle scorte (comma 4);
    4. l'eliminazione del vincolo fra Albo provinciale in cui è iscritto il farmacista e circoscrizione provinciale sede della farmacia e del divieto di assumere la titolarità di più di una farmacia e del divieto di partecipare a più di una società, nonché l'eliminazione della possibilità per gli eredi di ottenere la titolarità della farmacia fino al trentesimo anno di età ovvero fino al termine di dieci anni dalla data di acquisizione, a condizione che il dante causa si iscriva ad una facoltà di farmacia (commi 5 e 6); ... (omissis)»;
   da tale relazione illustrativa appare chiaro per gli interroganti l'intendimento del legislatore, rispetto la possibilità prevista dall'articolo 5 del suddetto decreto-legge di apertura di attività denominate «parafarmacie», di promuovere una concorrenza di mercato a tutela dei consumatori nel settore sanitario;
   l'istituzione delle «parafarmacie» hanno dato anche la possibilità a tutti coloro che, seppur in possesso del titolo accademico, stante il contingentamento dei numeri di farmacie possibili nel territorio nazionale, di avviare una propria attività, seppur residuale, in tale settore;
   di contro, risulta che molti titolari di farmacie siano anche titolari di parafarmacie creando di fatto una dicotomia dove i due concorrenti economici coincidono –:
   quali siano i dati nazionali relativi a quante parafarmacie sono in attività;
   se risulti quante di esse siano gestite da farmacisti (ditte individuali) che non siano contestualmente titolari di farmacie. (4-13699)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

concorrenza

diritto alla salute