ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13689

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 647 del 05/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 05/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13689
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Martedì 5 luglio 2016, seduta n. 647

   SIMONETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il Governo, prima con il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e, successivamente, con il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha previsto misure urgenti per l'estinzione dei debiti della pubblica amministrazione;
   tuttavia, gli strumenti di attuazione delle disposizioni, anche a causa della farraginosità della normativa vigente, ricadono spesso a determinazioni contraddittorie per stabilire quali amministrazioni ne hanno diritto, penalizzando le imprese nel recupero dei propri crediti;
   in particolare, nel caso delle ATO della Sicilia, alcune scelte decisionali hanno penalizzato le imprese di tutto il Paese che hanno lavorato nel settore dei rifiuti della regione;
   nel maggio 2014, l'Ispettorato generale del bilancio della ragioneria generale dello Stato, in merito alla questione «debiti comuni ATO 2» ha inviato una nota agli uffici legislativi di economia e finanze, segnalando che non era necessario obbligare i comuni soci dell'ATO ad iscriversi in piattaforma in quanto le ATO, come già previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 2012, erano da considerarsi già ricomprese tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, evidenziando, tuttavia, che la certificazione da parte dei comuni dei debiti contratti dalle ATO determinava il rischio per i comuni medesimi di porre a carico dei propri bilanci anche i debiti di tali enti;
   a parere dell'interrogante, anche a fronte di tale nota, non è stato previsto nel decreto-legge n. 66 del 2014 l'obbligo per i comuni di certificare i debiti verso le ATO;
   tuttavia, a novembre dello stesso anno, esattamente sei mesi dopo, il MEF comunicava ad un ATO siciliana di non iscriversi sulla piattaforma per la certificazione dei crediti in quanto la stessa non era ricompresa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   su tale linea, le ragionerie territoriali dello Stato negavano a tutti i richiedenti la nomina dei commissari ad acta per la certificazione;
   nel marzo 2015 si è espressa sull'argomento anche la Commissione europea, in risposta ad un'interrogazione dell'onorevole Buonanno, dichiarando le ATO siciliane sono «organismi di diritto pubblico»;
   nel contempo il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione di Catania si esprimeva con sentenze dell'aprile 2015 e maggio 2015, e dichiarava che le i ATO «devono pacificamente ricondursi alle pubbliche amministrazioni di cui all'all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
   a seguito a tali sentenze sono stati finalmente nominati i commissari ad acta ma la situazione non è stata risolta;
   l'operato dei commissari risulta infatti difforme; alcuni hanno certificato tutti i crediti, alcuni ne hanno certificato solo una parte, alcuni non hanno certificato nulla, addirittura per alcune aziende richiedenti non è stato nemmeno nominato il Commissario. Ciò ha creato gravi discriminazioni tra le imprese creditrici;
   le motivazioni delle certificazioni parziali o mancanti risultano quantomeno anomale. Sembrerebbe che un commissario non ha certificato perché il credito non risultava esigibile da verifica « ex ante», a dispetto della direttiva ministeriale che prevede la verifica «al momento del riscontro», mentre un altro commissario ha ritenuto che il credito fosse certo, liquido, correttamente riportato nei bilanci ma non esigibile, poiché il bilancio non risultava approvato; ciò è avvenuto, nonostante l'esigibilità fosse pacificamente ricondotta al termine di pagamento previsto contrattualmente;
   il Ministero dell'economia e delle finanze ha anche proposto ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia contro le sentenze del TAR della Sicilia – sezione di Catania chiedendo la sospensiva dell'ordinanza, ma il Consiglio di giustizia amministrativa ha negato la sospensiva, sostenendo la posizione del Tribunale amministrativo della Sicilia – sezione di Catania;
   ciò non è stato tuttavia sufficiente a risolvere la situazione; moltissime aziende non hanno ancora ottenuto la certificazione dei crediti e molte altre, «stranamente», non hanno trovato alcuna banca disposta alla cessione pro soluto, come stabilito dall'accordo siglato tra Governo, ABI e Banca d'Italia, dei crediti certificati, nonostante si tratti esclusivamente di crediti assistiti da garanzia dello Stato;
   esiste anche un altro elemento che pone perplessità all'interrogante; recentemente, l'avvocatura dello Stato ha inoltrato a tutte le ragionerie territoriali dello Stato un parere del Consiglio di Stato, no affare 2341/2015, emesso a seguito di un ricorso al Presidente della Repubblica che peraltro non è stato ancora formalmente definito pregando le ragionerie medesime di non procedere alla certificazione dei crediti in quanto lo stesso parere definiva le ATO enti pubblici economici non ricompresi tra le pubbliche amministrazioni garantite dallo Stato;
   la ragioneria territoriale di Messina ha prontamente utilizzato tale parere identificandolo come «sentenza» e negando ad un'azienda la nomina del commissario ad acta; l'interrogante intende evidenziare che la richiesta è stata avanzata ad ottobre 2014 e la risposta è arrivata a giugno 2016, quasi due anni dopo, sebbene per legge si dovesse procedere entro 90 giorni e nel frattempo fossero intervenute le sentenze del TAR;
   anche tale parere solleva perplessità, in quanto esattamente un anno prima, stavolta con sentenza n. 1842 del 2015, il Consiglio di Stato ha affermato che gli enti pubblici, se ricevono contributi pubblici devono di fatto essere considerati come enti pubblici non economici; è da tenere conto che gli statuti delle ATO siciliane tutti prevedono la ripartizione dei costi in parte sulle utenze e in parte sui comuni soci; inoltre, l'articolo 10 dello statuto, a prescindere dal fatto che la società svolga o meno servizi per il comune, prevede che: «l'ente che aderisce alla Società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione, proporzionalmente alla propria partecipazione azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della società». Si tratta di elementi che chiaramente riconducono l'ATO ad un ente pubblico non economico e perciò incluso nella disciplina del decreto-legge n. 66 del 2014;
   le aziende che hanno operato nei confronti delle ATO vantano tutte crediti milionari e ora, dallo svolgimento dell'intera vicenda, sembrerebbe all'interrogante che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia l'intenzione di non intervenire e di non assumersene le responsabilità, nonostante si tratti di aziende obbligate a svolgere servizi pubblici essenziali che, addirittura, qualora inadempienti, vengono denunciate per interruzione di pubblico servizio;
   l'eventuale volontà del Governo di cancellare con un colpo di spugna i debiti delle pubbliche amministrazioni, a danno delle aziende, comporterebbe il rischio di fallimento con gravi ripercussioni sulle stesse aziende e sull'economia dell'intero Paese –:
   se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda assumere per risolvere la questione,  evitare discriminazioni e rimuovere il rischio di fallimento di molte delle imprese che vantano crediti nei confronti delle ATO della regione Sicilia.
(4-13689)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

conseguenza economica

fallimento