ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13655

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: PES CATERINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 30/06/2016
Stato iter:
19/10/2016
Fasi iter:

SOLLECITO IL 22/09/2016

SOLLECITO IL 29/09/2016

RITIRATO IL 19/10/2016

CONCLUSO IL 19/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13655
presentato da
PES Caterina
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   PES. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie . — Per sapere – premesso che:
   ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), anche in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli Affari regionali un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche;
   tali risorse sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche sulla scorta di un decreto dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato con cadenza triennale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e che definisce i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il comitato consultivo di cui all'articolo 12 del regolamento e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   dall'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e, soprattutto, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) ad oggi, in Sardegna – come nel resto d'Italia – gli enti locali presentatori dei progetti e assegnatari delle risorse statali hanno attivato gli interventi di tutela delle lingue riconosciute dalla legge (realizzazione di sportelli linguistici, istituzione di corsi di formazione per il personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, utilizzazione di traduttori e/o interpreti, realizzazione di progetti in materia di toponomastica, realizzazione di iniziative culturali) con una delle seguenti modalità:
    a) mediante procedura selettiva pubblica indetta ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per l'assunzione degli operatori di sportello con contratto di lavoro a tempo determinato;
    b) mediante «esternalizzazione», cioè acquisendo il servizio attraverso ricorso a convenzioni-quadro, con verifica preventiva dei parametri di qualità e di prezzo (fino al 12 aprile 2006); con una delle procedure di individuazione degli operatori economici disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in Sardegna in disposto combinato con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) (dal 13 aprile 2006 fino al 18 aprile 2016); con una delle procedure di individuazione degli operatori economici disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (a partire dal 19 aprile 2016);
    c) mediante la stipula di convenzione «con istituti pubblici di ricerca e professionali istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge», ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
   il Dipartimento per gli affari regionali, in merito ai quesiti posti dai comuni di Gonnosnò e Masullas sulla disciplina vincolistica in materia di assunzioni a termine del personale destinato agli sportelli linguistici, interpellato il Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. con nota prot. DAR 8023 del 6 maggio 2016 ha comunicato che «... si ritiene che gli enti locali in indirizzo, ove soggetti alla disciplina vincolistica in materia di spesa di personale imposta dal patto di stabilità, in alternativa alle assunzioni a tempo determinato di cui trattasi, possano stipulare specifiche convenzioni con “istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni”, come disposto dall'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345» e che «resta confermato l'orientamento di questo Dipartimento in merito all'esclusione dei costi relativi ad IVA e ad utile di impresa dalle voci finanziabili, ed al conseguente divieto di affidare il servizio relativo allo sportello linguistico mediante appalto pubblico a favore di soggetti diversi da quelli individuati dal precitato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001»;
   l'orientamento comunicato agli enti locali dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport – con nota prot. DAR 8023 del 6 maggio 2016 –, teso a vietare l'affidamento del servizio relativo allo sportello linguistico «mediante appalto pubblico a favore di soggetti diversi da quelli individuati dal precitato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001», si porrebbe, secondo l'interrogante, in palese contrasto con la vigente disciplina statale ed europea in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, essendo di fatto lesivo dei principi di libera concorrenza e non discriminazione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; inoltre, esso introduce un motivo di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a una procedura d'appalto rispetto a quelli puntualmente specificati dall'articolo n. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   l'orientamento suddetto, dunque, teso a escludere i costi relativi all'I.V.A. dalle voci di spesa finanziabili, non suffragato da riferimenti giuridico-normativi a disposizioni di rango superiore, sarebbe per l'interrogante in palese contrasto con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), applicandosi l'imposta sul valore aggiunto sulle «cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate» (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) e non rientrando il servizio relativo allo sportello linguistico tra le operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; infatti, come recentemente precisato anche dalla Corte di giustizia europea, «la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita, da tutto ciò che è percepito quale corrispettivo del servizio prestato e una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto». Dunque, nel caso del servizio di gestione di uno sportello linguistico, poiché il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all'utente nell'ambito di un rapporto giuridico formalizzato, si ravvisa senza alcun dubbio un'operazione imponibile;
   il servizio di sportello linguistico, oltre alle attività di tipo promozionale, risponde principalmente all'esigenza di agevolare gli amministratori locali, il personale dipendente degli enti locali, i cittadini che intendano avvalersi della lingua di minoranza nei rapporti con la pubblica amministrazione ed è ben notorio come, in Sardegna e altrove, le associazioni senza scopo di lucro, gli istituti pubblici di ricerca e professionali, le istituzioni scolastiche, le università, e gli altri soggetti istituzionali, dall'entrata in vigore della legge n. 482 del 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, abbiano usufruito della professionalità degli operatori degli sportelli linguistici territoriali, gestiti direttamente dagli enti locali attraverso personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o da imprese (individuali, società cooperative, e altro) specializzate;
   in caso di affidamento a un operatore economico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure a uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, essendo il costo orario del personale previsto per i progetti de quibus uniformato – già da anni – a costi standard stabiliti dallo stesso dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, verrebbe, dunque, rispettato l'inderogabile principio di economicità e nulla cambierebbe sotto il profilo economico, fiscale e previdenziale;
   gli orientamenti espressi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, Autonomie e lo Sport, la citata nota prot. DAR 8023 del 6 maggio 2016, hanno comportato in tutto il territorio nazionale un'incertezza operativa presso gli enti locali, in ordine alle modalità di avvio del servizio di sportello linguistico, determinando di fatto una situazione di stallo che, mentre, da un lato ha interrotto un indispensabile servizio volto a salvaguardare il diritto dei cittadini – costituzionalmente riconosciuto – di poter usare la lingua ammessa a tutela nei rapporti con la pubblica amministrazione, dall'altro, rischia di pregiudicare – per via della durata minima di 8 mesi prevista dai progetti – l'effettiva spendibilità in tempi utili dei finanziamenti statali e, per quanto riguarda la regione autonoma della Sardegna, anche di quelli regionali integrativi, la cui spesa è tecnicamente collegata ai primi –:
   se il Ministro interrogato intenda valutare l'opportunità di rivedere gli orientamenti espressi dal dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, poiché ad avviso dell'interrogante – oltre a risultare in contrasto con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – potrebbero essere lesivi e pregiudizievoli dei principi di libera concorrenza e dare seguito a una lunga serie di contenziosi amministrativi a livello locale;
   se non ritenga opportuno assumere iniziative, se del caso con apposita nota circolare indirizzata agli enti locali, per divulgare un « vademecum» sulle modalità di attivazione del servizio di sportello linguistico, nel rispetto del quadro normativo statale ed europeo, che preveda alternativamente la possibilità di:
    a) ricorrere a procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), se e in quanto compatibile con i vincoli di spesa in materia di personale dettati dalle norme di finanza pubblica per gli enti locali e con il vigente ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, oppure; b) ricorrere all'acquisizione del servizio mediante una delle procedure di individuazione degli operatori economici disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), oppure; c) ricorrere alla stipula di convenzione «con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge», ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), previa individuazione del soggetto affidatario mediante una delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (4-13655)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione delle minoranze

prestazione di servizi

applicazione del diritto comunitario