ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13637

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 644 del 29/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: OTTOBRE MAURO
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 29/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/06/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 14/07/2016
Stato iter:
11/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2016
COSTA ENRICO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/10/2016

CONCLUSO IL 11/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13637
presentato da
OTTOBRE Mauro
testo di
Mercoledì 29 giugno 2016, seduta n. 644

   OTTOBRE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma degli Stati a Strasburgo il 5 novembre 1992; fino ad oggi la Carta risulta firmata da 33 Stati membri del Consiglio d'Europa, con lo scopo di tutelare le lingue storiche regionali o minoritarie d'Europa che rischiano purtroppo di scomparire;
   il trattato, in vigore dal 10 marzo 1998, dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste, risulta ratificato solo da 24 Stati, mentre i restanti 9 non hanno ancora avviato o esaurito le procedure allo scopo previste;
   il diritto ad usare una lingua regionale e minoritaria nella vita, sia pubblica che privata, rappresenta un diritto inalienabile dell'uomo, previsto nel Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e conforme anche alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;
   l'Italia ha firmato il trattato il 27 giugno 2000, ma non ha ancora ratificato perché durante la XIV, la XV, XVI e la XVII legislatura purtroppo non si è riusciti ad approvare o a iniziare l’iter di esame delle proposte di legge atte ad eseguire la ratifica;
   la Carta chiarisce quali debbano essere gli obiettivi e i princìpi ai quali gli Stati firmatari sono tenuti ad adeguare la propria politica legislativa: prima di tutto, riconoscere le lingue regionali come espressione di ricchezza culturale; rispettare l'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria; agevolare e incoraggiare l'uso, orale e scritto, delle lingue in questione, sia nella vita privata che in quella pubblica; prevedere forme e mezzi per l'insegnamento e per lo studio di queste lingue, nonché promuovere studi e ricerche nelle università o presso istituti equivalenti;
   il recepimento della Carta è una delle condizioni richieste dalle istituzioni europee, segnatamente dal Consiglio d'Europa, per l'adesione di nuovi Paesi al contesto comunitario, ed è quindi opportuno che un Paese fondatore del Consiglio d'Europa, quale è l'Italia, provveda sollecitamente all'esecuzione di questo importante strumento internazionale; va dato atto peraltro che l'Italia, ancora prima di sottoscrivere la Carta nel 2000, ne aveva già dato di fatto un'attivazione sostanziale, approvando la legge n. 482 del 1999;
   lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige è fondato sul pieno riconoscimento dei diritti dei tre gruppi linguistici conviventi nel territorio, e al riguardo l'articolo 2 dello Statuto stesso afferma: «nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali»;
   i tre gruppi riconosciuti in Trentino Alto Adige sono l'italiano, il tedesco sudtirolese e il ladino;
   è sul gruppo maggioritario di quest'ultimo, in Trentino, che grava la minaccia del misconoscimento e dell'estinzione, in quanto lo Statuto destina particolare rilievo alla tutela dei gruppi linguistici ladini insediati nel territorio delle due province, non distinguendo in linea generale fra i vari ceppi di appartenenza; per quanto riguarda il Trentino, è prevista riserva una complessa normativa a tutela dei ladini dolomitici insediati nella Valle di Fassa, ma non sono disciplinati ancora i diritti dell'altro gruppo linguistico ladino stanziato nella Valle del Noce;
   il gruppo ladino stanziato nella Valle del Noce è il più antico e il più numeroso, esso è diverso dal gruppo ladino dolomitico, per storia, dislocazione geografica, lingua e identità culturale; è sorto 2000 anni fa dall'innesto della lingua e della civiltà romana su quelle delle popolazioni retiche, stanziate nella Valle 500 anni prima di Cristo, ed insignito della cittadinanza romana nel 46 dopo Cristo con l'editto imperiale denominato «Tavola Clesiana»;
   detto gruppo, nel corso di duemila anni, ha mantenuto la propria lingua ladino-retica e la propria identità consolidata a plurisecolari forme di autonomia territoriale; solo da poco tempo ha rivendicato il riconoscimento della propria identità, per il fatto che, al contrario dei ladini dolomitici, essa non è stata mai minacciata dalla pressione dei popoli germanici, come accadde invece nella provincia di Bolzano;
   la richiesta di riconoscimento da parte del suddetto gruppo si basa anche sulla constatazione che, senza il supporto delle istituzioni, nessuna minoranza, per quanto radicata, nei tempi presenti è in grado di sopravvivere, tale richiesta si basa anche sul fatto che queste popolazioni, che già nel 2001 in sede di censimento si erano espresse per il riconoscimento della loro identità con percentuali significative, nel censimento del 2011 hanno rivendicato il riconoscimento con una percentuale nella Anaunia del 25 per cento dei dichiaranti e con una cifra complessiva di oltre 10.000 persone;
   è da rilevare che in base al suddetto censimento i ladini della Valle del Noce sono largamente il gruppo maggioritario in Trentino e rappresentano un quarto dei ladini della regione, oltre ad avere una ampia prospettiva di espansione dato che la Valle del Noce ha una popolazione di oltre 50.000 abitanti;
   la legge n. 482 del 1999 determina un diritto al riconoscimento delle rivendicazioni di questa parte significativa delle popolazioni, ma nonostante l'interessamento di alcuni dei commissari della Commissione paritetica dei 12 istituita presso la provincia di Trento per l'esame delle proposte di norma di attuazione dello statuto che hanno proposto un testo di una norma di attuazione che prevede questo riconoscimento; ma inspiegabilmente, tale proposta non è mai stata messa all'ordine del giorno, le legittime rivendicazioni delle popolazioni della Valle del Noce sono ancora inascoltate;
   quali iniziative intenda assumere il Governo, per quanto di competenza, al fine di garantire che la minoranza linguistica ladino-retica della Valle del Noce venga legalmente riconosciuta ed acquisisca tutti i diritti di cui finora gode solo la minoranza ladino dolomitica insediata nella Valle di Fassa. (4-13637)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 11 ottobre 2016
nell'allegato B della seduta n. 690
4-13637
presentata da
OTTOBRE Mauro

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
  Nel corso della riunione della commissione paritetica per le norme di attuazione del Trentino Alto Adige, tenutasi in data 9 luglio 2014, alcuni componenti hanno presentato alla Commissione una proposta di norme di attuazione recante modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993 n. 592, aventi ad oggetto il riconoscimento e la tutela delle popolazioni ladine retiche della provincia di Trento. Tali modifiche, in particolare, erano tese a specificare la duplice provenienza della minoranza linguistica ladina dalla valle di Fassa e dalla valle del Noce, mediante la sostituzione della parola «ladino», presente all'interno delle varie disposizioni del predetto decreto legislativo, con la locuzione: «ladino dolomitico e ladino retico». Ciò al fine di conseguire, mediante lo strumento della norma di attuazione, pari riconoscimento e tutela per entrambi i ceppi linguistici ladini presenti nella regione del Trentino Alto Adige.
  Con nota del 27 aprile 2015 il Presidente della provincia di Trento, interpellato, tra gli altri, dal presidente della commissione paritetica per un preventivo avviso sulla cennata proposta di norma di attuazione, ha espresso riserve sulla proposta di modifica della norma di attuazione di cui decreto legislativo n. 592 del 1993, atteso che:
   lo Statuto, nel sancire la tutela delle minoranze linguistiche storiche residenti in Trentino, identifica «espressamente e chiaramente le località di insediamento delle minoranze presenti nel territorio provinciale, riferibili al gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa (articolo 48) e alle popolazioni mòchene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna (articolo 102)»;
   le norme di attuazione successivamente emanate (decreto legislativo n. 592 del 1993) sono direttamente applicative «delle disposizioni statutarie riferite alle popolazioni ladina-dolomitica di Fassa, mòchena e cimbra, in ragione dell'elevato livello di tutela istituzionale, giurisdizionale e amministrativa delle predette minoranze rinvenibile nello stesso Statuto»;
   l'eventuale ricorso alla procedura per il riconoscimento delle minoranze linguistiche storiche prevista dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, che reca norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, deve avvenire per le regioni e province autonome mediante lo strumento delle norme di attuazione, in forza della norma di salvaguardia recata dall'articolo 18 della stessa legge a favore delle stesse regioni e province autonome.

  Tale giudizio negativo è stato esteso dal presidente della provincia di Trento, anche all'ipotesi di un'apposita norma di attuazione «calibrata su altre realtà afferenti a minoranze linguistiche storiche, non considerate dallo Statuto speciale e comunque da identificare sulla base di appropriati approfondimenti di carattere linguistico, nel rispetto dei criteri di bilanciamento enunciati dalla legge n. 482 del 1999 e avallati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale», considerato che «non si ritiene siano maturate le condizioni per un tale passaggio storico, sia dal punto di vista scientifico che della condivisibilità e sostenibilità anche rispetto al processo in corso di riforma istituzionale riguardante gli enti locali del Trentino».
  L’iter di approvazione della norma in argomento non è, pertanto, proseguito.
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomieEnrico Costa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gruppo linguistico

cultura regionale

lingua regionale