ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13614

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 28/06/2016
Stato iter:
28/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2016

CONCLUSO IL 28/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13614
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   ZOLEZZI, DAGA, MANNINO, TERZONI, BUSTO, DE ROSA, MICILLO e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 195 comma 2, lettera e) del decreto legislativo 152 del 2006 stabilisce che è compito dello Stato «la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani»;
   l'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che «la tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.» Il comma 10 del medesimo articolo dispone che: «Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.»;
   l'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che «nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a loro spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero»;
   con la risoluzione 2/DF del Ministero dell'economia e delle finanze, datata 9 dicembre 2014 e relativa alla determinazione della superficie tassabile, si specifica che «Non può ritenersi corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari. Tale comportamento potrebbe, infatti, dare origine ad una ingiustificata duplicazione dei costi poiché i soggetti produttori di rifiuti speciali oltre a far fronte al prelievo comunale dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti»;
   il Consiglio di Stato, con sentenza 3941 del 24 luglio 2014, si è espresso sull'attività di trattamento dei rifiuti speciali e sulla riduzione tariffaria per il conferimento di rifiuti urbani assimilati destinati al recupero, specificando che: «Non avendo lo Stato ancora emanato alcun regolamento per la determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, si continuano ad applicare i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale in conformità alla normativa che ha stabilito, con deliberazione consiliare n. 24 del 20 maggio 1998 in atti, l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani in conformità ai criteri di cui alla sopra citata deliberazione 27 luglio 1984 l'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge (artt. 188, comma 3, lett. a) e 189, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 152-2006) un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come attività svolta a favore del territorio di riferimento e cioè come attività prevalente per conto degli locali soci. Per una società in house, avente per oggetto la gestione di servizi pubblici, l'attività che deve essere prevalente è quella da svolgere in attuazione di tale incarico di servizio pubblico attribuito dagli enti locali. Pertanto, la riduzione tariffaria per il conferimento di rifiuti urbani assimilati destinati al recupero non spetta soltanto all'utente che consegna tali rifiuti al gestore del servizio pubblico, ma anche all'utente che conferisce tali rifiuti ad un'impresa autorizzata diversa dal gestore del servizio, non determinando alcuna disparità di trattamento tariffario tra i diversi utenti»;
   non risulta agli interroganti l'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   molti comuni non hanno ancora emanato il regolamento che avrebbe dovuto disciplinare quali superfici produttive esonerare dal pagamento della Tari;
   se il Ministro interrogato possa indicare quali siano i tempi per l'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   se il Ministro interrogato ritenga opportuno assumere iniziative normative al fine di determinare un elenco di attività le cui superfici produttive non siano da assoggettare a Tari, in modo da escludere la possibilità di una duplicazione dei costi di smaltimento dei rifiuti per queste aziende. (4-13614)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 28 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 710
4-13614
presentata da
ZOLEZZI Alberto

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione relativa alle questioni riguardanti le attività le cui superfici produttive non siano da assoggettare a Tari, si rappresenta quanto già evidenziato nel corso della seduta di question time tenutasi in VIII Commissione della Camera il 22 settembre 2016.
  In via preliminare, occorre chiarire il significato del concetto di classificazione del rifiuto e del concetto di assimilazione. Tali tematiche, infatti, incidono sulla imponibilità delle superfici ai fini del tributo (aree escluse/tassate) e nei diversi regimi agevolativi (riduzioni).
  Sulla base della normativa vigente (decreto legislativo n. 152 del 2006), i rifiuti sono classificati secondo l'origine in «urbani» e «speciali» (articolo 184, comma 1). Nei rifiuti urbani sono compresi, tra l'altro, i rifiuti domestici e i rifiuti speciali non pericolosi assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani. I rifiuti speciali sono gestiti autonomamente dal soggetto produttore (articolo 188) mentre i rifiuti urbani e assimilati rientrano nella privativa comunale (articolo 198, comma 1).
  Con specifico riferimento all'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, l'articolo 195, comma 2, lettera
e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuisce allo Stato la competenza di determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, mediante un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. A tale proposito si fa presente che questo Ministero è attualmente impegnato nella stesura dello schema regolamentare del decreto in questione.
  Lo schema di decreto recante la definizione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (ai sensi dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) è stato trasmesso in data 13 ottobre 2016 alla conferenza Stato-città.
  Al termine dell’iter di adozione dei predetti decreti (assimilazione e misurazione puntuale) verrà dato inizio alla fase istruttoria del regolamento recante i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti di costo e viene determinata la «tariffa» per i rifiuti urbani, comprensiva delle agevolazioni per le utenze domestiche e le riduzioni per i rifiuti assimilati avviati a recupero, ai sensi dell'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si ritiene, comunque, utile evidenziare che il predetto decreto non attiene alla determinazione delle superfici. Tale attività, infatti, è attribuita al comune ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della legge di stabilità per il 2014 secondo cui il comune individua, tra l'altro, «le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta».
  In conclusione, si segnala comunque che la determinazione di un elenco di attività le cui superfici produttive non siano da assoggettare a Tari non possa essere effettuata con iniziative normative generali e di valenza nazionale, ma debba essere oggetto di potere regolamentare locale.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare l'impatto regolatorio delle normative in questione.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

riciclaggio dei rifiuti

servizio pubblico