ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13609

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 29/06/2016
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 29/06/2016
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 29/06/2016
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 29/06/2016
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 29/06/2016
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 29/06/2016
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 29/06/2016
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 29/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 28/06/2016
Stato iter:
20/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2017
DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/06/2016

SOLLECITO IL 01/08/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/04/2017

CONCLUSO IL 20/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13609
presentato da
SCAGLIUSI Emanuele
testo presentato
Martedì 28 giugno 2016
modificato
Mercoledì 29 giugno 2016, seduta n. 644

   SCAGLIUSI, DEL GROSSO, MANLIO DI STEFANO, SIBILIA, GRANDE, SPADONI, PETRAROLI, NESCI, BATTELLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:
   molti Paesi richiedono l'emissione, sul passaporto, di un visto di ingresso; procedura che spesso richiede svariate settimane, limitando quindi l'effettiva capacità di espatrio dei titolari degli stessi;
   vi sono categorie di lavoratori quali piloti e assistenti di volo ai quali, per motivi di servizio, viene richiesto di viaggiare da e verso Paesi tra di loro incompatibili (come ad esempio Israele e Arabia Saudita che non permettono l'entrata nel Paese con lo stesso passaporto); tali lavoratori, proprio per i turni a cui sono sottoposti, non riescono a recarsi presso la questura di residenza per «scambiare» il passaporto prendendo quello depositato;
   i piloti e gli assistenti di volo, impegnati in attività non programmate quali ad esempio servizi di aerotaxi o l'evacuazione di emergenza, non hanno possibilità di conoscere in anticipo le destinazioni presso cui faranno scalo nello stesso turno di servizio. La durata continua della turnazione lavorativa di alcune settimane rende impossibile una pianificazione dei visti presenti sul passaporto, o della compatibilità con il Paese di scalo del passaporto detenuto al momento della partenza;
   in queste particolari circostanze l'uso da parte dei membri di un equipaggio di un documento di navigazione aerea, rilasciato ai sensi della convenzione sull'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, non risulta idoneo in quanto non tutti i Paesi vi hanno aderito e comunque non sarebbe valido nel caso in cui il navigante prenda servizio su uno scalo estero posizionandosi come passeggero con altri voli commerciali (non della propria compagnia) e solo successivamente prendendo servizio con il proprio aeromobile; in questi casi, i membri di un equipaggio entrano nel Paese dove inizieranno il loro servizio come semplici passeggeri motivo per il quale avranno bisogno del visto;
   l'attuale crisi in cui versa il settore aeronautico italiano, le possibilità di lavoro all'estero offerte dal mercato comune e la richiesta al momento di assunzione presso compagnie estere di possedere più passaporti per ovviare ai problemi qui esposti, pone la categoria del personale navigante di cittadinanza italiana in una situazione di svantaggio nei confronti dei colleghi europei;
   la Repubblica italiana regola il rilascio dei passaporti con la legge n. 1185 del 1967. Tuttavia, su tale legge non è evidenziato alcun limite in riguardo al numero massimo di passaporti ottenibili da ciascun cittadino. L'articolo 9 della stessa legge già prevede in casi speciali il rilascio di speciali disposizioni nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per tutela dei lavoratori, così come tutelato in modo propositivo dall'articolo 35 della Costituzione repubblicana;
   il rilascio di un eventuale secondo passaporto è inoltre regolamentato dal decreto del Ministro degli affari esteri n. 303/33 del 2010. Lo stesso integra la legge n. 1185 del 1967 disciplinando i casi speciali già dalla stessa previsti, tuttavia ponendo un limite al solo rilascio di un secondo passaporto;
   sentiti i pareri degli uffici competenti in materia di rilascio passaporti, sia al Ministero dell'interno sia presso l'ufficio III del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i quali pongono il problema del rilascio di un terzo passaporto che sarebbe in contrasto con il decreto n. 303/33 del 2010, il quale di fatto non esclude il rilascio di un numero maggiore di passaporti, ma regola esclusivamente lo specifico caso del rilascio di un secondo passaporto, ponendo quindi la questione del rilascio e della detenzione contemporanea di tre passaporti solo come un problema tecnico di procedura e non come un problema legislativo;
   il decreto n. 303/014 del 2009 all'articolo 7 prevede una banca dati dei passaporti che rende gli stessi registrati e perfettamente tracciabili;
   ad oggi, non risultano all'interrogante motivi ostativi presso nazioni estere, che ritengano il possesso di più di un passaporto in contrasto con le disposizioni di legge locali. In aggiunta, la maggioranza dei Paesi aderenti all'Unione europea pone limiti ben diversi da quelli posti in Italia. Ad esempio, in Germania è possibile ottenere fino ad un massimo di 4 passaporti, mentre nel Regno Unito vi è un limite massimo di 3 passaporti;
   il limite massimo di 2 passaporti e la non contemporanea detenzione dei passaporti posto ai cittadini della Repubblica italiana li pone in una situazione di svantaggio nei confronti dei cittadini degli altri Stati europei a giudizio dell'interrogante in evidente contrasto con l'articolo 35 della Costituzione;
   il limite massimo di 2 passaporti quando entrambi sono presentati presso le ambasciate per il rilascio dei visti reca pregiudizio al diritto dei membri di equipaggi membri di equipaggi impegnati presso compagnie estere di uscire dal territorio italiano ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione –:
   se il Governo ritenga opportuno assumere iniziative che vadano incontro alla categoria del personale navigante che per comprovate esigenze di servizio si trovi nella necessità di avere con sé contemporaneamente più di due passaporti, vista l'importanza di quale misura per tale personale (piloti e assistenti volo) impiegato presso compagnie estere. (4-13609)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 aprile 2017
nell'allegato B della seduta n. 782
4-13609
presentata da
SCAGLIUSI Emanuele

  Risposta. — In relazione a quanto prospettato dall'interrogante si fa presente che già nel 2015 la Farnesina aveva avuto modo di esaminare, con il Ministero dell'interno, la questione relativa all'eventuale rilascio di un terzo passaporto a favore di piloti ed assistenti di volo di una compagnia aerea privata.
  Ne emerse che la normativa vigente consente unicamente il rilascio di un secondo passaporto. Infatti, il decreto ministeriale n. 303/33 del 28 giugno 2010 prevede che al cittadino italiano già titolare di un passaporto in corso di validità possa essere eccezionalmente rilasciato un secondo passaporto ordinario qualora, per particolari e comprovate contingenze di carattere internazionale, risulti opportuno l'uso di due distinti passaporti per l'ingresso o la permanenza in determinati Stati. Tipico è il caso del connazionale che debba viaggiare in paesi stranieri tra di loro ostili.
  Il rilascio di un secondo passaporto è inoltre consentito anche quando, in caso di motivate e indifferibili esigenze professionali, l'acquisizione del visto o l'adempimento di altre procedure per l'autorizzazione all'ingresso in taluni Stati, comportino tempi di attesa incompatibili con le suddette esigenze e sempreché l'urgenza non sia imputabile a comportamenti omissivi o negligenti del richiedente.
  Infine, ad ulteriore garanzia di eventuali particolari esigenze specifiche, anche di natura professionale, la normativa ha previsto che, in via eccezionale e in presenza di circostanze di comprovata necessità e urgenza, colui che richiede un secondo passaporto possa essere autorizzato dall'ufficio emittente al possesso contemporaneo dei due libretti. In tali casi l'interessato deve essere informato espressamente delle possibili reazioni negative da parte delle autorità straniere al possesso o all'uso contemporaneo di due passaporti in corso di validità.
  Quanto alle ulteriori difficoltà evidenziate circa il problema dei visti apposti dalle autorità straniere, si rileva che è sempre possibile valutare, a seconda dei casi, la possibilità di emettere un nuovo passaporto in sostituzione di quello non più utilizzabile per esaurimento delle pagine o per eventuali incompatibilità tra Paesi stranieri, facendo salvi i visti in corso di validità in esso apposti.
  Giova poi evidenziare che, oltre ai due passaporti, il pilota può avvalersi per i 191 Stati membri della convenzione sull'aviazione civile (sui 193 Stati membri delle Nazioni Unite) del documento di navigazione aerea da questa previsto.
  Si ritiene dunque che le criticità segnalate dall'interrogante possano essere risolte dal contemporaneo possesso di due passaporti, senza necessità del rilascio di un ulteriore documento di viaggio.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionaleBenedetto Della Vedova.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

passaporto

cittadino straniero

personale di bordo