ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13599

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 642 del 27/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: BUSTO MIRKO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 27/06/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 27/06/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/06/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 27/06/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/06/2016
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 27/06/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 27/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 27/06/2016
Stato iter:
23/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/11/2016

CONCLUSO IL 23/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13599
presentato da
BUSTO Mirko
testo di
Lunedì 27 giugno 2016, seduta n. 642

   BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI, VIGNAROLI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   diverse città e regioni italiane avanzano la richiesta di diventare «libere» da pesticidi (sia in contesto agricolo che urbano), al fine della tutela ambientale e della salvaguardia della salute umana;
   al fine di raggiungere questo traguardo le città e le regioni intendono vietare tutte le sostanze attive nei pesticidi permessi dalla Unione europea e tutti i prodotti, permessi dallo Stato membro, basati sulle stesse sostanze;
   l'articolo 15 del decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, sancisce che, per proteggere l'ambiente, la salute e per salvare la biodiversità (comma 1), l'uso dei pesticidi dovrebbe essere limitato o anche vietato (comma 3, punto a) in aree specifiche ad uso della popolazione o di gruppi vulnerabili (comma 2);
   città regioni o villaggi possono diventare liberi da pesticidi o porre limiti al loro uso (sia in contesti agricoli che non agricoli) se sono in grado di provare che condizioni speciali e locali o particolarità regionali giustificano limitazioni nel loro uso o un divieto totale –:
   se non si ritenga necessario assumere iniziative per integrare o specificare le disposizioni del decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, e le altre disposizioni in materia indicando a quali condizioni un'intera città, villaggio o regione possa essere ricompresa nella definizione di «area specifica»;
   quali condizioni e presupposti legati alla specificità del territorio possano essere assunte a motivazione del divieto completo d'uso di pesticidi, al fine della tutela dell'interesse pubblico;
   quali ulteriori iniziative concrete una città, regione o cittadina potrebbe attuare per estendere al proprio territorio il divieto/limitazione d'uso di pesticidi, al fine della tutela della salute umana e della biodiversità. (4-13599)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 708
4-13599
presentata da
BUSTO Mirko

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalle competenti direzioni generali di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, si fa presente che, riguardo alla presenza di pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee, la normativa nazionale relativa al monitoraggio e al controllo della presenza di sostanze inquinanti nelle acque ha recepito le disposizioni della vigente normativa comunitaria in materia, ossia la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, la direttiva 2008/105/CE e la direttiva 2006/118/CE.
  Le citate norme comunitarie e le norme nazionali di recepimento definiscono i criteri per la progettazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio dei corpi idrici, individuano le Autorità competenti per le attività di monitoraggio, definiscono i requisiti minimi di prestazione dei metodi di analisi e il controllo di qualità, stabiliscono la lista delle sostanze inquinanti nei corpi idrici superficiali e sotterranei, i relativi standard di qualità, i valori soglia e le metodiche di analisi.
  Inoltre, nel gennaio del 2014, è stato adottato il piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della direttiva 2009/128/CE. Tale Direttiva riguarda solo i prodotti fitosanitari, mentre per i biocidi, la Commissione Europea sta predisponendo un atto specifico.
  Il predetto piano nazionale prevede una serie di azioni, la cui attuazione è demandata in parte alle regioni e in parte alle amministrazioni centrali competenti (Ministeri dell'ambiente, delle politiche agricole e della salute).
  Le regioni e le province autonome, individuate come autorità competenti dalla normativa nazionale, realizzano il monitoraggio nell'ambito del programmi di rilevazione previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e sottopongono a monitoraggio nei corpi idrici superficiali le sostanze prioritarie e le altre sostanze che non consentono il conseguimento del buono stato entro le date fissate trasmettendo i risultati all'Ispra che li elabora e li valuta.
  Si sottolinea che, qualora le attività di monitoraggio evidenzino che gli standard di qualità o i valori soglia stabiliti rispettivamente per le acque superficiali e sotterranee non vengano rispettati, è necessario attuare le misure di ripristino che devono far parte dei cosiddetti «programmi di misure» dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE.
  Allo scopo di valutare l'efficacia delle azioni previste dal piano di azione nazionale, sono stati definiti con decreto del 15 luglio 2015 alcuni indicatori per valutare il grado di attuazione e l'efficacia delle misure previste. Tali indicatori si basano sui dati di monitoraggio forniti dalle regioni ed elaborati annualmente dall'Ispra.
  L'Ispra realizza il rapporto nazionale pesticidi nelle acque nel rispetto dei compiti stabiliti dal piano. Il rapporto contiene i risultati del monitoraggio delle acque interne superficiali e sotterranee, le cui finalità sono quelle di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei pesticidi non previsti nella fase di autorizzazione e non adeguatamente controllati nella fase di utilizzo. L'istituto fornisce, altresì, gli indirizzi tecnico-scientifici per la programmazione e l'esecuzione del monitoraggio.
  Per quanto riguarda le sostanze da considerare nel monitoraggio, la normativa acque indica, come criterio generale, quello di esplorare tutte le potenziali fonti di contaminazione presenti sul territorio che potrebbero avere un impatto sulle acque. Nei fatti, però, la normativa esplicita solo un certo numero di pesticidi. Pertanto, per avere un quadro completo della possibile contaminazione da pesticidi, l'Ispra è impegnata nell'attività di indirizzo, in particolare per fornire criteri ed elenchi di sostanze prioritarie da inserire nel monitoraggio. I documenti di indirizzo prodotti sono sul sito web dell'Istituto (http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-ed-emergenze-ambientali/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque).
  L'Ispra è altresì impegnata da anni a fornire tutte le informazioni necessarie alla messa in atto di un monitoraggio rappresentativo dei pesticidi, anche attraverso l'armonizzazione delle attività regionali, fornendo in tal modo un'informazione adeguata ai cittadini sullo stato della contaminazione ambientale da pesticidi, ma anche alle autorità competenti in materia per l'assunzione, quando necessario, di decisioni in materia di gestione del rischio.
  Al riguardo, tuttavia, si riscontrano ritardi in particolare in alcune regioni del sud Italia. Anche grazie all'azione di coordinamento di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla collaborazione di Ispra con le agenzie regionali di protezione dell'ambiente, si stanno recuperando i ritardi.
  Con riferimento all'aggiornamento dei parametri, delle metodologie e dei valori utilizzati per il controllo e il monitoraggio delle acque, a livello nazionale si opera coerentemente alle norme vigenti a livello comunitario. Le stesse norme comunitarie, prevedono, infatti, un riesame e adeguamento periodico dei parametri e delle metodologie, ove necessario.
  La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, ad esempio, prevede un riesame e una eventuale revisione e integrazione della lista delle sostanze di priorità ogni quattro anni.
  L'Italia, oltre a partecipare a tale attività, secondo i meccanismi puntualmente definiti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, assicura il proprio contributo, anche attraverso gli istituti di ricerca nazionali, ai tavoli di lavoro comunitari che preparano, a livello tecnico, le attività di riesame e revisione, quali, ad esempio, il gruppo di lavoro «sostanze chimiche» che opera nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque.
  Anche riguardo alle acque sotterranee, la direttiva 2006/118/CE prevede un riesame periodico e un'integrazione dei parametri sottoposti a controllo. In proposito, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha proceduto a predisporre la proposta di recepimento della direttiva 2014/80/Ue che, tra l'altro, introduce un nuovo parametro da sottoporre a monitoraggio. Nel provvedimento di recepimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha proposto l'introduzione di valori soglia nelle acque sotterranee per 5 composti perfluoroalchilici, sulla base della constatata diffusione a livello nazionale di tale sostanza nelle acque.
  Le Autorità competenti, cui la normativa assegna i compiti di monitoraggio e controllo dei corpi idrici, dispongono pertanto degli strumenti normativi e tecnici per la diagnosi dello stato dei corpi idrici, secondo i criteri e i metodi definiti dalla normativa europea.
  Peraltro, per quanto riguarda le azioni di tutela dell'ambiente acquatico, con decreto ministeriale del 10 marzo 2015, sono state stabilite linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. Tali linee guida prevedono diciotto possibili misure di mitigazione del rischio, che possono essere adottate in relazione a diversi obiettivi di protezione e la cui scelta è demandata alle regioni e alle province autonome. I risultati derivanti dall'applicazione di tali misure in termini di minore impatto ambientale potrebbero essere valutati e apprezzati già a partire dal monitoraggio del 2017.
  Inoltre, con particolare riferimento alle problematiche relative all'utilizzo del glifosato quale principio attivo di alcuni erbicidi e del suo principale metabolita Ampa, si fa presente che sulla base degli elementi acquisiti dalle competenti Direzioni Generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero della salute nonché dagli enti territoriali competenti, nel novembre 2015 l'Efsa (autorità europea per la sicurezza alimentare) ha concluso la valutazione dei dati presentati dall'industria produttrice e delle informazioni messe a disposizione dallo Iarc (Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro dell'organizzazione mondiale della sanità) in riferimento al prodotto roundup, l'erbicida contenente il principio attivo denominato glifosato.
  Nell'aprile 2015, lo Iarc aveva concluso la propria valutazione, ritenendo che il principio attivo in questione dovesse essere classificato come «probabile cancerogeno per gli esseri umani», mentre l'Efsa è giunta alla conclusione che risulta improbabile che il glifosato sia cancerogeno per l'uomo.
  Alle stesse conclusioni dell'Efsa è giunto anche lo stato membro rapporteur (Germania) che ha esaminato sia le informazioni dello Iarc sia i dati sperimentali forniti dall'industria produttrice.
  In questo quadro di incertezza scientifica a livello internazionale, la commissione europea ha ritenuto opportuno il rinvio della decisione attesa entro dicembre 2015, relativa al ritiro o al mantenimento del glifosato sul mercato, impegnandosi a presentare entro il 30 giugno 2016 una proposta di decisione da sottoporre al voto degli Stati membri, nell'ambito del Comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002,
  Il 16 maggio 2016 la commissione congiunta FAO e OMS, che ha il compito di stabilire i limiti massimi dei residui di pesticidi ammissibili nelle derrate alimentari, ha dichiarato che «è improbabile che l'assunzione di glifosato attraverso la dieta sia cancerogena per l'uomo» («Summary Report from the May 2016 Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR)»).
  Nel corso dei lavori del comitato permanente piante, animali, alimenti e mangimi (sezione fitosanitaria) svoltisi a Bruxelles il 7-8 marzo 2016 e il 18-19 maggio 2016, la delegazione italiana ha manifestato il proprio avviso contrario alle proposte di rinnovo dell'autorizzazione del glifosato presentate dalla commissione Unione europea rispettivamente per 15 e per 9 anni.
  Nell'ultima riunione del citato comitato, tenutasi il 6 giugno 2016, la Commissione europea ha sottoposto al voto degli Stati membri una nuova proposta che prevedeva il rinnovo temporaneo dell'autorizzazione (comunque non oltre il 31 dicembre 2017) per consentire all'agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) di concludere i lavori in corso per la classificazione armonizzata del glifosato. Riguardo a quest'ultima proposta, la delegazione italiana insieme ad altre delegazioni, tra cui quella francese e quella tedesca, si sono astenute, andando così a costituire una «minoranza di blocco» (in tale contesto l'astensione equivale ad un voto contrario). La Commissione ha pertanto annunciato che sottoporrà nelle prossime settimane la decisione al «Comitato di appello».
  In questo quadro, nel caso in cui la proposta della Commissione Unione europea fosse approvata, i prodotti erbicidi a base di glifosato potrebbero continuare ad essere commercializzati anche successivamente al 30 giugno 2016, fino ad una nuova decisione europea conseguente alla classificazione dell'Echa (attesa entro marzo 2017).
  Nel caso in cui la sostanza attiva fosse classificata dall'Echa come probabile cancerogeno, il suo impiego nei prodotti ad azione erbicida non sarebbe più ammesso sul territorio dell'Unione europea.
  Viceversa, qualora la classificazione del glifosato non indicasse questo tipo di pericolo o altri pericoli equivalenti, l'impiego del glifosato potrebbe continuare.
  Al di là della divergenza delle opinioni scientifiche sugli aspetti di tossicità per l'uomo da parte degli organismi scientifici internazionali sopra citati, è opportuno sottolineare che nel parere dell'Efsa sono state evidenziate alcune lacune di informazione riguardanti il potenziale di contaminazione delle acque superficiali, non adeguatamente considerate nella proposta di decisione presentata dalla Commissione europea.
  A tale proposito l'Ispra, sulla base dei dati di monitoraggio ambientale delle acque superficiali e sotterranee presentati di recente («rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2013-2014» – edizione 2016), ha evidenziato una contaminazione diffusa e significativa delle acque superficiali da parte del glifosato e del suo principale metabolita Ampa.
  Gli ultimi dati di monitoraggio si riferiscono anche alla regione Toscana, che dal 2014 si è aggiunta alla Lombardia, unica regione fino al 2013 ad aver inserito il glifosato (dal 2003) e il suo metabolita Ampa (dal 2007) nei piani di monitoraggio delle acque.
  La posizione contraria dell'Italia al rinnovo dell'autorizzazione del glifosato è stata motivata anche dalla constatazione che questa sostanza e il suo metabolita, se ricercati, risultano presenti e in quantità significative specialmente nelle acque superficiali.
  Pertanto, anche nell'ipotesi in cui in sede europea fosse approvata la proposta di rinnovo dell'autorizzazione del glifosato, le amministrazioni italiane dovrebbero coerentemente mettere a punto appropriate misure di mitigazione del rischio.
  In conclusione, stante il processo attualmente in corso e le decisioni che saranno assunte entro breve a livello europeo, il Governo valuterà le iniziative più opportune da adottare in merito, al fine di assicurare la protezione dell'ambiente e la tutela della salute umana.
  Si fa presente, in via di ordine generale, che questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina.
  Infine, si segnala che sulla questione sono interessate altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori utili elementi, si provvederà ad un aggiornamento.
  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio anche nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

antiparassitario

protezione dell'ambiente

erbicida