ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13592

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 641 del 24/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 24/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13592
presentato da
DE ROSA Massimo Felice
testo di
Venerdì 24 giugno 2016, seduta n. 641

   DE ROSA, DAGA, BUSTO, ZOLEZZI, MANNINO, MICILLO e TERZONI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il Ministero dello sviluppo economico, in ossequio alla legge n. 9 del 1991, è deputato al rilascio di titoli minerari a società italiane o estere aventi idonei requisiti dal punto di vista tecnico-finanziario;
   tali requisiti sono volti esclusivamente ad accertare le capacità dell'istante o del concessionario ai fini dell'esercizio degli impianti e dell'eventuale gestione di scenari incidentali secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 25 marzo 2015 recante misure di aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
   lo stesso dicasi delle informazioni richieste sulla base dell'articolo 6 del decreto direttoriale 15 luglio 2015 «Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli»;
   esistono, però, requisiti più generali da cui scaturiscono stringenti obblighi inerenti alla trasparenza nella composizione societaria dei contraenti con la pubblica amministrazione previsti dall'articolo 17 della legge 55 del 1990 recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale». Nella categoria dei contraenti ricadono anche i «concessionari». Tali regole vietano la stipula di atti di concessione pubblica con soggetti di cui sia ignota l'esatta composizione societaria e/o per le quali vi sia la possibilità di interposizione tra Stato e soggetti che rimarrebbero ignoti pur traendo in tutto o in parte i benefici derivanti dall'atto di concessione e non consentendo inoltre la cessione di contratti da parte degli originari contraenti/concessionari in favore di società fiduciarie e/o con compagine nascosta;
   il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 «Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso», specifica nel dettaglio gli obblighi di trasparenza, che si estendono – come accennato – anche agli accordi che possano comportare conseguenze sul controllo della società «1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto»;
   lo stesso codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) richiama espressamente tale norma, proprio a significare la sua generale applicabilità alle attività che prevedono accordi tra Stato e privati. Lo stesso Consiglio di Stato, Sez. V, 22/7/2002, con la sentenza n. 4010 ha evidenziato la portata generale della legge 55 del 1990: «15 Le regole della trasparenza societaria contenute nella legge n. 55/90 mirano a prevenire gravi pericoli di infiltrazione della criminalità organizzata e presidiano la salvaguardia di interessi essenziali dell'ordinamento»;
   le concessioni di coltivazione riguardano lo sfruttamento di un patrimonio pubblico quale un giacimento, parte del quale verrebbe sfruttato con il regime delle franchigie fino ad una quota di produzione (quindi sostanzialmente senza introiti di royalty per lo Stato). Appare pertanto evidente che la procedura di individuazione del contraente debba essere sottoposta agli obblighi generali della legge n. 55 del 1990. A mero titolo di esempio, recentemente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assieme al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 15 giugno 2016 ha emanato il decreto di compatibilità ambientale favorevole per lo scavo del pozzo «Armonia 1 dir» a Solarolo, in provincia di Ravenna;
   il beneficiario del provvedimento è la società AleAnna Resources LLC avente sede principale nello Stato statunitense del Delaware; l'azienda è assegnataria del permesso di ricerca «Ponte dei grilli», conferito dal Ministero dello sviluppo economico il 30 marzo 2009 su un'estensione di 25.845 ettari nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna;
   questa società è concessionaria unica di otto permessi di ricerca, contitolare di un altro; sul proprio sito Web si sostiene che «AleAnna Energy, LLC è una società del Delaware, controllata e operata dalla joint venture fra BRS Resources, Ltd., società per azioni canadese, e Bluescape Resources, società indipendente che opera nel settore gas e petrolio. Kerns/Aleanna, LP è una società del Delaware. I finanziamenti per i progetti in Italia provengono da una società privata di investimenti basata a New York»;
   il Delaware è notoriamente uno Stato dove vige un regime di fiscalità particolarmente vantaggioso che permette inoltre la schermatura della reale proprietà delle società;
   anche per altri operatori che hanno concessioni in Italia vi sono riferimenti a passaggi societari in Stati in cui vigono normative fiscali particolarmente favorevoli a chi voglia nascondere la reale proprietà delle società. Ad esempio, in relazione alla procedura di rilascio di titoli minerari alla Società Rockhopper (già Medoilgas), a seguito di notizie comparse sulla testata «Il Resto del Carlino» (articolo del 12 luglio 2008), fu presentata un'interrogazione parlamentare (interrogazione n. 4-01191), da cui risultava che i titoli in esame sarebbero stati trasferiti più volte tra società; nell'articolo de Il Resto Quotidiano si menziona anche «la disponibilità di terze parti ad entrare nell'affare attraverso l'emissione di «bond convertibili» e spuntano la Med Oil ltd e la Transcontinental Investment Pty ltd»;
   la conseguente risposta del Ministero dello sviluppo economico relativa alle competenze dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse non aveva ad avviso degli interroganti colto nel segno delle implicazioni legali ed amministrative. Si limitava a richiamare, infatti, gli obblighi relativi alla capacità tecnico-finanziaria del richiedente, ma questo attiene esclusivamente all'affidabilità dello stesso per l'effettuazione dei lavori e per eventuali interventi in caso di incidente. La Rockhopper ha in concessione numerosi titoli minerari in Italia come risulta dal sito dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;
   sempre a mero titolo di esempio, secondo notizie divulgate alla stampa (https://www.energyvoice.com) l'intero controllo della società irlandese Petroceltic è oggi riconducibile ad un hdge Fund chiamato Worldview Capital con sede presso le Isole Cayman; anche questa società ha diversi titoli minerari come risulta sul sito dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse –:
   se l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, prima di procedere al rilascio dei titoli minerari e, più in generale, nelle ordinarie attività di sorveglianza e vigilanza relative all'applicazione della normativa che impedisce le intestazioni fiduciarie, abbia provveduto, negli ultimi cinque anni, a svolgere le dovute verifiche circa la sussistenza dei requisiti di cui alla legge n. 55 del 1991 per le varie società di cui all'elenco degli operatori petroliferi pubblicato sul sito dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;
   quali siano i risultati di queste verifiche, non solo per rilevare l'esatta composizione sociale ma anche per valutare l'eventuale esistenza di accordi, patti, condizioni che incidano e/o influenzino il contraente e che possano sostanziarsi nel divieto generale delle intestazioni fiduciarie;
   se risulti a quali soggetti possa essere ricondotta la proprietà delle società citate, in toto e per i principali pacchetti azionari. (4-13592)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

idrocarburo

industria del gas

lotta contro la delinquenza