ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13563

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 640 del 22/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 22/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 22/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13563
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 22 giugno 2016, seduta n. 640

   SOTTANELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è oggetto di contrasto fra due correnti ermeneutiche in materia di sanatoria edilizia;
   tale articolo disciplina l'accertamento di conformità, ossia quello strumento attraverso cui si consente la sanatoria di manufatti od opere realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso;
   al fine del rilascio del permesso in sanatoria è necessario che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della istanza di cui al citato articolo 36;
   qualora si volesse attivare la procedura ex articolo 36, si dovrà presentare un'istanza all'ufficio comunale competente: i soggetti legittimati a farlo sono il responsabile dell'abuso e l'attuale proprietario dell'immobile, nonché il conduttore o chiunque possa vantare sul manufatto un diritto reale; trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che l'ufficio si sia pronunciato, si formerà il cosiddetto silenzio rigetto;
   nulla vieta, tuttavia, che successivamente alla formazione del silenzio rigetto e quindi trascorsi i sessanta giorni previsti, l'ufficio comunale possa pronunciarsi con un provvedimento espresso; tale provvedimento potrà essere di diniego o di accoglimento: nel primo caso il provvedimento dovrà specificare le ragioni su cui si fonda il diniego, nell'ipotesi invece di un provvedimento di accoglimento, una volta annullato il silenzio rigetto già formatosi, si rilascerà concessione in sanatoria evidenziando la conformità al piano urbanistico attuale, nonché a quello in vigore al momento in cui è stata realizzata l'opera o eseguito l'intervento abusivo;
   a livello privatistico, l'eventuale rilascio della concessione in sanatoria, avendo efficacia ex nunc, non travolge i diritti che si sono già formati in capo ai terzi che faranno salvo un eventuale risarcimento del danno;
   da ciò emerge che, ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo, è necessario dimostrare la doppia conformità, ossia la conformità dell'opera o dell'intervento abusivo sia al piano urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza ex articolo 36, sia al piano urbanistico che vigeva all'epoca in cui è stato realizzato il manufatto;
   parte della giurisprudenza e della dottrina hanno ritenuto che la conformità andrebbe valutata esclusivamente al momento della presentazione dell'istanza, evitando così la scure della «doppia conformità»;
   secondo tale tesi, conosciuta col nome di «sanatoria giurisprudenziale», sostenuta per anni anche da alcune sentenze del Consiglio di Stato, sarebbe assolutamente illogico ed irragionevole demolire un immobile, che seppur conforme al piano urbanistico attuale, risulti difforme dal piano urbanistico vigente al momento della sua realizzazione;
   infatti, ciò significherebbe che se l'immobile, una volta demolito perché non conforme al piano urbanistico vigente all'epoca della realizzazione manufatto, venisse ricostruito tale e quale a quello demolito sarebbe da considerarsi non abusivo in quanto conforme al piano urbanistico attuale;
   significativa è in tal senso la pronuncia n. 2835 del Consiglio di Stato, sezione VI, secondo cui è da ritenersi «palesemente irragionevole negare una sanatoria di interventi che sarebbero legittimamente concedibili al momento della istanza, perdendo oltretutto automaticamente efficacia, a seguito della presentazione di questa, il pregresso ordine di demolizione e ripristino»;
   tuttavia, di recente il Consiglio di Stato è ritornato sulla questione, mutando nuovamente indirizzo e rigettando in pratica la soluzione della «sanatoria giurisprudenziale», sull'assunto che, a detta dei giudici amministrativi, si deve dare una maggiore tutela al principio della legalità rispetto a quelli richiamati dalla sanatoria giurisprudenziale che devono considerarsi al suo cospetto recessivi, riconfermando quindi il principio della «doppia conformità»;
   inoltre, secondo tale tesi, ammettere la «sanatoria giurisprudenziale» significherebbe introdurre surrettiziamente nell'ordinamento una atipica forma di condono che consentirebbe al responsabile di un abuso edilizio di poter beneficiare degli effetti indirettamente sananti di un più favorevole ius superveniens, piuttosto che di un'apposita disciplina legislativa condonistica;
   data l'esistenza di due correnti ermeneutiche in materia di sanatoria edilizia, se non ritenga opportuno assumere iniziative affinché si proceda al più presto ad un'interpretazione autentica delle disposizioni vigenti relative all'accertamento di conformità, al fine di evitare che gli uffici comunali applichino in maniera difforme la normativa in questione. (4-13563)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piano urbanistico

licenza edilizia

tesi