ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13557

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 640 del 22/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 22/06/2016
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 22/06/2016
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 22/06/2016
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 22/06/2016
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 22/06/2016
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 22/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 22/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13557
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Mercoledì 22 giugno 2016, seduta n. 640

   SPESSOTTO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA BIANCHI, CARINELLI, COZZOLINO, DA VILLA e LIUZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il 2 giugno 2016 la Commissione petizioni del Parlamento europeo ha avviato la discussione della petizione «qualità dell'aria a Venezia dell'aria a Venezia» (n. protocollo 2288/2014) – presentata il 3 novembre 2014 da alcune associazioni ambientaliste – relativamente all'inquinamento atmosferico prodotto dalle navi, all'inadeguatezza del sistema di rilevazione degli inquinanti e alla mancanza di provvedimenti e piani per la difesa e la tutela della salute pubblica;
   la petizione, oltre a sottolineare l'inopportuna localizzazione delle stazioni di misurazione dei principali inquinanti dell'aria, solleva diverse criticità in particolare in merito alla mancata osservanza della direttiva 2008/50/CE dovuta al non rispetto dei limiti di PM10 e di NO2 con riferimento al traffico acqueo a Venezia;
   inoltre, dalla petizione emerge come l'inopportuna localizzazione del punto di campionamento determini rilevazioni falsate e non rappresentative degli inquinanti da polveri sottili e ossido di azoto, come si evince dal confronto tra le misure effettuate da Arpav in due località nel 2012;
   l'unica stazione di misurazione nel centro storico di Venezia si trova infatti a Sacca Fisola e, come documentato nella petizione, trovandosi sopravento rispetto alle emissioni derivanti dal traffico acqueo, è qualificabile come «stazione di fondo», mentre la citata direttiva richiede che le stazioni siano posizionate nei pressi delle sorgenti di emissione;
   nonostante l'inopportuna localizzazione della stazione, tale da sottostimare l'inquinamento reale, i limiti previsti dalla legislazione europea per il PM10 e per il NO2 risultano ampiamente superati: per esempio la misura delle polveri ultrasottili effettuata nei pressi della stazione di Sacca Fisola, in più occasioni, è stata attorno alle 2000 particelle di polveri ultrasottili per centimetro cubo, mentre le misure prese sottovento al traffico (alle Zattere e a S. Elena) si sono rilevate da 4 volte a 80 volte maggiori;
   l'ampio superamento dei limiti previsti dalla legislazione comunitaria per il particolato (PM10) e per l'ossido di azoto espone la popolazione residente e i turisti che visitano ogni anno la città a gravi rischi per la salute;
   a tal propositi, si ricorda come la Commissione europea abbia già aperto due procedure di infrazione per la violazione degli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE per quanto riguarda il PM10 e NO2 in Italia e che con decisione C (2012) 4524 def del 6 luglio 2012 la stessa Commissione abbia richiesto piani di qualità dell'aria adeguati per NO2 in Veneto;
   dato che Venezia è l'unica città pedonale d'Europa e che la direttiva richiede di misurare la qualità dell'aria in prossimità di fonti di traffico e non solo nelle stazioni di fondo, non valutare l'impatto del trasporto locale e marittimo equivale, ad avviso degli interroganti, ad una violazione degli obblighi di cui dalla direttiva e più precisamente degli articoli 6 e 7 della direttiva 2008/50/CE;
   la Commissione petizioni rileva come, considerate le circostanze specifiche di Venezia, la situazione attuale non risulti compatibile con l'allegato sezione III B paragrafo 1 (a), della direttiva (Ubicazione su macroscala dei punti di campionamento) e con l'allegato V, sezione A, paragrafo 2 secondo il quale: «Per valutare l'inquinamento nelle vicinanze di fonti puntuali, il numero di punti di campionamento per le misure fisse deve essere calcolato tenendo in considerazione delle densità di emissione, gli probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione della popolazione»;
   a Venezia l'emergenza ambientale da polveri sottili è ormai costante e nonostante la normativa europea abbia posto un limite al PM2,5 – che deve essere contenuto in 25 microgrammi per metro cubo d'aria a partire dal 1o gennaio 2015 – questo inquinante non viene rilevato da ARPAV –:
   quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, il Ministro intenda adottare affinché vengano rispettate le norme comunitarie contenute nella direttiva 2008/50/CE relativamente al numero e alla ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione dei, principali inquinanti dell'aria nella città di Venezia, nonché all'estensione della misurazione dell'inquinamento anche alle polveri ultrasottili PM2,5, a tutela della salute dei cittadini; (4-13557)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo dell'inquinamento

diritto comunitario

disastro naturale