ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13544

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 639 del 21/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 21/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 24/06/2016

ATTO MODIFICATO IL 23/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13544
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo presentato
Martedì 21 giugno 2016
modificato
Lunedì 22 maggio 2017, seduta n. 801

   GAGNARLI, TERZONI, ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO e MICILLO. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   recentemente il giudice delle indagini preliminari di Potenza, su richiesta della locale procura, ha ordinato una serie di misure cautelari (ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 29 marzo 2016) collegate a un'inchiesta sulla gestione dei rifiuti del Centro Oli dell'ENI di Viggiano (COVA). L'ordinanza si riferisce al procedimento n. 4542/2010 R.G.N.R. e n. 3154/2011 R.G.G.I.P;
   il cuore dell'inchiesta riguarda la classificazione dei rifiuti: ENI dichiara gli stessi «non pericolosi» (codice CER 16 10 02) mentre la procura di Potenza, tramite una perizia, li ritiene «pericolosi». Il codice rifiuto da applicare sarebbe (dovuto essere) il 19 02 04* «Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso» e 13 05 08* «Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione acqua/olio», a seconda delle vasche dalle quali provenivano;
   i rifiuti, classificati, come detto, «non pericolosi» sono stati successivamente trasportati in numerosi centri di smaltimento della penisola fuori dalla Basilicata; nello specifico, sull'ordinanza ci sono precisi riferimenti (a pagina 734) al coinvolgimento della ditta CO.GE.R (Signa, Firenze) e, in particolare, alle attività di smaltimento dei rifiuti presso il loro centro di Signa in via Amendola, dove nel 2014 sarebbero state gestite 3383,03 tonnellate di rifiuti provenienti dal COVA di Viggiano;
   leggendo l'ordinanza appare evidente che, ai fini dell'individuazione di eventuali soggetti che avrebbero operato illecitamente, gli inquirenti lucani abbiano verificato, tramite controlli sulle autorizzazioni in loro possesso, se le aziende coinvolte nello smaltimento fossero o meno autorizzate a smaltire i due codici CER a cui secondo la procura dovevano essere ricondotti i rifiuti prodotti dall'impianto di Viggiano; la CO.GE.R. era in possesso delle autorizzazioni;
   i responsabili delle altre aziende che, invece, non avevano neanche sulla carta l'autorizzazione per smaltire i rifiuti classificati con i due codici CER, risultano sottoposti all'indagine di cui al procedimento sopra segnalato;
   in realtà, affinché la procedura di smaltimento fosse svolta correttamente, al momento dell'accettazione del rifiuto presentato con un determinato codice CER, «non pericoloso», la CO.GE.R. avrebbe dovuto procedere alla sua riclassificazione in «pericoloso», in quanto le procedure tecniche di smaltimento di un rifiuto «pericoloso» sono differenti da uno «non pericoloso», sia riguardo ai costi che alle soluzioni tecnologiche da adottare; non basta, quindi, possedere sulla carta le autorizzazioni sui codici CER «pericolosi», ma bisogna esercitarle correttamente trattando i rifiuti con le specifiche operazioni e trattamenti necessari e specifici diversi da quelli sui rifiuti «non pericolosi»;
   tra l'altro, leggendo l'ordinanza, si può notare che per diversi trasporti questi rifiuti classificati «non pericolosi» da ENI presentavano proprietà organolettiche che avevano destato la preoccupazione di un'azienda del chietino che li aveva ricevuti, a testimonianza del fatto che le aziende riceventi potevano avere legittimi dubbi su quanto trasportato dall'ENI, anche solo per questa caratteristica, fermi restando, ovviamente, gli obblighi relativi alla verifica previo accertamento analitico della correttezza del codice CER attribuito secondo quanto previsto dalle procedure A.I.A. e V.I.A. dell'impianto in questione (modalità di gestione dei rifiuti indicate dall'azienda negli elaborati progettuali nonché eventuali ulteriori prescrizioni aggiunte dagli enti in fase di rilascio dei pareri e delle autorizzazioni);
   pertanto, appare fondamentale verificare se presso l'azienda CO.GE.R il rifiuto pervenuto dalla Basilicata sia stato o meno trattato adeguatamente secondo i codici CER per rifiuti «pericolosi»; i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti «non pericolosi» sono completamente diversi da quelli dei rifiuti «pericolosi»; pertanto, ad avviso degli interroganti è facile supporre che, controllando le fatture della CO.GE.R., sia possibile risalire al tipo di gestione a cui sono stati effettivamente sottoposti i rifiuti –:
   quali elementi disponga il Ministro interrogato sulla reale gestione dei rifiuti di cui in premessa all'interno delle aziende coinvolte, in particolare con riferimento agli esami sulla loro natura compiuti al momento dell'accettazione, sull'avvenuta riclassificazione dei codici CER da «non pericolosi» a «pericolosi» all'interno della CO.GE.R., all'attuazione delle procedure di accettazione previste dall'AIA/VIA della CO.GE.R., se il costo sostenuto per lo smaltimento fosse quello per rifiuti «pericolosi» o per rifiuti «non pericolosi», all'adeguatezza del tipo di trattamento a cui sono stati eventualmente sottoposti per lo smaltimento, e quali eventuali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo. (4-13544)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

eliminazione dei rifiuti

rifiuti

gestione dei rifiuti