ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13511

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 638 del 15/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 15/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOSCO ANTONINO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 15/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 15/06/2016
Stato iter:
11/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2016
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/10/2016

CONCLUSO IL 11/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13511
presentato da
BINETTI Paola
testo di
Mercoledì 15 giugno 2016, seduta n. 638

   BINETTI e BOSCO. — Al Ministro della salute, al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, al Ministro della giustizia, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie . — Per sapere – premesso che:
   esiste una legge dello Stato spesso criticata per un suo presunto «proibizionismo» e per questo attaccata con l'obiettivo di smontarne i divieti e lo stesso impianto;
   si tratta della legge n. 40, al centro di decine di ricorsi e di alcune sentenze della Corte Costituzionale che ne hanno alterato vari punti qualificanti; eppure non è mai stata tanto citata positivamente come negli ultimi mesi;
   per stornare, infatti, il sospetto che la disciplina delle unioni di fatto consentisse, tra le complicate pieghe dei suoi commi, di ottenere figli tramite utero in affitto è stato infatti ripetutamente evocato il divieto contenuto propri nella legge sulla procreazione medicalmente assistita del 2004;
   il comma 6 dell'articolo 12 della legge 40 afferma: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»);
   ebbene in questi giorni la violazione di questo comma è sotto gli occhi di tutti: alcune redazioni giornalistiche riferiscono infatti dell'arrivo in Italia di rappresentanti della clinica californiana dove Nicola VENDOLA e il suo compagno Ed TESTA hanno ottenuto una gravidanza con surroga da parte di una donna, pagata per questo;
   sembra che l'obiettivo del viaggio dagli Usa nel nostro Paese sia strettamente commerciale, per proporre quegli stessi servizi vietati dalla legge n. 40 nel comma in questione; a conferma di ciò tanto sul sito della clinica, la « Extraordinary Conceptions», si annuncia un calendario di incontri in Italia ed Europa per «consulti gratuiti e appuntamenti privati», probabilmente in alcuni alberghi delle diverse città toccate dal tour; la Extraordinary Conceptions si definisce azienda leader di maternità surrogata e si mette a disposizione delle coppie italiane andandole a trovare a Firenze, Milano, Roma, ecc. pronta a fornire non solo le madri in affitto ma anche tutti i servizi accessori (venditrici di ovuli incluse);
   il catalogo viene proposto dall'amministratore delegato in persona, Mario CABALLERO, che già l'anno scorso era stato in Italia per un tour analogo; dopo l'Italia, andrà a Ginevra, Zurigo e Barcellona;
   per contattarlo e prendere un appuntamento basta inviare un’email e attendere di essere contattato, riceverà anche il catalogo che mostra in modo spietato come la vita umana sia stata trasformata in merce, con l'angosciante tristezza dei prezzi accanto ai bambini –:
   in che modo si intenda far rispettare la legge n. 40 nel citato passaggio in cui vieta la pubblicità della maternità surrogata e se, come alcuni sostengono il divieto della stepchild adoption, ancorato alla legge n. 40, sia solo in attesa di un ulteriore cambiamento della legge, fino a farle includere anche questa violazione dei diritti della donna e del bambini. (4-13511)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 11 ottobre 2016
nell'allegato B della seduta n. 690
4-13511
presentata da
BINETTI Paola

  Risposta. — I fatti riferiti nell'interrogazione parlamentare in esame emergono da un'inchiesta giornalistica, e sono relativi ad un fenomeno, la «surrogazione di maternità», che l'Italia vieta espressamente e sanziona duramente.
  Infatti, al comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 è sancito che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro».
  Anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014, che ha dichiarato incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa, ha mantenuto fermo il divieto di tale procedura.
  Il Comitato nazionale di bioetica (CBN), sottolineando che la maternità surrogata è un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio, sottoposto come un oggetto a un atto di cessione, si è espresso più volte contro la mercificazione del corpo umano (mozione sulla compravendita di organi a fini di trapianto, 18 giugno 2004; mozione sulla compravendita di ovociti, 13 luglio 2007; parere sul traffico illegale di organi umani tra viventi, 23 maggio 2013).
  In questi documenti il CNB ha ricordato e fatto proprio il disposto dell'articolo 21 della convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (1997): «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»; disposto che, ribadito dall'articolo 3 della Carta europea dei diritti fondamentali (2000), costituisce uno dei principi etici dell'Unione europea.
  La posizione del Ministero della salute è di assoluta condanna di ogni forma di maternità surrogata, in quanto contratto inaccettabile di compravendita di esseri umani, ed in quanto è una procedura che non può che avvenire mediante forme contrattuali rigide e vessatorie, necessariamente di tipo commerciale.
  Il Governo è impegnato ad assumere iniziative, a livello nazionale e internazionale, in tutte le sedi istituzionali sovranazionali, affinché la surrogazione di maternità, in ogni sua modalità e variante contrattuale, sia riconosciuta come nuova forma di schiavitù e di tratta di esseri umani, e sia quindi considerato un reato universalmente perseguibile.
  A seguito dell'episodio specifico citato nell'interpellanza in esame, il Ministro della salute, come dichiarato attraverso i mezzi di stampa, ha prontamente incaricato i carabinieri dei nuclei antisofisticazioni e sanità (NAS) di avviare un'indagine ad hoc, in considerazione delle disposizioni previste dalla legge n. 40 del 2004.
  È opportuno segnalare che, a seguito delle attività intraprese dai carabinieri NAS, l'amministratore delegato dell'azienda «Extraordinary Conceptions» ha disdetto tutti gli ulteriori appuntamenti in Italia ed è ripartito per gli Stati Uniti.
  Sulla questione, il Ministero della giustizia ha segnalato che la condotta avente ad oggetto qualsiasi forma di pubblicazione o commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità, è già punita come reato dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 e che tale reato è perseguibile d'ufficio.
  L'azione penale può essere esercitata a fronte di una condotta che integri la fattispecie incriminatrice, e si realizzi attraverso una concreta attività di pubblicizzazione.
  Per quanto attiene alla paventata modifica della legge n. 40 del 2004 in relazione alla cosiddetta stepchild adoption, il dicastero della giustizia non ha comunicato l'esistenza di disegni di legge a tale riguardo.
La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

condizione della donna

diritti del bambino

diritti della donna