ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13490

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 637 del 14/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: MARCON GIULIO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 14/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 14/06/2016
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13490
presentato da
MARCON Giulio
testo di
Martedì 14 giugno 2016, seduta n. 637

   MARCON. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   il consiglio comunale di Nervesa della Battaglia (TV) il 26 febbraio 2015 ha messo a gara l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, del restauro conservativo, del recupero architettonico e della gestione del complesso dell'abbazia di S. Eustachio (insediamento monastico del XI secolo);
   il piano finanziario posto a base di gara conferma la sostenibilità dell'operazione solo nella configurazione temporale massima di 80 anni;
   alcuni cittadini, ravvisando tale piano finanziario superficiale e lacunoso e preoccupati per la «perdita» della disponibilità del bene per un periodo così ampio, hanno presentato un esposto all'ANAC;
   l'Autorità (fascicolo 5068/2015) ha sostanzialmente accolto i loro rilievi: «....pervenire ad un termine di ben 80 anni, oltre 2,5 volte quello stabilito dalla norma appare una operazione di dubbia legittimità e ancora “la scelta dell'amministrazione come evidenziato dagli esponenti di fatto comporta la rinuncia per un lunghissimo periodo di tempo alla effettiva disponibilità di un bene tra l'altro acquisito alla proprietà comunale proprio in ragione del valore culturale e storico dello stesso”»;
   il comune ha comunque deciso (22 aprile 2016) di proseguire, determinando l'affidamento definitivo all'unico soggetto partecipante alla gara. Lo stesso nominativo era stato citato ben 14 mesi prima in un intervento di un consigliere comunale e verbalizzato nella seduta consigliare del 26 febbraio 2015. Il consigliere prefigurava una ipotesi di reato. Lo stesso consigliere ha confermato tali accuse con una segnalazione all'ANAC (25 novembre 2015);
   in data 1o maggio 2016 La Tribuna di Treviso riporta come un esposto avente ad oggetto anche la gara dell'abbazia sia stato presentato presso la procura di Treviso –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga necessario intervenire esercitando i poteri di competenza per il tramite della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici al fine di riequilibrare la situazione creatasi;
   quali iniziative di competenza, intenda porre in essere per permettere i necessari lavori di restauro conservativo mantenendo nel contempo la fruibilità pubblica dell'abbazia;
   se, per salvaguardare l'interesse pubblico non sia preferibile assumere iniziative volte a rendere disponibili fonti di finanziamento statali destinate alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico. (4-13490)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-13490
presentata da
MARCON Giulio

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame, nel quale l'interrogante chiede al Ministero notizie in merito all'affidamento della progettazione esecutiva, del restauro e del recupero architettonico e strutturale dell'abbazia di Sant'Eustachio, sita a Nervesa della Battaglia, da parte del comune di Nervesa della Battaglia nonostante i rilievi dell'autorità nazionale anticorruzione, ed in particolare quali iniziative di competenza intenda porre in essere il Ministero per consentire i necessari lavori di restauro conservativo mantenendo nel contempo la fruibilità pubblica dell'abbazia, nonché se, per salvaguardare l'interesse pubblico, non sia preferibile assumere iniziative volte a rendere disponibili fonti di finanziamento statali destinate alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico.
  A tal proposito si comunica quanto segue, assunti elementi dagli uffici periferici competenti.
  Occorre premettere che l'immobile è stato dichiarato di interesse culturale, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 10, comma 1 e 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, con provvedimento del 13 marzo 2014.
  L'immobile appartiene al comune di Nervosa della Battaglia (Treviso), che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 55 del codice (che disciplina l'alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali), ha inoltrato alla competente soprintendenza, nel maggio del 2016, istanza di autorizzazione alla concessione in uso, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51-bis dello stesso codice, che prevede appunto la possibilità che i beni del demanio culturale possano essere locati o concessi in uso.
  L'autorizzazione richiesta dal comune è stata oggetto di valutazione collegiale in data 9 giugno 2016 da parte della commissione regionale per il patrimonio culturale.
  Il collegio ha esaminato il caso sulla scorta del parere istruttorio, espresso nel merito dalla soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, ed ha formulato il provvedimento di autorizzazione al trasferimento del bene mediante concessione in uso, ai sensi del comma 3 del sopra citato articolo 55 del codice dettando le seguenti prescrizioni e condizioni:
   « 1. Lettera a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate — la conservazione del bene sarà assicurata mediante adeguati provvedimenti restaurativi, con particolare riferimento all'architettura del monumento ed alle aree scoperte di pertinenza.
   Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza competente ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico o artistico dell'immobile, escludendo ogni pregiudizio alla sua conservazione;
   lettera b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso – le modalità di fruizione pubblica saranno quelle consentite dalle previste destinazioni d'uso culturali, espositive e didattiche, coincidenti in particolare con la conservazione e la fruizione del monumento, e alle sue condizioni di decoro;
   lettera c) congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta – si considerano congrui gli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta di autorizzazione alla concessione in uso ed il termine di cinque anni decorrenti dalla data di concessione in uso per il loro conseguimento».

  Il provvedimento è stato emanato nell'ambito della competenza autorizzatoria di cui agli articoli 55 e seguenti del codice e, conseguentemente, non entra nel merito del termine di 80 anni di durata della concessione, che è argomento che esula dalla materia della tutela, ancorché connesso ai tempi di realizzazione e all'impegno finanziario che gli obiettivi di valorizzazione richiedono.
  La materia infatti è più propriamente riferita alla sfera della libertà di mercato e della difesa della libera concorrenza. Infatti la questione è stata sottoposta all'Autorità nazionale anticorruzione che, nella recente deliberazione in data 5 luglio 2016 (deliberazione che, in effetti, l'interrogante non poteva conoscere perché la data della deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione coincide con quella di presentazione dell'interrogazione) ha ritenuto di non ravvisare margini per un proprio intervento.
  Si precisa che, in ogni caso, l'esecuzione del progetto allegato all'istanza di concessione rimane sottoposta alla competenza della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera b), del Codice: in base al quale «[Le Soprintendenze] autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali...», ed esercita altresì tutte le facoltà, attribuitele dalla Parte seconda del Codice stesso, di vigilanza, ispezione, protezione e conservazione del bene culturale.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismoAntimo Cesaro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piano di finanziamento