ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13471

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 636 del 13/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRESCIA GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2016
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 13/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13471
presentato da
BRESCIA Giuseppe
testo di
Lunedì 13 giugno 2016, seduta n. 636

   BRESCIA, LOREFICE e COLONNESE. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   in attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione, e a norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituisce norme temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, è stata redatta una Road map di attuazione degli impegni assunti dall'Italia che introduce i cosiddetti hotspot;
   recentemente, il Ministero dell'interno ha reso pubbliche le «Procedure Operative Standard» (SOP) applicabili agli hotspot, un documento che illustra le indicazioni operative per le attività da svolgere al loro interno;
   intese quali la Road map e successive «Procedure Operative Standard» (di seguito SOP), nonché la stessa Agenda europea sulla migrazione, non rappresentano una fonte normativa;
   il decreto legislativo n. 142 del 2015 non menziona in alcun modo gli hotspot, né è possibile desumere che si tratti di centri di primo soccorso e accoglienza in quanto questi risultavano disciplinati, anche se sommariamente, prima dell'attivazione degli hotspot; non risultava inoltre previsto al loro interno il compito di separare i richiedenti asilo dai cosiddetti migranti economici, per giunta ad opera di funzionari di polizia, cosa non prevista da alcuna norma vigente;
   nelle stesse SOP si specifica come l’hotspot possa anche essere inteso come approccio, tanto da prevedere un team mobile operativo anche al di fuori dei luoghi individuati come hotspot;
   gli hotspot risultano non avere alcuna base giuridica nell'ordinamento italiano, né tantomeno all'interno della normativa dell'Unione europea;
   la Costituzione italiana non prevede in alcun modo il trattenimento dei migranti per soli fini identificativi, eppure le SOP al punto B.3 indicano chiaramente che «la persona può uscire dall’hotspot solo dopo essere stata foto-segnalata (...)» senza alcuna garanzia rispetto alla procedura di trattenimento e ai tempi, conformemente con la normativa vigente;
   la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già condannato l'Italia, con la sentenza Khlaifia e altri c. Italia, per il trattenimento illegittimo a Lampedusa nel 2011 di alcuni cittadini tunisini, in seguito raggiunti anche da provvedimento di respingimento del questore;
   la normativa italiana non consente in alcun modo che venga utilizzata la forza, o altra forma di coercizione, nei confronti dei migranti che rifiutino, ponendo una resistenza passiva, di farsi identificare;
    le SOP prevedono esplicitamente al punto B.7.2.c che «Fino all'adozione di nuova normativa da parte del Governo italiano, si applicano la Circolare del Ministero dell'Interno n. 400/A//2014/1.308 del 25.09.2014 e le relative disposizioni sulle attività di foto-segnalamento tenendo conto che a tal fine, ove si renda necessario, è doveroso un uso della forza proporzionato a vincere l'azione di contrasto (...)»;
   con nota del 10 febbraio 2016 n. 88/S.N. il sindacato UGL Polizia di Stato ha ritenuto di esprimersi per denunciare le criticità rispetto al «vuoto normativo» circa l'uso della forza nelle operazioni di foto-segnalamento e nella rilevazione delle impronte digitali i cittadini stranieri, ed italiani, contestando quanto espresso dalla circolare del Ministero dell'interno n. 400/A//2014/1.308, e circa il rischio di esporre il personale di polizia a conseguenze di rilevanza penale;
   dalla loro apertura risulta siano state respinte sistematicamente le richieste di accesso della stampa all'interno degli hotspot motivando il diniego per «ragioni organizzative», l'ultimo episodio comprovato risulta in data 13 maggio 2016 quando il Ministero dell'interno ha rifiutato l'ingresso ad alcuni giornalisti nell’hotspot di Pozzallo;
   con sentenza n. 4518/2012 il TAR del Lazio ha dichiarato illegittimo il divieto generico di ingresso a giornalisti all'interno dei centri di identificazione ed espulsione (C.i.e.), centri sotto diversi profili accomunabili agli hotspot;
   le SOP prevedono che «altri soggetti, incluse le organizzazioni non governative, sulla base di singole autorizzazioni rilasciate dal DLCI, avranno diritto all'accesso per l'erogazione di specifici servizi, appositamente richiesti»;
   secondo quanto previsto dalle SOP non risulta garantita in maniera efficace ai migranti l'informativa sulla normativa e nello specifico sulla possibilità di richiedere protezione internazionale ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE, principio ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5926, del marzo 2015, e per giunta richiamato dalla circolare ministeriale del 26 gennaio 2016, in particolar modo nella primissima fase di accesso che prevede una prima informativa cartacea, questa non terrebbe conto della pluralità di lingue conosciute dai migranti nonché della possibile presenza di analfabeti a cui tale prima fondamentale informativa sarebbe preclusa;
   nelle SOP si conferma in più passaggi il ruolo centrale della polizia di Stato, dimostrando la priorità data agli accertamenti e alle indagini ai fini della sicurezza;
   nel testo delle SOP si legge che «in caso di discrepanze fra questo e la legislazione vigente, si applica quest'ultima» –:
   se e quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere, per quanto di competenza, affinché sia evitata ogni forma di limitazione della libertà personale contraria alla legislazione italiana;
   se e in che modo intenda esprimere con chiarezza la contrarietà all'uso della forza nel rispetto della normativa vigente;
   se non ritenga di garantire il diritto di cronaca attraverso l'accesso della stampa negli hotspot, indicandone le modalità ed evitando che vi sia una concessione dell'ingresso su basi discrezionali;
   se non ritenga di consentire l'accesso ad avvocati, enti di tutela indipendenti ed altri esperti di settore, al di là di quanto previsto in maniera del tutto generica e restrittiva dalle SOP;
   se non intenda riportare la centralità degli interventi ai temi dell'accoglienza e della tutela, piuttosto che alla criminalizzazione dell'immigrazione che dà grande centralità a metodi di polizia;
   se non intenda revisionare con urgenza le linee guida SOP in tutti i punti che sono palesemente in contrasto con la normativa vigente, per evitare che vengano impropriamente applicate. (4-13471)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

asilo politico

controllo di polizia

diritto comunitario