Legislatura: 17Seduta di annuncio: 635 del 10/06/2016
Primo firmatario: GUERINI GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2016 CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2016 TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2016 PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 10/06/2016 CHAOUKI KHALID PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2016 COMINELLI MIRIAM PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2016 LAVAGNO FABIO PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2016 FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2016 PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 10/06/2016 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 10/06/2016
GIUSEPPE GUERINI, BENI, CARNEVALI, TENTORI, PASTORINO, CHAOUKI, COMINELLI, LAVAGNO, FREGOLENT, PALAZZOTTO e GRIBAUDO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 5, comma 2-ter decreto legislativo 286/98 (introdotto dalla legge n. 94 del 2009) ha previsto a carico degli stranieri che chiedono il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno UE un «contributo» variabile tra 80 e 200 euro;
le modalità applicative del contributo sono state puntualizzate e rese operative con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011 recante la disciplina del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno;
sulla base di un ricorso presentato dal patronato INCA Cgil, la Corte di giustizia dell'Unione europea in data 2 settembre 2015, nell'ambito della procedura C-309/14, che ha espressamente statuito che la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, osta ad una normativa nazionale (decreto 6 ottobre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno «Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011 n. 304), che impone ai cittadini di Paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra euro 80 ed euro 200, in quanto detto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima;
quanto stabilito dalla Corte di giustizia impone l'immediata disapplicazione di tutte le norme interne in contrasto con la direttiva 109/2003, a partire dal decreto citato del 6 ottobre 2011
il Governo in data 19 dicembre 2015 ha accolto un ordine del giorno presentato dal primo firmatario a prima firma del sottoscritto interrogante, con il quale si impegnava a valutare l'opportunità di introdurre «all'interno della normativa nazionale vigente in materia, le modalità di una corretta applicazione della sentenza della Corte di Giustizia di cui sopra;
in data 24 maggio 2016 il Tar del Lazio ha pronunciato la sentenza n. 6095 del 2016, annullando parzialmente il decreto ministeriale 6 ottobre 2011, segnatamente nei suoi articolo 1, comma 1, articolo 2 commi 1 e 2, nella parte in cui si riferiscono al citato articolo 1 comma 1 e articolo 3 nella sua interezza;
l'effetto di tale sentenza è quello di rendere inoperante l'esazione del contributo de quo;
nonostante queste chiare e autorevoli pronunce giurisdizionali, risulta agli interroganti che in molti casi e in molti contesti territoriali il contributo in parola continui ad essere normalmente preteso, che nessuna richiesta di rimborso sia stata accolta, e che non siano state diramate istruzioni operative idonee a garantire l'effettivo rispetto delle sentenze pronunciate in sede europea e nazionale;
risulterebbe addirittura che alcune Questure abbiano diffuso comunicati in cui affermano che le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno non corredate dal pagamento del contributo verranno lasciate in sospeso o addirittura rigettate, in attuazione di talune circolari ministeriali risalenti ai primi mesi del 2012;
risulta, infine, che diversi uffici postali «suggeriscano» ai cittadini stranieri di pagare comunque il contributo, nonostante la declaratoria di illegittimità del contributo medesimo sia ormai un fatto notorio –:
se i Ministri interrogati per quanto di competenza, non reputino necessario assumere iniziative, mediante l'adozione di una circolare o di altro atto di indirizzo idoneo a chiarire che l'effetto pratico della sentenza 6095/2016 del Tar del Lazio è di rendere inoperante il meccanismo di esazione del «contributo per il rilascio e per il rinnovo dei permessi di soggiorno» previsto in via normativa dall'articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998;
se inoltre siano allo studio iniziative normative legislativi o procedure amministrative per facilitare la restituzione di quanto illegittimamente versato a titolo di contributo per il permesso di soggiorno dal 1o gennaio 2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale poi annullato) ad oggi. (4-13447)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto di soggiorno
cittadino straniero
violazione del diritto comunitario