ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13441

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 635 del 10/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: NUTI RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/06/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/06/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 24/06/2016
Stato iter:
22/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/02/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 16/09/2016

SOLLECITO IL 10/11/2016

SOLLECITO IL 14/02/2017

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/02/2017

CONCLUSO IL 22/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13441
presentato da
NUTI Riccardo
testo di
Venerdì 10 giugno 2016, seduta n. 635

   NUTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   così come denunciato dal collettivo Askavusa sul proprio sito web, nel corso di questi anni i cittadini di Lampedusa, al pari di numerosi altri concittadini nel resto del Paese, hanno dovuto pagare una tariffa di depurazione nonostante il servizio non sia mai stato garantito, per «una media di 40 euro all'anno a famiglia, conteggiati all'interno della bolletta dell'acqua»: tuttavia «la Corte Costituzionale con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008 ha dichiarato che la tariffa del servizio idrico integrato, compresa la depurazione, ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo», per cui ne deriva che «se non c’è prestazione del servizio, il gestore non può farlo pagare» e «La Legge n. 13 del 2009 e un Decreto del Ministero dell'Ambiente, sempre nel 2009, stabiliscono inoltre le modalità di restituzione»;
   il collettivo Askavusa ha inoltre denunciato che, all'interno della bolletta dell'acqua, «da quest'anno la voce che di solito era descritta come “consumo applicato” viene definita “consumo concordato”. Ricordiamo che l'acqua erogata a Lampedusa non è potabile e che la maggior parte delle case non ha allacciato un contatore in entrata per misurare il consumo effettivo dell'acqua e che a nostra conoscenza nessuno ha concordato con il comune il prezzo da pagare per l'acqua erogata. Di tutto questo sono stati informati nel corso del tempo i sindaci, la Guardia di finanza, i prefetti, i presidenti di regione e i ministri»;
   Infatti, anche come riportato dal sito web Ecopolis, «La Corte Costituzionale con sentenza n. 335 del 2008 (G.U. del 15/10/2008), dichiara che la tariffa del servizio idrico integrato, compresa la depurazione, ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo, come lo era prima con la legge Galli. Quindi, se non c’è prestazione del servizio, il gestore non può farlo pagare. La Legge n. 13 del 2009 e un Decreto del Ministero dell'Ambiente, sempre nel 2009, stabiliscono inoltre le modalità di restituzione» –:
   se sia a conoscenza di quanto sopra esposto;
   se non ritenga, limitatamente alle proprie competenze, di predisporre iniziative anche normative sul tema al fine di evitare, a tutela degli utenti, situazioni di potenziale abuso che, come nel caso descritto in premessa, appaiono gravemente pregiudizievoli per i cittadini. (4-13441)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 febbraio 2017
nell'allegato B della seduta n. 746
4-13441
presentata da
NUTI Riccardo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, occorre evidenziare che oggi la competenza regolatoria, di verifica e controllo dell'attuazione del corretto rimborso della quota di tariffa non dovuta afferente alla depurazione, in assenza o per temporanea inattività degli impianti, e in generale per gli aspetti relativi alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, conseguente dalla declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 155, comma 1, primo periodo del decreto legislativo n. 152 del 2006, giusta sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2008, n. 335, è in capo all'Autorità dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).
  Infatti, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha attribuito alla predetta autorità le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti alla stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, a seguito del trasferimento delle funzioni attinenti ai servizi idrici, è diventata Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico – AEEGSI).
  Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 sono state, poi, individuate le funzioni di competenza dell'autorità e quelle che restano in capo a questo ministero. Mentre l'AEEGSI è il regolatore nazionale per il Sistema idrico integrato, comprendente, come noto, il segmento dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione, spettano al Ministero dell'ambiente tutte le funzioni relative alla fissazione ed al perseguimento degli obiettivi ambientali, alla qualità della risorsa e ai poteri di indicizzo e coordinamento.
  Inoltre, spetta al regolatore locale, l'ente di governo d'ambito di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006, individuato dalle regioni, il compito di vigilare sull'operato del gestore affidatario del servizio nel territorio di competenza.
  Premesso quanto sopra, si riportano di seguito alcune considerazioni in merito alla specifica questione in esame.
  In particolare, si fa presente che nell'agglomerato di Lampedusa esiste un impianto di depurazione, ubicato in località Cavallo Bianco (capacità organica di progetto pari a 8.000 abitanti equivalenti). Presso tale impianto è trattato un carico generato di 8.000 AE (abitanti equivalenti), mentre il restante 10 per cento è trattato con sistemi individuali.
  Tale agglomerato è, peraltro, interessato dalla procedura d'infrazione 2014/2059, per la quale la Commissione europea, nel marzo 2015, ha emesso un parere motivato contestando la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE per mancato adeguato trattamento secondario dei reflui.
  Questo ministero, nell'ambito del monitoraggio che effettua semestralmente sugli avanzamenti degli interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti depurativi oggetto di infrazione e contenzioso comunitario, con nota del 23 giugno 2016, ha richiesto informazioni alla Regione Siciliana in merito a tutti gli agglomerati oggetto, appunto, di procedure d'infrazione per mancata attuazione della direttiva 91/271/CEE.
  La Regione Siciliana, con nota del 20 luglio 2016, ha dichiarato che sull'impianto di depurazione ubicato in località Cavallo Bianco è in corso un intervento di adeguamento e potenziamento per portare la capacità depurativa dagli attuali 8.000 abitanti equivalenti fino a 24.000 abitanti equivalenti.
  Inoltre, nella tabella allegata alla citata nota, la regione riporta dati relativi al trattamento secondario ed i valori limiti di emissione allo scarico per richiesta biochimica di ossigeno e domanda chimica di ossigeno, da sottoporre alla valutazione della Commissione europea.
  Alla luce di quanto sopra esposto, per quanto concerne l'applicabilità al caso di specie della sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2008, n. 335, occorre precisare quanto segue.
  La suprema corte, partendo dalla considerazione della natura di corrispettivo propria di tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ha evidenziato che la mancanza o l'inattività degli impianti di depurazione dei reflui elimina il presupposto stesso del corrispettivo in quanto «la norma censurata, imponendo l'obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale di tale quota, e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la (...) ratio del sistema della legge n. 36 del 1994, che (...) è fondata sull'esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione».
  Successivamente, il legislatore, con l'articolo 8-sexies, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», ha espressamente previsto che, «in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1o ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione». La medesima norma precisa, altresì, che «dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate» in quanto, in una tale fattispecie, le somme pagate sarebbero finalizzate ad una realizzazione e attivazione efficiente del servizio di depurazione, nel rispetto della sinallagmaticità tra pagamento effettuato dall'utente e fornitura del servizio.
  Il legislatore ha, dunque, sottolineato che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito (di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006), costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato, dovuta al gestore dall'utenza anche nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
  Ne consegue, pertanto, che sulla base del citato articolo 8-sexies, gli effetti della declaratoria di illegittimità vengono ad essere circoscritti alle sole ipotesi in cui sia stato applicato il canone di fognatura e depurazione anche in assenza di allacciamento agli impianti di depurazione, mentre per quelle realtà in cui fosse in corso di attivazione un progetto impiantistico, dall'importo da restituire agli utenti andrebbero dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate.
  La disciplina prevista dalla citata normativa trova conferma anche nel decreto ministeriale 30 settembre 2009 con cui sono stati indicati i criteri ed i parametri per la restituzione della quota di tariffa non dovuta per la depurazione. In particolare, infatti, l'articolo 3 comma 1, stabilisce che laddove gli impianti di depurazione manchino o siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione; mentre, per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista, nei piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali, la realizzazione d'impianti di depurazione, dall'importo della quota di tariffa da restituire vanno dedotti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti, svolte nel periodo oggetto di rimborso.
  Peraltro, sempre in merito all'argomento in esame, si richiama quanto sostenuto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (ex regolatore nazionale del servizio idrico integrato le cui funzioni sono state trasferite all'AEEGSI giusto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012) nel parere n. 4720 dell'11 novembre 2010, relativo proprio all'applicazione del decreto ministeriale ambiente 30 settembre 2009. Nel richiamato parere, la Commissione evidenzia che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale definisce «impianto di depurazione» come «l'insieme delle strutture che presiedono alla depurazione delle acque senza entrare nel dettaglio della filiera impiantistica e sull'adeguatezza ai fini della normativa sugli scarichi: in ogni caso si ha un processo di depurazione e costi di gestione (servizio) che devono essere attribuiti all'utente servito».
  In sintesi, sulla base di quanto disciplinato dalla vigente normativa fin qui richiamata, le procedure per il rimborso della quota di depurazione nei casi in cui questa non era dovuta sono state avviate dai vari enti d'ambito e gestori competenti. Spetta, infatti, all'autorità d'ambito, o ai comuni gestori in via diretta dei servizi, individuare l'importo da restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto, secondo una apposita procedura. La vigilanza e il controllo della corretta attuazione è in capo ai medesimi enti di governo d'ambito e all'AEEGSI che la esercita mediante l'esame, ai fini dell'approvazione, dei piani tariffari dei singoli gestori. Dall'eventuale quota di tariffa da restituire, nei casi in cui l'impianto sia inesistente o sia temporaneamente inattivo (caso da verificare a cura dell'ente di governo d'ambito ove costituito, o dai comuni) andrebbero comunque sottratti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti.
  Con riferimento al caso in esame, relativo all'isola di Lampedusa, occorre, pertanto, tener conto, da una parte, di quando stabilito nella sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale e, dall'altra, della sopra richiamata normativa di riferimento, del parere della Commissione di vigilanza, del fatto che l'agglomerato in questione è servito da un impianto di depurazione e che sullo stesso è in corso un intervento di adeguamento/potenziamento, come dichiarato dalla regione nella nota del 20 luglio 2016.
  Peraltro, come già detto, le funzioni di regolatore nazionale del settore idrico sono esercitate dall'AEEGSI, mentre quelle di controllo e vigilanza sulla gestione spettano, ove istituiti, agli enti di governo d'ambito, quali regolatori locali preposti o, in mancanza, alle amministrazioni comunali competenti.
  Fermo restando quanto sopra esposto, preme, infine, evidenziare che nella Regione Siciliana l'attuazione del servizio idrico integrato non è ancora a regime. A seguito del riordino del settore disciplinato dall'articolo 7 comma 1, del decreto-legge del 12 settembre 2014 (cosiddetto Sblocca Italia), convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, la Regione Siciliana ha emanato la legge regionale n. 19 dell'11 agosto 2015 recante «Disciplina in materia di risorse idriche». Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 20 ottobre 2015, n. 88 ne ha deliberato l'impugnativa innanzi alla Corte costituzionale in quanto numerose disposizioni contrastano con le norme statali di riforma economico sociale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente. Tuttavia, in Sicilia risulta che, come desunto dalla relazione annuale sullo stato dei servizi idrici dell'AEEGSI di marzo 2015 e dalla successiva del giugno 2016, manca l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO1 Palermo, ATO 3 Messina, ATO 4 Ragusa e ATO 7 Trapani. E stato, invece, affidato:
   nell'ATO 2 Catania a SIDRA S.p.a. (a capitale interamente pubblico) che gestisce il Servizio idrico integrato nell'ambito dell'area metropolitana di Catania e in alcuni comuni limitrofi;
   ATO 5 Enna ad ACQUAENNA s.p.a., affidamento tramite gara, durata 30 anni, concessione di gestione sottoscritta il 19 novembre 2004;
   ATO 6 Caltanissetta a Caltaqua – Acque di Caltanissetta s.p.a., affidataria del Servizio idrico integrato per tutta la provincia di Caltanissetta dal 27 luglio 2006 (affidamento tramite gara);
   ATO 9 Agrigento a Girgenti Acque s.p.a., gestore del Servizio idrico integrato dei comuni della provincia di Agrigento, in forza della convenzione stipulata in data 27 novembre 2007 con l'ex Autorità d'ambito territoriale ottimale 9 – Agrigento. I comuni attualmente presi in gestione da Girgenti Acque sono 27 su 43.

  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il ministero continuerà a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio e sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi