ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13371

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 633 del 07/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: RONDINI MARCO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 07/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/06/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/06/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/07/2016
Stato iter:
11/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2016
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/10/2016

CONCLUSO IL 11/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13371
presentato da
RONDINI Marco
testo di
Martedì 7 giugno 2016, seduta n. 633

   RONDINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 178 del 2012 è stato emanato con lo scopo di mutare la Croce rossa italiana (CRI) da ente pubblico non economico ad associazioni private di volontariato, le diverse sezioni territoriali dell'associazione sono divenute autonome e ognuna ha ottenuto la propria indipendenza economica, ma esse sono consociate dal principio di «unità», e sono sostenute in gran parte da finanziamenti privati;
   la privatizzazione della CRI avrebbe dovuto generare un risparmio notevole per il bilancio dello Stato valorizzando, inoltre, l'attività di volontariato puntando altresì ad un risanamento della gestione dell'Ente e parallelamente alla riduzione del contributo pubblico e alla crescita di quello privato, prevedendo ricollocamento di personale in esubero presso altre pubbliche amministrazioni;
   all'interno delle relazioni sullo stato di attuazione del decreto legislativo 178 del 2012 numeri 4-5 e 6, presentate dal Ministero della salute si evince come risulti complesso ridurre il numero del personale (Relazione n. 5 al 30 giugno 2015, sezione «Risorse umane») in quanto CRI è afflitta dalla piaga del precariato e foriera di un contenzioso infinito (ad esempio incentivo – posizione MEF 7336 – stabilizzazione del personale a seguito delle leggi finanziarie 2006-2007). All'interno della relazione n. 5 al 30 giugno 2015, sezione «Aspetti finanziari relativi al personale», si legge inoltre che «è lievitato il costo del personale a seguito del processo di stabilizzazioni in atto (personale civile da 1193 unità il 31.05.2013 a 1388 unità al 30.06.2015)». All'interno della relazione si legge inoltre che «Come già segnalato ampiamente da molto tempo – il contributo statale non è più sufficiente a coprire l'intero costo del personale che, a titolo esemplificativo nel bilancio consuntivo 2014 assorbiva il 108,84 per cento dei contributi erogati dalla Stato»;
   l'affermazione riportata, oltre ad apparire alquanto singolare in quanto a bilancio non risulta presente il personale precario che veniva retribuito esclusivamente attraverso una parte del ricavato derivante dalle attività convenzionali (gran parte provenienti dal circuito emergenziale 118 operando per il quale gli autisti-soccorritori hanno acquisito anche quindicennale esperienza), sottolinea che la totalità dei finanziamenti pubblici serva a coprire le competenze stipendiali del personale «di ruolo», sia esso tecnico, amministrativo e dirigenziale;
   nel corso degli anni 2014-2015 sono risultati vani i tentativi di far transitare il personale dalla CRI pubblica alle neonate associazioni private denominate associazioni di promozione sociale (APS) in quanto, solo una percentuale del 1,7 per cento del personale, di ruolo o in attesa di stabilizzazione, ha rinunciato a tale diritto transitando e mantenendo il contratto privato, come indicato all'interno dell'interrogazione n. 5/06700 presentata in data 16 ottobre 2015;
   in molte regioni italiane il personale tecnico, pur essendo considerato «in sovrannumero» – «interessato da percorsi di mobilità» e non «eccedentario» (Relazione n. 6 al 31 dicembre 2015 – pagina 16) è stato estromesso, dalla metà del 2014, dalle attività di autista soccorritore ed al suo posto sono stati assunti nuovi dipendenti con contratto privatistico (ad esempio in Campania, Emilia Romagna, Lombardia...) mentre tale personale viene usato per attività a costo vivo per l'ente pubblico CRI (ora ESACRI) senza che sia previsto un rimborso (ad esempio per il soccorso di prossimità);
   in altre regioni (ad esempio Piemonte), invece, il personale pubblico della CRI svolge ancora la medesima attività di autista soccorritore presso le neonate associazioni di promozione sociale mantenendo il proprio contratto. Le APS, adoperando il personale in convenzioni che prevedono un rimborso, restituiscono la quota percepita per gli stipendi al Comitato Centrale CRI;
   la scelta di non impiegare questo personale nell'attività da esso sempre espletata, oltre ad aumentare il deficit di bilancio di Croce rossa italiana, permette, inoltre di aprire la strada ad ulteriori contenziosi legali che i lavoratori stanno intentando contro l'ente e, oltre a configurare un mancato ritorno economico ai danni dello Stato; tale scelta comporta inoltre per l'interrogante un aumento dei costi sociali ed indiretti derivanti dalla deflessione nella qualità dei servizi erogati ai cittadini sia per la scarsa esperienza dei neoassunti (ai quali non è concesso potersi affiancare ai colleghi anziani), nonché per il vuoto normativo presente all'interno del circuito dell'urgenza-emergenza che sta generando per l'interrogante situazioni al limite della legalità (vedasi ultimi reportage televisivi e giornalistici); il tutto con conseguenti ricadute sulla cittadinanza;
   la legge 208 del 2015, articolo 1 comma 397, recita che gli autisti-soccorritori della CRI devono essere assorbiti, anche in sovrannumero, all'interno degli enti/aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale e che le spese per il loro trattamento economico deriverà dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogato annualmente alla CRI e quindi all'Ente pubblico;
   per lo Stato non si evince alcun risparmio economico in quanto, come emerso dalle relazioni Ministeriali menzionate, la totalità dei fondi pubblici viene utilizzata dalla CRI per la copertura delle competenze stipendiali e questi fondi continueranno ad essere elargiti dallo Stato in quanto, il 1o gennaio 2018 anche le ultime unità di personale rimasto in Cri-Esacri verrà trasferito presso altre amministrazioni con corrispondente trasferimento delle risorse economiche all'ente che accoglierà i lavoratori;
   neppure la componente volontaristica a quanto consta all'interrogante appare entusiasta del processo di privatizzazione della CRI tanto che, oltre a prendere atto delle oggettive osservazioni pervenute, risulta scarsissima la partecipazione della stessa alla vita politica delle associazioni (una sola candidatura alla presidenza nazionale, così come in molte regioni e province e comitati locali che risultano già essere stati commissariati –:
   se, alla luce di quello che appare agli interroganti il palese disattendimento dei principi ispiratori che sono stati alla base del decreto legislativo n. 178 del 2012, non ritenga necessario assumere iniziative urgenti per sospendere gli effetti normativi derivati dall'applicazione del decreto legislativo n. 178 del 2012 e per rivedere il processo di riordino di CRI affinché si possa pervenire ad una reale, efficace ed efficiente riorganizzazione e non a quella che appare una fallimentare privatizzazione che, oltre a non apportare alcun risparmio alle casse dello Stato, priva i dipendenti della dignità e del lavoro ma, soprattutto, crea danni economici, etici, sanitari e sociali ai cittadini. (4-13371)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 11 ottobre 2016
nell'allegato B della seduta n. 690
4-13371
presentata da
RONDINI Marco

  Risposta. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Dal 1o gennaio 2016 le funzioni esercitate dalla precedente associazione italiana della croce rossa (C.R.I.) sono state trasferite alla costituita Associazione della croce rossa italiana; gli organi dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana sono stati nominati con decreto ministeriale 29 dicembre 2015.
  Lo statuto provvisorio del suddetto ente strumentale è stato adottato in data 1o giugno 2016, con decreto interministeriale, debitamente registrato dall'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e dell'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016.
  L'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha esteso al personale dell'Ente strumentale alla croce rossa italiana le disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplinano la ricollocazione del personale delle province in mobilità.
  Al riguardo, si segnala che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stato registrato in data 24 giugno 2016 dalla Corte dei conti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato il 25 marzo 2016, recante i criteri e le modalità di equiparazione del personale già appartenente al Corpo militare al personale civile della Croce rossa italiana; tale provvedimento è di fondamentale importanza ai fini dell'applicazione al predetto personale dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana della procedura di mobilità in questione, già avviata dal dipartimento della funzione pubblica.
  A tale proposito, sono stati recentemente pubblicati sul «portale mobilità» del suddetto dipartimento della funzione pubblica, la graduatoria nazionale provvisoria ed i risultati dell'incrocio tra domanda e offerta dei posti resi disponibili dalle amministrazioni, relativi anche al personale dipendente della Croce rossa italiana.
  Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 178 del 2012, al fine di coordinare e supportare il processo di mobilità del personale, è operante la sede di confronto istituita presso il dipartimento della funzione pubblica, alla quale partecipano rappresentanti dello stesso dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, dell'ente strumentale alla croce rossa italiana e dell'Associazione della croce rossa italiana, delle regioni e delle organizzazioni sindacali del personale della Croce rossa italiana.
  Si segnala che, in esito alla conclusione della prima fase della procedura in questione, dal mese di settembre 2016 vengono collocati 681 dipendenti presso le amministrazioni richiedenti.
  Si è proceduto all'avvio della seconda fase, con la quale sarà collocato il restante personale.
  Si rammenta che l'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come modificato dal comma 397, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Croce rossa italiana e quindi dell'ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni.
  Nell'ambito del tavolo tecnico con i rappresentanti regionali, nella riunione del 2 agosto 2016, si è condivisa l'ipotesi di far decorrere dal 1o gennaio 2017 le assunzioni del personale in mobilità di cui al menzionato articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012, in considerazione della complessità della relativa procedura e del conseguente trasferimento alle regioni delle quote di contributo alla Croce rossa italiana corrispondenti ai costi del personale trasferito; nelle more dell'espletamento della medesima procedura, è stata segnalata alle Regioni la possibilità di utilizzare, già nel corrente anno 2016, il personale in questione con lo strumento dell'avvalimento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, ai sensi del quale il personale medesimo della Croce rossa italiana, previa convenzione, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico del predetto Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo.
  In tal modo sarà possibile impiegare proficuamente il personale presso le amministrazioni richiedenti già prima della conclusione del procedimento di mobilità.
  Da ultimo, si segnala che sono in corso di approvazione il regolamento di organizzazione e funzionamento e la nuova dotazione organica dell'ente strumentale.
La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

contratto di lavoro

servizio sanitario nazionale