ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13345

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 633 del 07/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 06/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13345
presentato da
CENTEMERO Elena
testo di
Martedì 7 giugno 2016, seduta n. 633

   CENTEMERO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 107 del 2015 all'articolo 1, comma 94, prevede che «... per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;
   con il decreto ministeriale n. 882 del 12 novembre 2015 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato individuato un contingente di n. 48 incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, a tempo determinato della durata di tre anni, ripartiti tra l'Amministrazione centrale (n. 3 incarichi) e periferica (n. 45 incarichi) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (n. 31 incarichi) e ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (n. 17 incarichi);
   l'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, dispone che «Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.»;
   l'articolo 2 del decreto ministeriale n. 882 del 12 novembre 2015 dispone espressamente che il conferimento degli incarichi dovrà avvenire «mediante procedura comparativa di selezione dei curricula e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa pubblicazione dell'avviso sui siti istituzionali dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
   l'articolo 19, al comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che «L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.»;
   l'articolo 2 del decreto ministeriale n. 882 del 12 novembre 2015 espressamente richiama, nelle procedure di conferimento degli incarichi, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, come detto, pongono in capo all'Amministrazione procedente di rendere noti, contestualmente all'avvio della procedura di selezione, i criteri di scelta dei candidati (comma 1-bis);
   negli avvisi dell'Amministrazione centrale e di quelli degli uffici scolastici regionali, è presente solo un generico richiamo al disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001; non vi sono riferimenti ad alcun criterio di scelta, né sono richieste notizie dettagliate nel modello di domanda di partecipazione allegato all'avviso pubblico di selezione. Nel modello di domanda, infatti, sono richiesti solo i dati anagrafici, il codice fiscale e il curriculum vitae aggiornato;
   la ratio della norma richiamata dal comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 cui si dispone che «...gli incarichi per le funzioni ispettive... sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni... che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparative» è quella, data anche la rilevanza della funzione ispettiva attribuita ai dirigenti tecnici (figura che ha sostituito quella degli ispettori scolastici), di una procedura valutativa ispirata a criteri certi di trasparenza e di imparzialità della pubblica amministrazione al quale il legislatore, nel richiamare espressamente il comma 1-bis, ha inteso ancorare la selezione per gli incarichi di dirigente tecnico;
   i criteri di valutazione dei candidati, per come richiesto dalla stessa legge (legge 107 del 2015, articolo 1, comma 94) che ha previsto e disciplinato il conferimento dei predetti incarichi di dirigente tecnico, secondo i principi di buon andamento, di imparzialità e di trasparenza che devono guidare l'azione amministrativa, sanciti dalla Costituzione, non risultano essere stati definiti e resi noti, a quanto consta all'interrogante, prima della presentazione delle domande, come avviene in ogni procedimento di tipo concorsuale o para-concorsuale, ma risulterebbe che siano stati definiti dalle Commissioni in via postuma e a curricula già noti e comunque conoscibili dalle commissioni che avrebbero potuto così definire i criteri di valutazione più disparati e con un'ampia discrezionalità e che detti criteri non siano stati resi noti ai candidati anche dopo l'assegnazione degli incarichi, se non esercitando il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990;
   l'assenza dei criteri di scelta nei bandi per l'interrogante non risulta conforme al dettato legislativo richiamato ed ha dato luogo a comportamenti differenziati da parte delle diverse commissioni, appositamente costituite presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica. Tant’è che gli stessi candidati che hanno concorso per tutti o più incarichi messi a disposizione dall'amministrazione periferica e dagli uffici scolastici regionali, pur trattandosi di una valutazione che ha interessato lo stesso profilo professionale e basata su soli titoli, hanno ricevuto valutazioni assai differenti;
   si segnala inoltre la circostanza che, a quanto consta all'interrogante, la gran parte dei candidati destinatari dell'incarico già presterebbero servizio presso l'Amministrazione centrale o presso gli uffici scolastici regionali, in qualità di «comandati» e «distaccati»;
   la scelta dei candidati sulla base di quanto sopra indicato potrebbe aver dato vita a disparità di trattamento da parte delle diverse commissioni, che potrebbero tradursi nell'apertura di un contenzioso tra l'Amministrazione e alcuni candidati per il mancato rispetto delle procedure prescritte dalla legge –:
   alla luce dei fatti esposti in premessa accertato che la predeterminazione e la pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione è cogente nella selezione dei 48 dirigenti tecnici con funzione ispettiva, quali iniziative intenda adottare, anche per quello che appare all'interrogante una quantomeno dubbia legittimità degli incarichi già conferiti o in via di conferimento, per assicurare una selezione rispettosa del principio di trasparenza e degli altri principi fondanti del nostro ordinamento giuridico e per garantire la scelta dei candidati nel rispetto delle disposizioni legislative richiamate. (4-13345)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione centrale

poteri pubblici