ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13288

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 630 del 24/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 24/05/2016
Stato iter:
07/02/2017
Fasi iter:

RITIRATO IL 07/02/2017

CONCLUSO IL 07/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13288
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Martedì 24 maggio 2016, seduta n. 630

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 258 (ex articolo 226 del TCE) dispone: «la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea»;
   il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 260 (ex articolo 228 del TCE) dispone: «1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. 2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259.»;
   in data 17 novembre 2011, la Corte di giustizia dell'Unione europea, in merito alla causa C-496/09, ha condannato l'Italia non avendo essa adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza 1o aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3353), concernente il recupero presso i beneficiari degli aiuti che, ai sensi della decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (GU 2000, L 42, pag. 1), sono stati dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune; la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale decisione e dell'articolo 228, n. 1, del trattato CE;
   in data 2 dicembre 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea, in merito alla causa C-196/13, ha condannato l'Italia per 200 discariche non bonificate, prevedendo come sanzione una multa forfettaria di 40 milioni di euro ed una multa semestrale proporzionale alle discariche ancora non bonificate;
   in data 16 luglio 2015 la Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-653/13 ha condannato l'Italia per non aver adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115) sull'emergenza rifiuti in Campania; la Repubblica italiana ha quindi violato gli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE. La Repubblica italiana è stata, quindi, condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una penalità di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115), a partire dalla data della pronuncia della citata sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115). La Repubblica italiana è stata, inoltre, condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria di 20 milioni di euro;
   in data 17 settembre 2015 la Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-367/14 ha condannato l'Italia, perché ha ritenuto che le riduzioni e/o sgravi dagli oneri sociali concessi tra il 1995 e il 1997 a una serie di imprese del territorio insulare di Venezia e Chioggia costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Queste riduzioni ammontavano in media a 37,7 milioni di euro per anno suddivisi tra 1.645 imprese, mentre le esenzioni ammontavano a 292.831 euro per anno suddivisi tra 165 imprese. La Commissione, negli anni, ha pertanto imposto all'Italia di recuperare gli aiuti presso i beneficiari. La Corte di giustizia dell'Unione europea, visto che il nostro Paese non ha adempiuto alla sentenza del 2011 per la causa C-302/09 ossia non ha recuperato quando doveva, ha condannato l'Italia a pagare una somma forfettaria di 30 milioni di euro e a versare una penalità di 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo, per aver ritardato nel recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune –:
   quale sia l'ammontare totale — e quello relativo ad ognuno delle cause riportate in premessa — delle sanzioni pecuniarie pagate dall'Italia alla Commissione europea conseguenti alle condanne emesse dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (4-13288)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esecuzione della sentenza

paese membro

azione giudiziaria