ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13259

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 628 del 20/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: PRATAVIERA EMANUELE
Gruppo: MISTO-FARE!-PRI
Data firma: 20/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGANTINI MATTEO MISTO-FARE!-PRI 20/05/2016
CAON ROBERTO MISTO-FARE!-PRI 20/05/2016
MARCOLIN MARCO MISTO-FARE!-PRI 20/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/05/2016
Stato iter:
24/05/2016
Fasi iter:

RITIRATO IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13259
presentato da
PRATAVIERA Emanuele
testo di
Venerdì 20 maggio 2016, seduta n. 628

   PRATAVIERA, MATTEO BRAGANTINI, CAON e MARCOLIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la situazione debitoria è stata da tutti avvertita come una vera e propria emergenza sociale che ha indotto il legislatore ad introdurre la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a un massimo di dieci anni (la rateizzazione ordinaria prevede un massimo di 72 rate mensili, mentre la rateizzazione straordinaria estende il numero delle rate fino ad un massimo di 120 mensili) dando così respiro a famiglie ed imprese;
   attualmente, secondo i dati forniti dall'amministratore delegato di Equitalia nel corso dell'audizione presso la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria del 9 marzo 2016, le dilazioni di pagamento hanno rappresentato, negli ultimi anni, un fenomeno in costante crescita: attualmente, sono attive circa 30 milioni di rateizzazioni per un controvalore di circa 38 miliardi di euro;
   si tratta, quindi, di un valido strumento adatto a sostenere la ripresa: il legislatore, non a caso, invero, è già più volte intervenuto sull'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con la finalità di snellire il procedimento di accesso alla rateizzazione del debito e di rendere maggiormente fruibile la ripartizione del pagamento in rate;
   in particolare, per ben due volte, nel corso dell'anno 2014, il legislatore ha emanato, peraltro, disposizioni di carattere eccezionale per consentire ai soggetti decaduti da un piano di dilazione di riprendere nuovamente a pagare a rate (l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 cosiddetto Milleproroghe e l'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014): in base a tali disposizioni, i debitori decaduti dal beneficio della rateazione entro e non oltre il 31 dicembre 2014 sono stati riammessi, a richiesta, al pagamento rateale;
   con l'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2015 (Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23), il legislatore ha ulteriormente esteso la possibilità di riprendere la rateizzazione a beneficio dei decaduti. In particolare, è stato disposto che, su semplice richiesta del debitore, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui sopra, cioè dal 22 ottobre 2015, potessero essere ripartite, fino ad un massimo di 72 rate mensili, le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateizzazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti alla suddetta data;
   sempre con il decreto legislativo n. 159 del 2015 è stato, inoltre, previsto che, in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dal 22 ottobre 2015, i debitori in difficoltà possano ottenere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano – già scadute a tale data – venissero integralmente saldate;
   i debitori che hanno ottenuto un piano di rateizzazione prima del 22 ottobre 2015, per i quali la decadenza continuerà a verificarsi solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, anziché 5 (previste per i piani accordati dal 22 ottobre 2015), una volta decaduti, non potranno, invece, essere più riammessi al beneficio;
   coloro che, non hanno presentato istanza entro il 21 novembre 2015, data di scadenza per chiedere la «riammissione» alla rateizzazione si trovano ora esposti a gravi conseguenze economiche;
   le imprese che dovranno fronteggiare tale situazione, non potendo ottemperare ai propri debiti, saranno esposte al rischio del fallimento;
   un'ultima possibilità, in termini temporali, viene data con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 134 a 138, della legge n. 208 del 2015) che consente anche ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi, a specifiche condizioni, al piano originario di dilazione; in particolare, il predetto beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, per i quali la riammissione è effettuata al piano di rateazione inizialmente concesso, riguarda il solo versamento delle imposte dirette ed è condizionata alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta;
   in ogni caso quest'ultima disposizione normativa, che peraltro è limitata, non risolve il problema di tutte quelle imprese e famiglie che ancora hanno una situazione debitoria in essere;
   la raccomandazione a trovare soluzioni adeguate deriva dalle parole dello stesso amministratore delegato di Equitalia il quale, nel corso dell'audizione di cui sopra ha sottolineato che grazie ai pagamenti a rate, infatti, le famiglie e le imprese in difficoltà economica riescono, nel tempo, a regolarizzare il loro debito con l'Erario e, di conseguenza, a Equitalia di riscuotere le somme che gli enti creditori le affidano, nel modo meno invasivo possibile, facilitando il rapporto con i debitori interessati e favorendo, al contempo, un clima di minor tensione sociale e di maggiore fiducia nelle istituzioni –:
   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di adottare al fine di prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione concessi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in data precedente o successiva, a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015, possano ottenere, a semplice richiesta, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione ai sensi dello stesso articolo 19, superando in tal modo le limitazioni rappresentate dalla presentazione di un'apposita istanza entro un termine perentorio già stabilito. (4-13259)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

situazione sociale

debito