ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13252

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 628 del 20/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 20/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13252
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Venerdì 20 maggio 2016, seduta n. 628

   RAMPELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   capita con sempre maggiore frequenza che dipendenti pubblici o pensionati si vedano recapitare alla fine del mese uno stipendio o una pensione pari a pochi euro, a volte addirittura a un unico euro;
   questo succede perché, qualora i percipienti abbiano contratto a qualunque titolo e anche prescindendo dalla loro volontà e spesso anche senza che ne siano a conoscenza un debito con l'ente pagatore, questo ha la possibilità di rivalersi integralmente su di un unico pagamento mensile;
   questo, tuttavia, fa sì che i percipienti si trovino di fatto senza stipendio o senza pensione per una intera mensilità, con tutte le problematiche che ne conseguono;
   all'atto del computo per la busta paga o il cedolino della pensione le detrazioni, i conguagli e gli eventuali pignoramenti vengono operati in automatico mediante sistemi informatizzati;
   non è concepibile un totale azzeramento dello stipendio che pregiudica gravemente le condizioni essenziali per la sopravvivenza;
   di recente l'articolo 13 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, ha modificato le soglie di impignorabilità di pensioni e stipendi, prevedendo che «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge»;
   anche la Corte costituzionale si è pronunciata nel senso di stabilire un importo minimo che va comunque corrisposto all'avente diritto, fissandolo in 525,89 euro –:
   se il Governo non ritenga di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a fissare un importo minimo che debba essere comunque corrisposto agli aventi diritto, disponendo che gli eventuali conguagli o importi a debito dovuti dai medesimi siano rateizzati. (4-13252)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

debito

retribuzione del lavoro