ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13242

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 627 del 18/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: BOSSA LUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 18/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13242
presentato da
BOSSA Luisa
testo di
Mercoledì 18 maggio 2016, seduta n. 627

   BOSSA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il Decreto ministeriale 353/2014 del ministro dell'Istruzione, avente ad oggetto le graduatorie di circolo e di istituto, negli allegati, alla Tabella A denominata «Tabella di valutazione dei titoli della seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni grado» istituisce, tra le altre cose, al punto A4, lettera b, il cosiddetto Bonus Tfa (Tirocinio formativo attivo);
   esso rappresenterebbe una sorta di risarcimento per i docenti abilitati Tfa che nel corso dell'anno accademico 2013/2014 si erano visti stravolgere dall'attivazione dei Pas (Percorsi abilitanti speciali), senza numero chiuso e senza prove d'accesso riservato a docenti in possesso di determinati requisiti di servizio) le proprie prospettive di lavoro;
   il cosiddetto «Bonus Tfa» è quantificato in 42 punti per gli abilitati ai sensi dell'articolo 15, comma 1o del decreto ministeriale n. 249 del 2010 e in 66 punti per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'articolo 3, del decreto ministeriale n. 249 del 2010;
   ad oggi, l'unico percorso attivato in Italia secondo le modalità previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 è stato quello di strumento musicale; tuttavia, con l'articolo 5, comma 1 (ultimo periodo), il decreto ministeriale n. 353 del 2014 esclude i docenti di strumento musicale dall'applicazione della nuova tabella A, rimandando ad un vecchio allegato 3 del decreto ministeriale n. 235 del 2014;
   la nuova Tabella A non prevede la valutazione dei titoli artistici, da sempre parte del punteggio dei docenti di strumento musicale;
   l'applicazione del vecchio allegato, talmente obsoleto da prevedere persino la valutazione del diploma di maturità come titolo di studio (all'epoca in cui fu redatto non era obbligatorio possederlo per conseguire un diploma di Conservatorio), determina una forte disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri abilitati Tfa;
   Questi ultimi ottengono, con il decreto ministeriale e n. 353 del 2014, una tutela, sia pure parziale, rispetto allo squilibrio determinato dall'attivazione dei Pas, mentre per i docenti di strumento musicale non è stata prevista alcuna opzione di questo tipo pur avendo essi svolto l'unico percorso ordinario di abilitazione attivato ad oggi in Italia ed essendo, per questa ragione, gli unici potenziali destinatari dei 66 punti previsti dalla Tabella A;
   si realizza così, a parere dell'interrogante, una lesione del diritto all'uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione e si verifica un danno concreto all'interno delle graduatorie incrociate di sostegno in cui gli abilitati Tfa di strumento musicale si trovano a concorrere con aspiranti abilitati Tfa di altre classi di concorso a cui è stato riconosciuto il bonus;
   contemporaneamente a questa, un altro problema si sta evidenziando per gli abilitati e riguarda il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui possono essere destinatari; tali incarichi sono assegnati dalle graduatorie d'istituto in cui ci si inserisce scegliendo 20 scuole in una provincia, con 3 fasce (personale in possesso del solo titolo di accesso alla classe di concorso, personale in possesso del titolo di accesso e del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, docenti di ruolo); gli abilitati Tfa si troveranno, ad abilitazione conseguita, in II fascia e godranno quindi di una priorità rispetto ai colleghi di III fascia; tale vantaggio però risulta essere effettivo solo per le 20 scuole in cui si è fatta domanda precedentemente e, vista anche il possibile «riempimento» di cattedre attualmente vacanti a causa del concorso, esiste il rischio che in quelle 20 scuole non ci siano cattedre vacanti rendendo così vano il conseguimento dell'abilitazione –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga di intervenire, per quanto di competenza, per rimuovere gli ostacoli di cui in premessa, sia ampliando il riconoscimento del bonus Tfa dei 66 punti anche agli abilitati di strumento musicale, sia, per i docenti abilitati, di ampliare la base di chiamata alla provincia piuttosto che alle singole istituzioni scolastiche.
(4-13242)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnante

accesso all'occupazione

strumento musicale