ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13224

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 626 del 17/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: RICCIATTI LARA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 17/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/05/2016
PIRAS MICHELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/05/2016
QUARANTA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/05/2016
DURANTI DONATELLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/05/2016
MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/05/2016
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/05/2016
KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/05/2016
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/05/2016
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 17/05/2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 17/05/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13224
presentato da
RICCIATTI Lara
testo di
Martedì 17 maggio 2016, seduta n. 626

   RICCIATTI, FERRARA, PIRAS, QUARANTA, DURANTI, MELILLA, SANNICANDRO, KRONBICHLER, PLACIDO e AIRAUDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   lo schema di regolamento recante la disciplina per l'istituzione dell'Organismo per la gestione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l'istituzione dell'ORIA cui saranno trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari (Rui) assicurativi e riassicurativi, compresa la vigilanza sui soggetti iscritti nel medesimo registro;
   lo schema di regolamento prevede all'articolo 10, comma 3 le tipologie di «soggetti» che devono iscriversi nel nuovo registro: gli agenti di assicurazione e riassicurazione; i mediatori di assicurazione e riassicurazione; le banche intermediarie ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico bancario;
   dal nuovo registro sono esclusi gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione E del RUI;
   la soppressione di tale categoria di intermediari genera dubbi in ordine alla compatibilità con la legislazione comunitaria;
   il progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'intermediazione assicurativa prevede due categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel registro: gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio; per intermediari assicurativi a titolo accessorio si intende, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del progetto di risoluzione: «qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un ente creditizio o da una impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che intraprenda o eserciti a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; b) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto a un prodotto o servizio; c) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale»;
   la figura dei subagenti rientrerebbe alla luce di tale testo normativo nella generale categoria degli intermediari assicurativi, essendo l'intermediazione assicurativa per la maggior parte di loro, iscritti alla sezione E del registro RUI, l'attività professionale principale;
   lo schema di regolamento che istituisce l'ORIA prescrive l'iscrizione nel nuovo Registro per: le «imprese» (articolo, let. e); gli «intermediari tout court», sia persone fisiche che società (articolo 2, let. f); gli «addetti alle attività di intermediazione assicurativa», vale a dire i dipendenti o i collaboratori che dietro compenso svolgono l'attività di intermediazione su incarico di intermediari iscritti nel registro (articolo 2 let. d); i «produttori diretti», persone fisiche che sia a titolo principale o sussidiario, esercitano l'attività di intermediazione nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa, che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
   dall'esame delle disposizioni citate emerge come sia esclusa dallo schema di regolamento la categoria degli intermediari assicurativi iscritti nella sezione E del RUI, in quanto tali soggetti sono professionisti a tutti gli effetti, che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa in modo autonomo, dotati di partita Iva, iscritti alla Camera di commercio e che esercitano la propria attività su mandato di uno o più agenti o broker, rispettando tutti i vincoli e le prescrizioni statuite dalle norme di settore e dai regolamenti IVASS;
   rispetto alla normativa europea appare evidente che gli intermediari della sezione E del RUI non possono essere assimilati agli intermediari assicurativi a titolo accessorio, in quanto svolgono l'attività in via principale;
   rispetto allo schema di regolamento emerge, inoltre, l'impossibilità di assimilarli alla figura degli addetti in quanto professionisti, organizzati spesso in forma imprenditoriale, ma in ogni caso non-dipendenti, e nemmeno collaboratori degli intermediari assicurativi, in quanto nella prassi lavorativa gli stessi intermediari iscritti nella sezione E operano stipulando un contratto di mandato con la previsione di un'area territoriale operativa. Spesso gli intermediari della sezione E fa o sottoscrivere direttamente le polizze ai clienti potendo contare su un collegamento informatico diretto con le direzioni, esercitando la loro attività, quindi, in piena autonomia e senza il controllo dell'agente;
   si consideri, inoltre, che nel caso in cui i subagenti della sezione E fossero assimilati alla figura degli addetti, sarebbero applicabili le norme della legge 92/2012 (la cosiddetta legge Fornero) che prevedono una presunzione ex lege che imporrebbe la trasformazione del rapporto di lavoro autonomo in lavoro subordinato;
   gli intermediari della sezione E rappresentano una realtà economica importante che commercializza l'86 per cento del mercato retail –:
   se, anche in considerazione della normativa comunitaria, il Ministro interrogato non ritenga opportuno reinserire, nello schema di regolamento recante la disciplina per l'istituzione dell'Organismo per la gestione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, la figura degli intermediari assicurativi attualmente iscritti nel registro RUI alla sezione E;
   in alternativa, quali misure intenda adottare al fine di tutelare tale categoria professionale, considerato anche il significativo apporto in termini economici della categoria nel settore. (4-13224)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

beni e servizi

diritto comunitario