ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13193

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 623 del 12/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: SANTELLI JOLE
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/05/2016
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13193
presentato da
SANTELLI Jole
testo di
Giovedì 12 maggio 2016, seduta n. 623

   SANTELLI e OCCHIUTO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni da un determinato numero di elettori stabilito in base ai risultati pervenuti dell'ultimo censimento sulla popolazione del medesimo comune;
   la firma degli elettori, a norma dell'articolo 28, secondo comma, e dell'articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;
   ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco;
   nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (articolo 32, settimo comma, numero 4), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570). La facoltà di indicazione dei delegati è prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresenti di lista presso ogni seggio elettorale (articolo 30, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, e articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53);
   nell'ambito della competizione elettorale che interessa il comune di Cosenza per il turno amministrativo 2016, risulta agli interroganti che siano state denunciate palesi irregolarità dalle liste concorrenti che hanno avuto accesso agli atti. È stato infatti rilevato che nella documentazione della lista «Oltre i colori», l'atto relativo alle firme dei sottoscrittori risulta essere palesemente fotocopiato e sul medesimo atto non originale è stato apposto il timbro di autentica;
   altre palesi irregolarità risultano su diverse liste, sempre collegate al medesimo candidato a sindaco: una lista risulta mancante dell'atto principale essendo stato depositato, come evidenziato dal verbale, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione mentre in un'altra lista manca l'indicazione del luogo dell'autentica in tutti gli atti secondari. Un'altra lista con diverso candidato a sindaco indica, invece, la data di autentica antecedente di un mese alla data delle sottoscrizioni;
   nonostante le evidenzi irregolarità riguardanti la presentazione delle candidature, la commissione elettorale ha proceduto all'ammissione delle liste sopra citate –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se sia valido un documento che, mirante ad attestare l'autenticità delle firme dei sottoscrittori di una lista, risulti essere una fotocopia a colori su cui è stato apposto il timbro di validazione;
   se risulti se la commissione elettorale, rilevata la presenza di un atto che appare palesemente falso come l'autentica di una serie di firme applicata su fotocopia, abbia provveduto ad inviare gli atti alla procura della Repubblica competente. (4-13193)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 agosto 2016
nell'allegato B della seduta n. 667
4-13193
presentata da
SANTELLI Jole

  Risposta. — Le questioni rappresentate nell'interrogazione – relative alle procedure per l'elezione del consiglio comunale e del sindaco di Cosenza dello scorso mese di giugno – attengono, ratione materiae, alla sfera di autonomia accertativa, valutativa e decisionale della commissione elettorale circondariale di quel comune capoluogo.
  Interpellato dalla prefettura, tale organismo ha riferito preliminarmente che l'esposto da cui trae spunto l'atto di sindacato ispettivo è un’«istanza di esclusione liste/candidati in autotutela» depositata presso la commissione in data 12 maggio 2016 a firma di un delegato della lista denominata «Forza Cosenza».
  Tuttavia, con successiva nota del 17 maggio 2016, il medesimo delegato di lista ha comunicato di voler rinunciare in autotutela all'esposto, in maniera incondizionata.
  Quanto al merito delle questioni sollevate, la commissione ha rappresentato quanto segue.
  In riferimento alla lista «Per Cosenza oltre i colori», la commissione ha verificato la correttezza formale dell'autenticazione del relativo pubblico ufficiale, a seguito della quale, ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, vi è piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenute in sua presenza.
  Con riferimento alla lista « Orgoglio Brutio», implicitamente citata nell'interrogazione, la commissione ha ovviamente tenuto conto della ricevuta del segretario comunale, dalla quale risultava che solo l’«atto principale» era stato prodotto tardivamente rispetto alla scadenza delle ore 12,00 del sabato 7 maggio 2016. Tuttavia, secondo quanto risulta dal dettagliato verbale dell'8 maggio 2016, la commissione ha ritenuto che, anche in assenza dell'atto principale, grazie alla restante documentazione depositata entro il predetto termine di legge, fossero comunque presenti gli elementi essenziali prescritti dalla legge per poter ammettere tale lista alla competizione elettorale. Questa «prova di resistenza» è avvenuta, in particolare, decurtando dal numero complessivo delle valide sottoscrizioni della lista quelle contenute, appunto, nell'atto principale.
  Con riferimento alla lista «Prima Cosenza», implicitamente citata nell'interrogazione, la commissione ha ritenuto di aderire al filone giurisprudenziale improntato al favor partecipationis, ritenendo che l'indicazione del luogo formalmente «sfuggita» nell'autentica da parte di un consigliere provinciale di atti separati di autentiche, ma contenuta in un'analoga sua autentica delle sottoscrizioni dell'atto principale della stessa lista regolarmente avvenuta in Cosenza, non potesse portare ad una radicale nullità di tali autenticazioni, peraltro corredate da numerosi timbri dell'ente provincia di Cosenza. Tale indirizzo improntato – come detto – al favor partecipationis risulta, del resto, suffragato da più di una pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione III), il quale, proprio in occasione delle elezioni comunali del 5 giugno 2016 ha avuto modo di precisare che la tipologia di autentica in materia elettorale, più che a quella prevista e disciplinata dalla legge notarile, vada accostata all'autentica prevista dai citati articoli 2699 e seguenti del codice civile, limitandosi a dare pubblica fede circa le dichiarazioni rese dalle parti in presenza del pubblico ufficiale, senza soffermarsi sulla data e, appunto, sul luogo dell'autentica.
  Con riferimento, infine, alla lista «Movimento 5stelle», anch'essa implicitamente citata nell'interrogazione, la commissione ha comunicato che non risulta rispondente al vero che «la data di autentica» sia «antecedente di un mese alla data delle sottoscrizioni» dei promotori contenute nell'atto principale, poiché, è invece chiaro che la predetta data di autentica da parte di un funzionario del comune di Cosenza coincide con la data di sottoscrizione dell'atto stesso da parte dei singoli firmatari.
  Resta fermo che, in ogni caso, eventuali doglianze circa l'ammissione di liste possono essere fatte valere in sede di ricorso giurisdizionale amministrativo.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

candidato

censimento della popolazione

dichiarazione di candidatura