ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13185

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 623 del 12/05/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/08187
Firmatari
Primo firmatario: PAGANI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 12/05/2016
Stato iter:
08/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/06/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/06/2017

CONCLUSO IL 08/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13185
presentato da
PAGANI Alberto
testo di
Giovedì 12 maggio 2016, seduta n. 623

   PAGANI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   esistono macchinari salvavita che non possono essere trasportati nella stiva degli aerei. Nello specifico, l'apparecchiatura elettromedicale per la dialisi peritoneale è un macchinario molto delicato che deve necessariamente essere trasportato in cabina come bagaglio speciale;
   il macchinario in questione è un bagaglio fuori misura sia per dimensione (70x60x22), sia per peso (21kg), del quale molte compagnie aeree come Iberia, British Airways e Ryanair, consentono il trasporto in cabina a titolo gratuito con semplice, preavviso di 48 ore;
   un passeggero, a quanto risulta all'interrogante, avrebbe segnalato che Alitalia chiede che venga pagato un biglietto anche per il trasporto del suddetto macchinario salvavita in cabina, come bagaglio speciale;
   il paziente in dialisi peritoneale dipende, per la propria sopravvivenza, da questa apparecchiatura, che sostituisce la funzione renale e che viene utilizzato ogni notte per almeno 8 ore. Saltare una notte, significa avere delle grossissime ripercussioni sulla salute, dunque è assolutamente necessario che il macchinario viaggi sempre con il paziente. La terapia può essere interrotta solo in caso di trapianto, nei casi in cui il trapianto è possibile –:
   se il Ministro sia a conoscenza del fatto che Alitalia richiede il pagamento di un biglietto per il trasporto di macchinari salvavita;
   quali iniziative di competenza possano adottare, con la massima urgenza, affinché si garantisca la gratuità del trasporto di tali macchinari. (4-13185)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 giugno 2017
nell'allegato B della seduta n. 811
4-13185
presentata da
PAGANI Alberto

  Risposta. — Con riferimento alla problematica esposta nell'atto di sindacato ispettivo in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) ha preliminarmente evidenziato che l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1107/2006 prevede che il vettore aereo fornisca assistenza senza oneri aggiuntivi alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta in transito, in arrivo o in partenza da un aeroporto. Infatti, l'allegato II del medesimo regolamento prevede, tra l'altro, il trasporto in cabina degli apparecchi medici previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile, nonché nel rispetto della pertinente normativa alle merci pericolose.
  Quanto al vettore Alitalia, Enac riferisce di aver ricevuto un primo reclamo avente ad oggetto il trasporto di apparecchiatura elettromedicale per la dialisi peritoneale che lamentava un presunto comportamento del citato vettore non in linea con il predetto regolamento europeo. Il reclamo è stato gestito e risolto positivamente dallo stesso Enac; infatti, il vettore ha assicurato emissione di biglietto e imbarco del passeggero e dell'apparecchiatura senza oneri aggiuntivi. A fine anno 2016, da parte della stessa passeggera è pervenuto un secondo reclamo, anch'esso chiuso con esito positivo da Enac unitamente ad Alitalia.
  Il caso cui viene fatto riferimento comporta il trasporto a bordo di un macchinario per la dialisi peritoneale le cui misure non consentono l'uso della cappelliera o il posizionamento sotto il sedile di fronte a quello occupato dal proprietario e, per volontà del passeggero, non può trovare sistemazione in stiva. Quindi, qualora nell'aeromobile impiegato per il volo richiesto non vi siano spazi (esempio armadietti dedicati al personale di cabina) non è possibile acconsentire al trasporto se non tramite l'utilizzo di un sedile di bordo.
  Questa ipotesi comporla ovviamente un impegno commerciale da parte del vettore scelto dalla passeggera e, in considerazione della delicatezza della questione. L'Enac ha ritenuto opportuno confrontare la propria interpretazione delle disposizioni del regolamento con quella della Commissione europea. Sulla base del riscontro pervenuto, secondo le disposizioni del regolamento (CE) 1107/2006 – articolo 10 e allegato II – non è previsto l'obbligo per il vettore aereo di trasportare gli apparecchi medici in cabina consentendo l'utilizzo di un secondo posto a titolo gratuito se, per ragioni di configurazione della cabina o per ragioni di
safety, non vi sia uno spazio idoneo nella cabina stessa.
  Quindi l'obbligo previsto dal regolamento in parola è di trasportare, senza costi aggiuntivi, apparecchi medici e sino a due ausili per la mobilità nella stiva, dove comunque debbono essa e sempre rispettati i criteri di spazio e di sicurezza intesa come saliti. A titolo di esempio, si evidenzia che alcuni tipi di batterie per le sedie a rotelle elettriche non sono trasportabili a bordo degli aerei perché classificate come materiale pericoloso assimilabile all'esplosivo.
  I menzionati casi di avvenuto precedente trasporto in cabina dello stesso tipo di apparecchio medicale salvavita sono dovuti solo e unicamente alla disponibilità dimostrata dal vettore Alitalia a cercare di sistemare detti apparecchi in zone dedicate ad altre finalità e che, comunque, soddisfacevano i requisiti di
safety.
  Infine, Enac assicura di effettuare una costante azione di monitoraggio e controllo, oltre che di sensibilizzazione, sugli operatori aerei e, in particolare, ha già chiesto al vettore di studiare la possibilità di applicare tariffe dedicate per l'eventuale trasporto in cabina di apparecchio medico con l'utilizzo di un sedile fornendo adeguata informazione sulle relative modalità e costi per tale eventualità.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasportiRiccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto aereo

impresa di trasporto