ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13169

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 623 del 12/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 12/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 12/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13169
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Giovedì 12 maggio 2016, seduta n. 623

   FEDRIGA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il canone di abbonamento Rai è un'imposta dovuta per la semplice detenzione di un apparecchio televisivo, indipendentemente da quanto lo si usa o dalla possibilità di ricevere i canali nazionali;
   viene quindi chiamato canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico, quello che in realtà si configura come un'imposta sul possesso della tv, dichiarata tale anche dalla Corte Costituzionale;
   la stessa Corte Costituzionale ha inoltre chiarito come non sussista alcuna relazione diretta tra le entrate che derivano dal canone e quelle che poi vengono effettivamente destinate alle reti Rai, dal momento che il maggiore beneficiario dell'imposta non è la Rai, bensì lo Stato;
   per i portatori di handicap indicati all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 lo Stato prevede giustamente numerose agevolazioni fiscali, fra cui quelle sugli acquisti degli ausili tecnici e informatici che possono facilitare le attività giornaliere migliorando le condizioni di vita;
   con l'avanzare del progresso tecnologico, oggi in commercio ci sono molte apparecchiature elettroniche di consumo che possono essere utilizzate come ausilio per le persone diversamente abili, come ad esempio gli apparecchi che hanno come principale caratteristica l'integrazione di funzioni e di servizi legati a internet all'interno di apparecchi televisivi;
   per le persone con grave disabilità, che non sono nelle condizioni di poter utilizzare strumenti informatici, la televisione rappresenta spesso il principale mezzo di informazione e di compagnia, pertanto gli interventi e i programmi relativi ai servizi pubblici, che la legge n. 104 del 1992 prevede vengano determinati con priorità per le situazioni riconosciute gravi, dovrebbero prevedere anche la gratuità dell'accesso al servizio radiotelevisivo;
   è doveroso sviluppare progetti a sostegno delle persone diversamente abili con l'obiettivo prioritario di migliorare il più possibile la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie: è necessario pensare alle persone non autosufficienti in termini di centralità del bisogno per fornire risposte efficaci –:
   in virtù del ruolo che l'apparecchio televisivo riveste nella vita delle persone diversamente abili sia come strumento tecnologico in grado di facilitare le comunicazioni col mondo esterno sia come strumento ricreativo, se il Governo non ritenga doveroso assumere iniziative per prevedere specifiche esenzioni dal pagamento del canone di abbonamento alla concessionaria radiotelevisiva pubblica per i portatori di handicap indicati all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. (4-13169)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi

attrezzatura elettronica

parafiscalita'