ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13065

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 618 del 03/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRIGNONE BEATRICE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 03/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 03/05/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 03/05/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 03/05/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 03/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/05/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/05/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 18/05/2016
Stato iter:
11/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2016
COSTA ENRICO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/10/2016

CONCLUSO IL 11/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13065
presentato da
BRIGNONE Beatrice
testo di
Martedì 3 maggio 2016, seduta n. 618

   BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il consiglio regionale dell'Abruzzo il 5 aprile 2016 ha approvato la legge n. 11 del 2016 che modifica le leggi regionali n. 25 del 2011, n. 5 del 2015, n. 38 del 1996 e n. 9 del 2011, pubblicata in seguito sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, serie speciale n. 59 del 14 aprile 2016;
   in particolare, la legge n. 11 del 2016, modifica la legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (legge-quadro sulle aree protette della regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), inerente le aree protette regionali, che consente di svolgere attività di addestramento, allenamento di cani e lo svolgimento di gare cinofile sul tutto il territorio del parco regionale Velino Sirente e delle riserve regionali durante tutto l'anno;
   si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, le zone di protezione speciale (Zps) sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione europea e, come stabilito dal decreto ministeriale dell'8 agosto 2014, l'elenco aggiornato delle Zps deve essere pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e si precisa che il parco in questione è segnalato nell'elenco;
   consentire le attività di addestramento e allenamento di cani all'interno delle aree protette e delle riserve regionali è una scelta a giudizio degli interroganti molto grave che non ha precedenti in nessuna altra regione italiana proprio perché viola le norme nazionali ed europee in materia di conservazione delle specie faunistiche presenti nelle aree protette e nelle riserve naturali;
   le specie protette faunistiche presenti all'interno del parco Sirente Velino e di altre riserve naturali abruzzesi sono molte e le più rappresentative sono quelle dell'orso marsicano, del camoscio e del lupo;
   il parco regionale è classificato come zona di protezione, speciale (Zps) ai sensi della direttiva dell'Unione europea n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
   inoltre, la nuova norma appare agli interroganti in contrasto con la legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) e con la legge n. 157 del 1992 concernente l'attività venatoria e con la stessa legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, modificata poiché, ad avviso degli interroganti, di fatto la legge regionale n. 11 del 2016, consente la caccia a danno di cervi, caprioli e altre specie faunistiche protette –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa;
   se il Governo ritenga opportuno valutare la sussistenza di presupposti per promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione in relazione alla legge regionale n. 11 del 2016 approvata dal consiglio regionale d'Abruzzo che, a giudizio degli interroganti, appare in palese contrasto con la normativa nazionale ed europea in materia di tutela e conservazione delle Zps. (4-13065)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 11 ottobre 2016
nell'allegato B della seduta n. 690
4-13065
presentata da
BRIGNONE Beatrice

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame concernente la legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Abruzzo n. 11 del 5 aprile 2016, che modifica la legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, al fine di consentire le attività di addestramento e allenamento di cani all'interno delle aree protette e delle riserve regionali, si rappresenta quanto segue.
  Il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport ha avviato sulla legge regionale indicata in oggetto l'istruttoria al fine di formulare una proposta al Consiglio dei ministri in merito all'eventuale proposizione di un ricorso in via principale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
  Nell'ambito dell'istruttoria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con parere trasmesso in data 13 maggio 2016, ha evidenziato possibili profili di incostituzionalità relativamente all'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2016. Tale disposizione era considerata suscettibile di mettere in pericolo determinate specie animali prioritarie (quali il lupo, l'orso bruno marsicano ed il camoscio appenninico), in contrasto con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat». Inoltre, il Ministero ha rilevato un possibile contrasto con la «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa», adottata a Berna il 19 settembre 1979, e ratificata ed eseguita in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503, che tutela la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione. Poiché lo svolgimento delle attività cinofile e cinotecniche può essere applicabile anche all'attività di allevamento e addestramento di cani da caccia, il Ministero ha evidenziato che la norma poteva contrastare anche con l'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge quadro sulla caccia (legge n. 157 del 1992).
  Anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilevato la possibile incostituzionalità dell'articolo 4, per contrasto con la legge n. 157 del 1992; con il decreto del Presidente della Repubblica 357 del 1997 nonché con l'articolo 6, lettera c) della legge n. 503 del 1981 di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979. Inoltre, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilevato un potenziale contrasto anche con la legge 394 del 1991 «Legge quadro sulle aree protette» che, all'articolo 11, comma 3, vieta lo svolgimento nei parchi di attività che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
  Alla luce dell'istruttoria svolta e delle suddette osservazioni, il Consiglio dei ministri nella seduta del 31 maggio 2016, ha deliberato l'impugnativa della legge della regione Abruzzo n. 11 del 2016.
  In particolare, il Consiglio dei ministri ha ritenuto che l'articolo 4, nella parte in cui consente lo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali guidate, controllate e speciali, pone un serio pericolo per la tutela di alcune specie animali, restringendo l'oggetto della tutela prevista dalle norme (nazionali, europee e internazionali) in materia di protezione della fauna (articolo 5 e articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997; articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettere b) e d), direttiva 92/43/CEE; articolo 6, comma 1, lettera c) della «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa», adottata a Berna il 19 settembre 1979, e ratificata con legge n. 503/1981; articolo 10, comma 8, lettera e); articolo 21, comma 1, lettera b) e articolo 30, comma 1, lettera d) della legge n. 157 del 1992; articolo 5, punto 1, direttiva 2009/147/CE; articoli 1, comma 3, lettera a); 11, comma 1, 3 e 4 e 12 della legge 394 del 1991 «legge quadro sulle aree protette»).
  Pertanto, il Consiglio dei ministri ha promosso il ricorso di legittimità costituzionale della disposizione per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», e dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che impone al legislatore, anche regionale, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
  Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnativa anche dell'articolo 1 della medesima legge regionale n. 11 del 2016. Tale norma, che modifica l'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25, fissa il costo unitario per l'uso idroelettrico da utilizzare nel calcolo del canone annuo dovuto dal concessionario, facendo riferimento al parametro della «potenza efficiente», come definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (Aeegsi). La previsione, che riproduce il contenuto di norme analoghe precedentemente impugnate dal Governo (articolo 11, comma 6, legge regionale n. 5 del 2016 e articolo 1, comma 2, lettera b), legge regionale n. 36 del 2015), incide sulla capacità di operare in pari condizioni sul mercato unico dell'energia elettrica, perché le imprese operanti in Abruzzo, gravate di un canone maggiore, andrebbero a competere con analoghi impianti che avendo, invece, un canone molto più basso, sono in grado di offrire sul mercato dell'energia prezzi più bassi di quelli degli impianti abruzzesi. Il ricorso di legittimità costituzionale della disposizione, pertanto, è fondato sul ravvisato contrasto con i princìpi in materia di tutela della concorrenza contenuti all'articolo 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 e per conseguente violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomieEnrico Costa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

zona protetta

riserva naturale

protezione della fauna