ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12953

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 612 del 22/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 22/04/2016
Stato iter:
23/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/11/2016

CONCLUSO IL 23/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12953
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Venerdì 22 aprile 2016, seduta n. 612

   GALLINELLA e CIPRINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   come noto, il nostro Paese si è dotato di una disciplina normativa a tutela dell'ambiente di rango primario solo nel 1997 attraverso l'emanazione del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22 cosiddetto decreto Ronchi dal nome dell'allora Ministro dell'ambiente Edo Ronchi;
   invero, l'Italia giungeva con oltre vent'anni di ritardo rispetto a quanto già previsto dalla direttiva del 1975 sui rifiuti;
   prima del predetto «decreto Ronchi», che oggi è stato interamente abrogato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto testo unico ambientale, l'unica tutela nei confronti della corretta gestione dei residui urbani così come di quelli industriali era rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 915;
   tale premessa di carattere normativo spiega la carenza, quando non addirittura l'assenza, di standard ambientali minimi di riferimento in campo ambientale, segnatamente sul fronte rifiuti e inquinamento del suolo;
   non meraviglia dunque che gli impatti ambientali generati in siti contaminati, già di per sé sempre di difficile eliminazione o attenuazione (come ben evidenziato dall'affermato principio della prevenzione ovvero riduzione a monte dei danni ambientali contenuto nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea), siano stati nel corso della nostra fase industriale precedente agli anni ’80 e ’90 pressoché ignorati. Non è un caso che in interventi normativi successivi, determinate fonti di contaminazione siano state definite «storiche» per indicarne o l'impossibile individuazione del responsabile dell'inquinamento oppure la non configurabilità di una responsabilità giuridica in capo ad un soggetto in ordine ad una condotta non prevista dalla legge come illecita;
   la situazione ambientale di Fabro (TR), in località Colonnetta, in Umbria appare sotto tale profilo emblematica;
   qui infatti nel periodo 1986-1990, sono state depositate 1 milione e 300 mila tonnellate di ceneri di carbone, provenienti dalla centrale termoelettrica ENEL di La Spezia;
   come noto l'area interessata è quella della zona industriale di Fabro Scalo, oltre 11 ettari di terreno che fu «rialzata» all'epoca, fino a 6 metri, attraverso operazioni di ricolmatazione per via di una depressione naturale del terreno su cui successivamente è stata costruita una zona artigianale-espositiva oggi pressoché in disuso;
   il predetto stoccaggio delle ceneri di carbone sarebbe avvenuto, in tre momenti distinti: negli anni 1986-1987, negli anni 1988-1989 ed infine nel periodo 1989-1990;
   come sopra premesso, tali predette attività (avvenute prima dell'adozione di legislazione primaria, sebbene fossero in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e leggi regionali di adeguamento ad esso – nel caso dell'Umbria, la legge regionale n. 44 del 24 agosto 1987–) erano state consentite nella misura in cui le ceneri derivanti dalla combustione di carbone, alla stregua di rifiuti speciali, venivano reimpiegate per la realizzazione di rilevati edilizi e civili;
   le ceneri in questione venivano dunque sostanzialmente considerate semplici «inerti» seppur notevoli fossero gli adempimenti da osservare in ordine al trasporto e alla posa in opera di esse come rilevato (si vedano i numerosi molti accorgimenti per evitare lo spolvero o il dilavamento delle ceneri stesse, ad esempio laddove venivano usate come rilevato, dovevano poi essere ricoperte con uno strato di terra di almeno 70 centimetri);
   il vigente codice Cer di cui all'allegato D alla parte quarta del richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, include tra i rifiuti speciali non pericolosi le «ceneri leggeri di carbone» attraverso il codice Cer 10 01 02 mentre le «ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose» identificate con codice Cer 19 01 11* sono classificate pericolose attraverso l'asterisco;
   come avvenuto in Umbria, oltre a Fabro anche nella valle del Nestore, ma anche in altre realtà del nostro Paese, negli anni ’80 e ’90, il traffico delle ceneri da impianti a carbone verso destinazioni sparse sul territorio nazionale, anche quando autorizzato, a fini di smaltimento o recupero, ha rappresentato un allarme ambientale di dimensioni tutt'altro che trascurabili tale da indurre, come nel caso esposto, a forti preoccupazioni nella popolazione in ordine alla possibile ricorrenza di un danno ambientale o almeno al rischio di esso dovuto alla ritenuta presenza di materiale pericoloso in rifiuti classificati non pericolosi oppure all'assenza di analisi preventive;
   non è ad oggi possibile stabilire con sufficiente certezza se su tali grandi quantità di cenere depositate negli anni siano state specificatamente condotte analisi per accertarne la sostanziale caratteristica «inerte» delle ceneri leggere, anche in considerazione di un regime autorizzativo semplificato che consente che rifiuti non pericolosi, a determinate condizioni, siano agevolmente reimpiegati a valle di sole denunce di inizio attività;
   la vigente disciplina comunitaria per la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è divenuta particolarmente stringente al fine di garantire più alti standard di sicurezza ambientale –:
   se il Ministro interrogato intenda promuovere un accertamento sulle matrici ambientali della zona descritta in premessa anche attraverso specifiche verifiche e ispezioni da parte del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 197, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di verificare lo stato e la qualità delle matrici naturali interessate con particolare riferimento alla situazione della falda e alla presenza di metalli pesanti;
   se il Ministro interrogato, anche ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f), in tema di specifici flussi di rifiuti con elevato impatto ambientale con specifiche possibilità di recupero, al fine dell'assunzione delle opportune conseguenti iniziative, intenda predisporre una indagine ministeriale, i cui esiti siano resi facilmente consultabili dal pubblico, che, nel compiere una ricognizione degli impianti a carbone chiusi o ancora in esercizio in Italia, individui le regioni, e all'interno di esse le aree ed i singoli impianti destinatari, ove le ceneri di carbone prodotte dagli impianti predetti (sia classificate come rifiuto speciale non pericoloso che come rifiuto speciale pericoloso) siano state conferite sia per essere reimpiegate (in tal caso specificandone anche la tipologia di riutilizzo), che smaltite definitivamente. (4-12953)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 708
4-12953
presentata da
GALLINELLA Filippo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  Gli interroganti riferiscono che nel periodo di tempo compreso tra gli anni 1986- 1990, nel territorio della regione Umbria, rispettivamente nella zona di Fabro Scalo e nella Valle del Nestore, sono stati depositati sul terreno ingenti quantitativi di rifiuti costituiti da ceneri leggere provenienti dagli impianti termoelettrici Enel di La Spezia.
  Tale procedura, nel caso di Fabbro Scalo, avrebbe interessato una depressione avente area di oltre 11 ettari di estensione, che è stata da tempo oggetto di colmatazione mediante la realizzazione di una sopraelevazione di circa 6 metri rispetto al livello originale del terreno. Viene stimato un quantitativo totale di ceneri impiegate che risulterebbe essere pari a circa 1 milione e 300 mila tonnellate.
  Sebbene la normativa italiana a tutela dell'ambiente si sia evoluta in Italia a partire dal 1997 con l'emanazione del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto «decreto Ronchi», ciò non significa che prima di tale data non vi fossero comunque norme e regolamenti che disciplinassero l'ambiente ed in particolare la materia dei rifiuti.
  Come descritto nel testo dell'interrogazione, la normativa allora vigente che regolava i procedimenti descritti era infatti rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e, nel caso di specie, il suo recepimento nell'ordinamento della regione Umbria, ovvero la legge regionale 24 agosto 1987, n. 44.
  Tale normativa stabiliva che le operazioni descritte avvenissero solo dietro rilascio di specifici titoli autorizzatori la cui competenza era posta in carico alla regione Umbria.
  Al fine di verificare la situazione descritta dagli interroganti ed acquisire ulteriori e più precise informazioni, nonché di valutare un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, si fa presente che la competente direzione generale di questo Ministero ha comunque già provveduto ad interessare l'amministrazione regionale competente, il comune di Fabro e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) dell'Umbria. Sulla base degli esiti di tale istruttoria verrà quindi stabilita l'opportunità di verificare anche lo stato di eventuale contaminazione ambientale legato a tali depositi. All'esito di tale accertamento si procederà eventualmente anche ad estendere l'indagine a tutte le regioni italiane e rendere pubblici i risultati ottenuti ai sensi della vigente normativa sull'accesso civico agli atti, delle pubbliche amministrazioni.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

protezione dell'ambiente

rifiuti pericolosi