ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12869

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 608 del 18/04/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/06801
Firmatari
Primo firmatario: DADONE FABIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 18/04/2016
Stato iter:
19/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2016
GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2016

CONCLUSO IL 19/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12869
presentato da
DADONE Fabiana
testo di
Lunedì 18 aprile 2016, seduta n. 608

   DADONE, BRESCIA, DI BENEDETTO, VACCA e LUIGI GALLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica è decisione attualmente rimessa alla volontà delle famiglie o degli alunni maggiorenni, da esprimersi per iscritto all'atto dell'iscrizione nelle scuole pubbliche italiane;
   un recente articolo di stampa ha posto in rilievo i dati del territorio nazionale in ordine al numero di alunni che si avvalgono della cosiddetta «ora di religione», che risulta in forte riduzione, in moltissimi casi si tratta di pochi alunni per classe, in alcuni casi, pur isolati, anche di un unico alunno; in sostanza, l'insegnamento della religione avverrebbe, effettivamente, in «aule semivuote»;
   in epoca di sofferenza del comparto dell'istruzione, di necessità di risparmi, in presenza dei tagli che si sono perpetrati negli anni recenti, a fronte degli accorpamenti delle classi adottati nel caso di riduzione o non raggiungimento del necessario numero di alunni, che ha intaccato, in alcuni casi, anche il diritto alle classi a tempo pieno o al cosiddetto sistema del «modulo», almeno nella scuola elementare, la notizia relativa all'insegnamento della religione colpisce in modo particolare;
   preme agli interroganti segnalare che la disciplina vigente a questo riguardo è data dalla legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica del Concordato modificato nel medesimo anno, e dalla circolare ministeriale 20 dicembre 1985, n. 368, applicativa dell'intesa tra CEI e Ministero dell'istruzione;
   la legge n. 121 del 1985 dispone in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne, elementari, medie e superiori, lasciando alle famiglie la facoltà di avvalersene o meno; è stabilito specificamente che: «avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non deve dar luogo a nessuna forma diretta o indiretta di discriminazione»;
   nella circolare n. 368 viene aggiunto che: «La scelta in ordine all'insegnamento della religione cattolica non deve in alcun modo interferire o condizionare, o costituire comunque criterio per la composizione delle classi»;
   è stata altresì riportata dalla stampa la dichiarazione delle diocesi competenti: «Accorpare le classi per formare gruppi di studenti più numerosi è vietato. Sarebbe considerato discriminatorio»;
   non sembrerebbe trovarsi rispondenza tra la suddetta dichiarazione, il dettato normativo ed il testo della circolare, anche perché, nel caso di specie, non si tratterebbe di accorpare «classi», bensì alunni; la situazione sembrerebbe, al contrario, produrre una discriminazione rispetto all'insegnamento delle altre materie –:
   quale sia l'orientamento del Ministro in ordine ai fatti esposti in premessa e se non ravveda in essi motivi e cause di discriminazione. (4-12869)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 luglio 2016
nell'allegato B della seduta n. 657
4-12869
presentata da
DADONE Fabiana

  Risposta. — Si ricorda preliminarmente che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado è disciplinato dalla legge n. 121 del 1985, di ratifica del Concordato tra Repubblica italiana e la Santa sede, e dai successivi provvedimenti attuativi.
  Ai sensi dell'articolo 310 del decreto legislativo n. 297 del 1994, tuttora vigente, la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore, al momento dell'iscrizione.
  Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica è possibile scegliere tra la partecipazione ad attività didattiche e formative (cosiddetta attività alternativa) o ad attività di studio e di ricerca individuali con l'assistenza di personale docente, oppure, per gli studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, a libera attività di studio e di ricerca individuale senza l'assistenza di personale docente. E comunque possibile anche optare per la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
  Per quanto riguarda il numero degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, si fa presente che, in base ai dati delle rilevazioni integrative che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua annualmente su tutte le istituzioni scolastiche, la percentuale complessiva relativa all'anno scolastico 2014/2015 è stata pari all'87,9 per cento nelle scuole statali, con una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al precedente anno 2013/2014 in cui era dell'88,2 per cento. Se poi tale dato viene riferito agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, non si sono registrati decrementi, essendo stata la percentuale pari all'80,7 per cento sia nel 2013/2014 che nel 2014/2015.
  Se si analizza la situazione a livello territoriale, si registrano addirittura degli incrementi: ad esempio la Liguria è passata dal 64,5 per cento al 65,6 per cento di alunni di scuola secondaria di secondo grado avvalentisi di tale insegnamento, il Friuli Venezia Giulia è passato dal 70,5 per cento al 71,5 per cento; l'Emilia Romagna dal 68,9 per cento al 69,7 per cento.
  Si rappresenta, comunque, che il dato rilevato annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non è disaggregato a livello di singola classe; pertanto, non è possibile ad oggi verificare se e quanti sono i casi segnalati dagli interroganti in merito all'utilizzazione di docenti di religione cattolica per numeri molto limitati di alunni o, in casi estremi, per un solo alunno. Né viene rilevato, parimenti, il numero di alunni, percentualmente molto basso, che in ciascuna classe seguono attività alternative o studio assistito, attività per le quali viene comunque assegnato un docente di ruolo, ove possibile, o un docente con contratto a tempo determinato.
  Tutto ciò posto, si rappresenta che l'ipotesi di accorpare gli alunni in caso di loro esiguità attiene all'organizzazione complessiva delle attività didattiche delle singole istituzioni scolastiche, che deve contemperare, tra l'altro, gli orari di svolgimento dei vari insegnamenti disciplinari e gli orari di servizio dei docenti.
La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricercaStefania Giannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

istruzione pubblica

liberta' di religione

alunno