ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12863

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 608 del 18/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 18/04/2016
Stato iter:
27/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/06/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/06/2016

CONCLUSO IL 27/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12863
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Lunedì 18 aprile 2016, seduta n. 608

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 35, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, ha come intestazione: «misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene»;
   l'articolo 35, comma 1, del citato decreto-legge prevede che: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica»;
   il Presidente del Consiglio dei ministri ha predisposto uno schema di decreto che è stato redatto sulla scorta delle previsioni di legge sopra riportate e conseguentemente all'esito dell'analisi istruttoria compiuta dai competenti Uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; in particolare, per quanto riguarda l'articolo 5, si individuano gli impianti di incenerimento da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani ed assimilati;
   nella seduta del 4 febbraio 2016 è stato espresso il parere rep.15/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano sul suddetto schema di decreto;
   una nuova stesura dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri redatto dalla direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del suddetto Ministero, tiene conto delle proposte emendative avanzate dalle regioni e province autonome, è stato sottoposto alla valutazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota Prot. 2829/RIN del 24 febbraio 2016;
   l'articolo 5 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predispone la necessità di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica delle misure di pianificazione contenute nello schema di decreto;
   sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati inseriti documenti relativi alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS avviata in data 16 marzo 2016;
   tra questi c’è il rapporto preliminare sul programma recante: «individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili» di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi ai sensi dell'articolo 35 comma 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164 (verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
   il rapporto preliminare per quanto riguarda l'attuazione dello schema di decreto ovvero per quanto attiene alla localizzazione dei nuovi impianti, tra le altre cose, riporta: A) che, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rimane incardinato in capo alle regioni il compito di declinare ulteriormente a livello territoriale, in tutte le loro specificazioni localizzative e operative, le scelte strategiche che il legislatore nazionale ha effettuato nell'articolo 35 comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta, come sopradetto, solo un primo strumento di attuazione operativa; B) che la concreta realizzazione delle nuove infrastrutture di incenerimento sarà pertanto il risultato delle attività di verifica e coordinamento a livello regionale, provinciale e locale svolte dalle regioni competenti in sede di aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti e sarà soggetta alle ulteriori, puntuali, valutazioni ambientali di cui alla parte II del decreto legislativo n. 52 del 2006, C) che la natura programmatoria delle disposizioni dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri costituisce il quadro di riferimento per i piani regionali di gestione dei rifiuti e dei relativi adeguamenti ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente agli interventi di infrastrutturazione di impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati; D) che l'ubicazione puntuale dell'impiantistica e delle infrastrutture ad essa connessa è dunque formulata esclusivamente in ambito regionale ed è demandata alle singole regioni oggetto di intervento, attraverso l'attuazione dei relativi strumenti programmatori e di pianificazione, ovvero mediante le procedure tecniche ed amministrative necessarie per l'autorizzazione di tali interventi –:
   quali iniziative di competenza a normativa vigente siano da attendersi nel caso in cui le regioni ovvero gli enti locali non si adoperino alla realizzazione delle nuove infrastrutture di incenerimento individuate dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014. (4-12863)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 27 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 642
4-12863
presentata da
MANNINO Claudia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alla realizzazione di impianti di incenerimento ex articolo 35 del disegno di legge n. 133 del 2014, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, si fa presente che la finalità del decreto in questione è quella di ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica (calcolato ad una percentuale massima del 10 per cento) e di sfruttare al meglio la rete impiantistica nazionale già esistente, delineando una potenziale linea strategica nazionale di medio lungo termine sulla gestione dei rifiuti per gli anni avvenire, in ottemperanza all'obiettivo di ottimizzazione della rete infrastrutturale dedicata al recupero energetico su scala nazionale previsto nell'ambito del «pacchetto economia circolare», presentato il 2 dicembre 2015 e in fase di consultazione.
  Anche al fine di tenere conto delle azioni volte alla riconversione di tali impianti preliminari, sono state previste specifiche disposizioni (articolo 6 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) che consentono di definire e aggiornare con cadenza annuale, anche su richiesta delle regioni interessate, il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale.
  Con particolare riferimento alla strategia nazionale delineata dalle disposizioni dei decreti attuativi dello «Sblocca Italia», si rappresenta, inoltre, che il Ministro dell'ambiente ha accolto la richiesta della Conferenza Stato-regioni di istituire un comitato, presso la Conferenza stessa, per la gestione integrata ed efficiente del ciclo dei rifiuti.
  Tale comitato avrà funzioni istruttorie, di raccordo e di coordinamento e concorrerà ad ottimizzare l'efficacia del sistema integrato di gestione dei rifiuti e assicurerà il monitoraggio e il coordinamento a livello nazionale per l'attuazione delle politiche di gestione dei rifiuti.
  Si ritiene pertanto che le disposizioni introdotte dall'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, finalizzate a garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza della gestione dei rifiuti, oltre a dare piena attuazione a quanto previsto dal legislatore nazionale, rappresentino altresì una concreta attuazione della normativa europea in tema di gestione degli stessi, perfettamente coerente con i criteri stabiliti nell'articolo 4 della direttiva quadro.
  Si fa presente, altresì, che lo schema di decreto in questione, anche in ottemperanza alle richieste formulate dalle regioni, è attualmente oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, secondo la disciplina di cui all'articolo 12 del Testo unico ambientale.
  Tale normativa prevede la conclusione del relativo procedimento entro 90 giorni dall'acquisizione dell'istanza di assoggettabilità da parte dell'autorità competente avvenuta in data 17 marzo 2016.
  Tanto premesso, occorre comunque evidenziare che, così come stabilito dal Testo unico ambientale, rimane incardinata in capo alle regioni l'attuazione e la concreta implementazione sul territorio delle scelte strategiche che il legislatore nazionale ha affidato al Governo con l'articolo 35, comma 1, del cosiddetto «Sblocca Italia».
  Pertanto, le amministrazioni territoriali (regioni, province e comuni) sono le autorità competenti anche a rilasciare le necessarie autorizzazioni per la realizzazione e gestione degli impianti suddetti.
  Il ruolo strategico degli enti territoriali, dunque, viene solamente orientato dai contenuti programmatici generali di livello nazionale che dovrà recare il decreto attuativo della citata disposizione legislativa.
  Per quanto attiene allo specifico contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si evidenzia inoltre che lo stesso, nel determinare il fabbisogno residuo di incenerimento, ottempera rigorosamente alle vigenti previsioni di legge, individuando puntualmente la capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati e, conseguentemente, quantificando il fabbisogno residuo di incenerimento nazionale da soddisfare e la successiva ripartizione della capacità impiantistica necessaria, per macroaree e per regioni, nel rispetto degli obiettivi di legge di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale.
  Per quanto concerne la pianificazione regionale, si evidenzia che, in ogni caso, l'individuazione del fabbisogno nazionale di incenerimento è stata effettuata tenendo in specifica considerazione ogni singola pianificazione regionale vigente, nonché tutti i dati aggiornati specificamente forniti dalle regioni nel corso delle riunioni a livello tecnico e politico della conferenza Stato-regioni, in ordine agli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti in termini quantitativi, agli obiettivi di raccolta differenziata più ambiziosi rispetto all'obiettivo minimo di legge del 65 per cento alle attuali forme di gestione dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, nonché gli aggiornamenti delle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 5 del citato articolo 35, da parte delle autorità competenti.
  Si evidenzia inoltre, che l'individuazione della capacità attuale di trattamento degli impianti di incenerimento, di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati è stata effettuata anche sulla scorta dei dati ISPRA e FederAmbiente, nonché, come detto, dei dati forniti dalle stesse regioni e province autonome.
  Com’è noto, infatti, l'ISPRA ogni anno pubblica il proprio rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani e, con cadenza pluriennale, quello relativo ai rifiuti speciali. Tali rapporti contengono gli opportuni riferimenti ai dati relativi al flusso dei rifiuti, cartografia con l'indicazione dell'ubicazione di tali impianti su scala nazionale, e dei dati economici. Inoltre, si rappresenta che ogni pianificazione regionale in materia contiene il dettaglio di tali informazioni calate sul proprio contesto di riferimento.
  Tale attività ricognitiva e di approfondimento ha portato all'acquisizione puntuale dei dati riferiti a tutta l'impiantistica di incenerimento in esercizio presente sul territorio nazionale e a quella autorizzata, ma non in esercizio.
  Pertanto, attesa la competenza degli enti territoriali in tale ambito, il Ministero dell'ambiente può solo svolgere una funzione di raccordo di tutte le informazioni già disponibili e pubblicate.
  Ferma restando l'attuazione dell'articolo 35 nei termini sopra indicati, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, il Ministero dell'ambiente valuterà anche il potenziamento di tutti gli strumenti necessari finalizzati a rafforzare, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, il sistema di gestione dei rifiuti, nell'ambito dell'istituendo Comitato.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio e di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

incenerimento dei rifiuti

violazione del diritto comunitario

applicazione del diritto comunitario