ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12860

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 608 del 18/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'ALIA GIANPIERO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 15/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 19/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12860
presentato da
D'ALIA Gianpiero
testo presentato
Lunedì 18 aprile 2016
modificato
Martedì 19 aprile 2016, seduta n. 609

   D'ALIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di riscossione delle entrate proprie, come modificato dalla legge n. 244 del 2007, elenca i soggetti abilitati a svolgere le attività di accertamento e riscossione:
    1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
    2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
    3) le società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    4) le società miste, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, dello stesso decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2), a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
   citato articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è norma speciale che disciplina un particolare servizio pubblico, e in quanto tale contiene disposizioni più stringenti e particolari rispetto alla norma generale dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
   ne consegue che le società miste a capitale pubblico-privato devono necessariamente o trasformarsi a capitale interamente pubblico o provvedere all'adeguamento previsto dalla nuova normativa ossia iscriversi all'albo, anche a nome proprio, rispettare la disciplina ed i principi comunitari per la scelta dei soggetti privati che deve avvenire tra i soggetti iscritti all'albo suddetto e osservare l'esperimento di una «procedura ad evidenza pubblica» per l'affidamento del servizio;
   tali prescrizioni non appaiono rispettate da Parma Gestione Entrate spa: si tratta infatti di una società a capitale misto pubblico-privato con un capitale sociale di soli 300.000 euro; né può avere rilievo, ad avviso dell'interrogante, il fatto che il socio privato di minoranza ICA Imposte comunali e affini srl, con sede a La Spezia, sia iscritto all'albo dei riscossori;
   inoltre, avendo un capitale sociale di soli euro 300.000, Parma Gestione Entrate spa, non dispone nemmeno dei requisiti finanziari per esercitare la sua attività; l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 40 del 2010 prevede infatti che nei comuni tra 100.000 e 200.00.0 abitanti (Parma ha 190.000 abitanti), il capitale della società di riscossione debba essere di almeno 5 milioni di euro interamente versati;
   tale situazione di dubbia legittimità è stata di fatto riconosciuta in un documento giudiziario firmato dallo stesso rappresentante legale pro tempore nella veste presidente del consiglio di amministrazione di Parma Gestione Entrate spa, ing. Enrico Tosi, il quale ha affermato testualmente che: «il caso specie, società mista, come noto, è oggi disciplinato dal comma 5 lettera b) n. 4. Ad oggi, pertanto, la disciplina di riferimento prevede che la stessa sia comunque iscritta all'Albo di cui al successivo articolo 53 decreto legislativo n. 446 del 1997»;
   pertanto, Parma Gestione Entrate spa, non appare all'interrogante avere i requisiti e le condizioni di legge per essere soggetto legittimato alla riscossione delle entrate patrimoniali ed alla conseguente adozione di ingiunzioni fiscali;
    nonostante la dubbia possibilità di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e la apparente mancanza dei requisiti di solvibilità di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 40 del 2010, Parma Gestione Entrate spa risulta iscritta all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi a far tempo dal 6 novembre 2015;
    in una conferenza stampa in municipio l'assessore Marco Ferretti, il presidente di PGE Enrico Tosi e l'amministratore delegato Oscar Giannoni, hanno dichiarato: «Abbiamo indetto questa conferenza è, ha esordito l'assessore è, per dissipare i dubbi dei cittadini. L'iscrizione all'albo ministeriale non è altro che una conferma dei requisiti societari di idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa che saranno soggetti a verifica annuale da parte del Ministero –:
   per quali motivi e in base a quale autorizzazione Parma Gestione Entrate spa, pur non rispettando, a quanto risulta all'interrogante, i requisiti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 40 del 2010, sia abilitata ad esercitare la riscossione delle entrate proprie del comune di Parma. (4-12860)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

stato d'emergenza