ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12839

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 607 del 13/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 13/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 13/04/2016
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 13/04/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 13/04/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 13/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 13/04/2016
Stato iter:
28/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2016

CONCLUSO IL 28/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12839
presentato da
MAESTRI Andrea
testo di
Mercoledì 13 aprile 2016, seduta n. 607

   ANDREA MAESTRI, CIVATI, BRIGNONE, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime è stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nel 2008 (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva la preferenza accordata al concessionario uscente (articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, modificato dal decreto-legge n. 400 del 1993);
   la legislazione italiana è quindi intervenuta con l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 1994 (convertito dalla legge n. 25 del 2010), abrogando l'articolo 37 del codice della navigazione nella parte inerente il «diritto di insistenza», disponendo la proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015;
   in seguito, con l'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo Stato ha trasferito alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
   la Commissione europea, con la messa in mora complementare 2010/2734, ha evidenziato ulteriori profili di illegittimità della normativa italiana. In seguito ai suddetti ulteriori rilievi, con l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) è stato abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1993 (convertito dalla legge n. 494 del 1993), il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata. L'articolo 11 della medesima legge ha inoltre delegato il Governo ad emanare, teoricamente entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime;
   a seguito di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012;
   successivamente, la legge n. 221 del 2012 ha prorogato la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2020;
   in seguito, in base al comma 732 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), il termine per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime è stato da ultimo prorogato al 15 ottobre 2014. Tale riordino non risulta peraltro al momento ancora attuato;
   il comma 9-septiesdecies dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2015 (convertito dalla legge n. 125 del 2015) demanda alle regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta deve essere poi inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei 120 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 (Delimitazione di zone del demanio marittimo) e 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo) del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi. Tale procedimento è propedeutico alta revisione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, previsto dall'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) il cui termine, come già detto, risulta scaduto il 15 ottobre 2014;
   la necessità di una nuova normativa, nasce dalla direttiva dell'Unione europea 2006/123/CE, conosciuta come «direttiva Bolkestein», che l'Italia ha recepito con il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010. La direttiva si concentra sui servizi del mercato unico europeo e prevede, per quanto riguarda in particolare le attività dei bagnanti, la possibilità a tutti gli operatori anche di altri Paesi dell'Unione europea di partecipare ai bandi pubblici per l'assegnazione delle concessioni demaniali;
   la «direttiva Bolkestein» è stata accusata di causare del dumping sociale fomentando una corsa al ribasso per quanto riguarda le tutele sociali, i diritti dei lavoratori e gli stipendi. La Commissione europea, al contrario, sostiene che l'apertura alla libera concorrenza permetta di garantire una migliore qualità dei servizi e prezzi più convenienti. In Italia, invece, gli oppositori della «Bolkestein» avvertono che la sua applicazione segnerebbe la fine del made in Italy perché le spiagge italiane finirebbero gestite da multinazionali straniere;
   a complicare ulteriormente la situazione, si attende anche il responso della Corte di giustizia europea che, interpellata dal Tar Sardegna e dal Tar Lombardia per verificare l'automatismo della proroga al 31 dicembre 2020 con la compatibilità con il diritto comunitario, in caso di bocciatura annullerà la scadenza del 31 dicembre 2020 delle concessioni, portandole a quella precedente del 31 dicembre 2015;
   la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 25 marzo 2015, ha approvato un documento sulla revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime (12/22/CR09/C5). La posizione è stata consegnata al Governo nel corso della Conferenza Stato-regioni dello stesso giorno;
   il documento riconosce che la necessità di adeguare il quadro normativo italiano in materia di demanio marittimo ai principi comunitari in materia di trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi è un'esigenza indifferibile – anche in riferimento al vuoto normativo che una pronuncia negativa delle Corte di giustizia potrebbe comportare – e può costituire l'occasione per riformare ed aggiornare l'intera materia,  con ciò venendo anche incontro alle richieste delle varie categorie economiche che operano sul demanio marittimo;
   il documento, inoltre contiene una serie di richieste, tra le quali:
    la convocazione urgente di un tavolo di confronto con il Governo e gli enti locali richiesto dalla Conferenza Stato-regioni del 22 gennaio 2015, per favorire per il futuro una migliore sinergia tra le diverse Istituzioni che hanno il compito di gestire questa materia così strategica per il Paese;
    chiarezza con la Commissione europea sulla possibilità di un regime transitorio delle attuali concessioni demaniali marittime, così come già accaduto in altri Paesi dell'Unione dove le concessioni demaniali marittime sono state prolungate di 75, 50 o 30 anni, a seconda della tipologia (Spagna), oppure che sono state mantenute forme di preferenza in favore del concessionario uscente (Portogallo);
    che sia confermata la possibilità di attivare un «doppio binario» che distingua le concessioni attualmente in vigore da quelle nuove, con una proroga di lunga durata per le prime, anche attraverso investimenti e procedure di evidenza pubblica subito applicati per le seconde;
   con netto ritardo, il Governo sta predisponendo un disegno di legge quadro di riforma in materia di demanio marittimo che dovrebbe produrre un quadro normativo di chiarezza, basato su equità e sostenibilità per un settore strategico dell'economia e del presidio del territorio quale quello del turismo balneare. Tale legge dovrà rispondere alle esigenze di adeguamento ai principi comunitari in materia di trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi e, al contempo, consentire di aggiornare e superare il precario quadro esistente, raccogliendo le istanze degli enti territoriali e delle categorie economiche che operano sul demanio marittimo;
   contestualmente, il Governo ha avviato un percorso di negoziazione con la Commissione europea per applicare al tema delle concessioni demaniali balneari il criterio del «doppio binario»: un congruo periodo di proroga rispetto alla scadenza del 2020 agli operatori già titolari di concessioni demaniali e l'avvio di bandi di gara per l'assegnazione degli spazi ancora concedibili. Stime preliminari sulle spiagge libere e occupabili (dati che escludono le aree naturalistiche protette, le basi militari e quanto non assegnabile in concessione) restituiscono una consistenza pari a circa il 30 per cento del demanio marittimo a disposizione di assegnazione attraverso bando di gara, una percentuale, secondo la Conferenza delle regioni e delle province autonome, non residuale e di conseguenza adeguata per assicurare l'applicabilità del criterio del «doppio binario»;
   di conseguenza, la strategia del «doppio binario» proposta dal Governo e sostenuta anche dal documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome consentirebbe di rispondere alle richieste della Commissione europea tutelando, al contempo, il modello dell'impresa balneare italiana e la capacità di investimenti, innovazione, tutela del territorio e controllo della cementificazione delle spiagge che è stato realizzato negli anni;
   ad avviso degli interroganti è indiscutibile che il provvedimento di riforma in materia di demanio marittimo dovrà contenere regole chiare rispetto al libero accesso alle spiagge, al controllo sul corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarichi di reflui a mare, al rispetto delle delimitazioni concessorie, ai limiti sulla cementificazione delle spiagge, definendo precise sanzioni rispetto alle violazioni –:
   se il Governo non ritenga opportuno convocare in tempi brevi il tavolo di confronto con gli enti locali richiesto dalla Conferenza Stato-regioni il 22 gennaio 2015, al fine di varare le nuove norme di riordino del demanio marittimo;
   se intenda fornire elementi sugli sviluppi del percorso di negoziazione avviato con la Commissione europea volto a tutelare e valorizzare la filiera del turismo balneare italiano e, in caso di «bocciatura» della Corte di giustizia europea sulla data di proroga delle concessione demaniali marittime al 31 dicembre 2020, come intenda agire affinché dalla Commissione europea sia concessa anche all'Italia la proroga richiesta, così come già accaduto per altri Paesi dell'Unione. (4-12839)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 28 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 710
4-12839
presentata da
MAESTRI Andrea

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, inerente il riordino delle concessioni demaniali marittime, sulla base degli elementi acquisiti dalla apposita direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  È d'obbligo, innanzitutto, evidenziare che la questione in argomento non rientra tra le materie di diretta competenza di questo Ministero. Tuttavia, con riferimento ad alcuni aspetti di carattere generale inerenti la disciplina del demanio marittimo, la direzione generale per la protezione della natura e del mare (PNM) del Ministero dell'ambiente ha visto un proprio coinvolgimento.
  In particolare, la suddetta direzione generale ha partecipato, limitatamente alle proprie competenze, alle attività inerenti l'applicazione del comma 9-septiesdecies dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015 (convertito con legge n. 125 del 6 agosto 2015), che demanda alle regioni la possibilità di una ricognizione delle fasce costiere finalizzata ad una proposta organica di revisione delle zone di demanio marittimo.
  In tale contesto, in data 13 aprile 2016, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è tenuta una riunione di coordinamento tra i rappresentanti del suddetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (direzione generale PNM), dell'agenzia del demanio direzione centrale e del comando generale delle capitanerie di porto.
  Nel corso di tale riunione si è stabilito di procedere ad una preliminare e congiunta disamina degli aspetti operativi tecnici e giuridici emersi dalla lettura condivisa della normativa sopra citata, ravvisando, nel contempo, la necessità di impartire indirizzi operativi alle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di delimitazione e sdemanializzazione, previsti dagli articoli 32 e 35 cod. nav. nell'ambito delle proposte di revisione organica delle coste e del demanio.
  A fronte di ciò, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto, per gli aspetti di competenza, ad emanare due circolari esplicative a beneficio delle regioni costiere e delle direzioni marittime, con le quali sono state fornite delle linee di indirizzo operative ed interpretative della normativa summenzionata.
  La direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente, deputata alla tutela degli ambienti marini e costieri, nonché alla prevenzione di eventuali impatti di attività antropiche sugli ecosistemi presenti in tali ambienti, a sua volta, ha definito e trasmesso alle altre amministrazioni competenti specifici indirizzi operativi con particolare riferimento alle zone sottoposte a regime di protezione di rango nazionale, comunitario e internazionale ricadenti sul demanio marittimo, quali ad esempio Aree Marine protette, parchi nazionali, siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, zone speciali di conservazione e le aree Ramsar.
  Quanto sopra al fine di evitare che larghe porzioni di territorio marino costiero vengano estromesse da una disciplina di gestione del territorio più rigida in termini di tutela ambientale.
  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Corte di giustizia CE

terreno demaniale

parita' di trattamento