ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12835

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 607 del 13/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 13/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/04/2016
Stato iter:
19/04/2016
Fasi iter:

RITIRATO IL 19/04/2016

CONCLUSO IL 19/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12835
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo di
Mercoledì 13 aprile 2016, seduta n. 607

   GIGLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   numerosi medici ex condotti hanno chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri con vari atti, in ultimo nel mese di aprile 2014, di procedere all'ottemperanza delle sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio — I sezione bis — n. 649 del 1994 e del Consiglio di Stato — IV sezione — n. 2537 del 2004;
   con tali pronunce è stato disposto l'annullamento dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 28 novembre 1990, recante «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 6, decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68», nella parte in cui era stato previsto il congelamento del trattamento economico della categoria e la esclusione dal percepimento delle indennità previste per il restante personale medico e questo in violazione del principio della perequazione retributiva, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;
   in seguito alle suddette decisioni, si sarebbe dovuta effettuare una immediata azione di ripristino con l'introduzione di una normativa economica in favore della categoria, mediante la quale dovevano essere riconosciuti, per i dovuti periodi, un incremento del 50 per cento della retribuzione base, che ammontava a lire 8.640.000 annue lorde, ed inoltre il diritto al percepimento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetta RIA) e di altre indennità spettanti;
   nonostante questo, le sentenze non sono state ottemperate per il periodo contrattuale previsto, per cui le retribuzioni della categoria non sono mai state rideterminate in misura adeguata, con notevole pregiudizio economico per gli interessati, il cui credito complessivo in essere è oltremodo rilevante e, maggiorato di interessi e rivalutazioni dal 1988 ad oggi, costituirà un gravoso onere di pagamento da parte dello Stato;
   si ritiene che, alla luce di quanto esposto, dovrebbe essere interesse dell'amministrazione pubblica definire, entro breve, ogni relativa pendenza, provando magari a percorrere una via transattiva che riduca gli importi a carico dello Stato, stabiliti nelle sentenze citate;
   è da sottolineare, inoltre, che nel corso dell’iter della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), in 5a Commissione permanente (programmazione economica e bilancio) del Senato della Repubblica, è stato accolto dal Governo — nella persona del Vice Ministro Morando — un ordine del giorno su tale tema;
   tale ordine del giorno impegnava il Governo «ad assumere iniziative in ordine al pagamento delle somme dalle sentenze definitive stabilite in favore degli aventi diritto, a valutare la definizione di ogni pendenza anche attraverso una soluzione transattiva di quanto sopra esposto, consentendo in tal modo un notevole risparmio di spesa per la pubblica amministrazione, che diversamente sarà giudiziariamente costretta a soggiacere ad oneri ulteriori molto pesanti in termini di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni sofferti dagli appartenenti alla categoria nonché ad assumere iniziative volte alla rideterminazione con effetto retroattivo della intera disciplina contrattuale che ha disciplinato a far tempo dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 l'inquadramento economico del personale medico ex condotto, in ottemperanza delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I bis, n. 640 del 1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2537 del 2004 ed in conformità al principio della perequazione retributiva in esse sancito, con ogni conseguenziale determinazione ed adempimento anche in ordine al pagamento delle maggiori somme derivanti dalla esecuzione delle predette sentenze definitive a favore degli aventi diritto»;
   in seguito all'approvazione del citato ordine del giorno, avvenuta nel mese di novembre 2015, non risultano ancora adottati atti di ottemperanza del Governo agli impegni assunti durante i lavori della 5a Commissione;
   tale situazione necessita di una soluzione chiara, concreta e definitiva –:
   quali orientamenti i Ministri interrogati intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziative di competenza intendano intraprendere per porre rimedio alla questione dei medici ex condotti, anche al fine di evitare aggravi di spesa al bilancio dello Stato, derivanti da ulteriori rivalutazioni giudiziarie. (4-12835)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

professione sanitaria