ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12834

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 607 del 13/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: MARGUERETTAZ RUDI FRANCO
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 13/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 13/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 05/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12834
presentato da
MARGUERETTAZ Rudi Franco
testo di
Mercoledì 13 aprile 2016, seduta n. 607

   MARGUERETTAZ. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il 9 luglio 2015 la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, la legge di riforma del sistema nazionale di istruzione;
   la legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare, prevede per l'anno scolastico 2015/2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;
   tale piano di assunzioni si rivolge ai vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico, bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 ed a coloro che sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   nel piano di assunzioni, pertanto, non è incluso il personale educativo delle istituzioni educative (convitti e educandati), rientrante nella classe di concorso L030 (III), pedagogia e didattiche speciali dell'insegnamento, ordine di scuola PPPP (personale educativo);
   ai sensi dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il personale dei convitti è equiparato al personale docente delle scuole primarie, sia per quanto attiene allo status giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico;
   la Corte dei conti – sezione di controllo – 12 novembre 1992, n. 58, dichiara che l'attività svolta dal personale educativo «(...) è da qualificare come insegnamento ed è ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria» pronunciandosi sulla «equiparazione di “status” tra istitutori ed insegnanti elementari prevista dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974»;
   l'articolo 398, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dichiara che «i ruoli del personale docente sono provinciali» e che «sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari»;
   non è pertanto giustificata la disparità di trattamento riservata dalla legge, che ha totalmente messo da parte un'intera categoria, che annovera al suo interno circa 2.000 docenti in tutta Italia;
   il CCNL comparto scuola, del marzo 2013, ex articolo 25, commi 1 e 2, Capo IV – docenti, dichiara che «Il personale docente ad educativo (...), è collocato nella distinta area professionale del personale docente» e che in tale area rientra anche il «personale educativo dei convitti e degli educandati femminili»;
   il Consiglio di Stato (sezione sesta), con ordinanza n. 01084/2014 R.G. Prov. Caut. – n. 01226/2014 Reg. Ric., e il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 07721/2014 Reg. Prov. Coll. – n. 11618/2013 Reg. Ric., hanno confermato che anche il personale educativo può partecipare ai bandi per l'ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno, diversamente da quanto disposto dal decreto ministeriale n. 706 del 2013 (e rinvio al decreto ministeriale 30 settembre 2011), affermando la mera equipollenza tra abilitati ai posti di personale educativo e abilitati all'insegnamento nella scuola primaria; viene, inoltre, nuovamente confermato che l'abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative (ottenuta con il concorso per titoli ed esami del 2000), (...) è da considerarsi equipollente all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria;
   nonostante quanto su scritto, il personale educativo non può ancora accedere al sistema informativo denominato «Istanza On Line» per inserire eventuali titoli professionali conseguiti nel corso degli anni, non può inoltrare domanda di trasferimento telematicamente ma deve predisporre ed inoltrare domanda cartacea con il vincolo di indicare solamente tre province, non può iscriversi telematicamente ai corsi professionali riservati ai docenti e, non ultimo, se nominato animatore digitale dal collegio dei docenti del convitto o educandato con scuole annesse dove presta servizio, non può nemmeno iscriversi ai relativi corsi di formazione appositamente predisposti dagli uffici scolastici regionali;
   al personale educativo è stato negato il bonus di euro 500,00 per la formazione che la normativa prevede sia obbligatoria anche per questa classe di concorso;
   l'ultimo concorso pubblico a posti nelle istituzioni educative è stato bandito nel 2000 –:
   se il Ministro sia a conoscenza dell'esclusione dei sopraccitati educatori dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e dei motivi per i quali siano stati esclusi dal beneficio aggiuntivo della premialità;
   se il Ministro non ritenga opportuno assumere ogni iniziativa di competenza per l'interpretazione della legge «Buona Scuola», in modo da risolvere questa problematica e tutelare tale categoria professionale, per valorizzarne il ruolo e per permettere l'inserimento in ruolo di coloro che risultano ad oggi iscritti nelle diverse graduatorie ad esaurimento e di istituto. (4-12834)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

qualificazione professionale

impiegato dei servizi pubblici

insegnante