ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12820

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 607 del 13/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 13/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12820
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Mercoledì 13 aprile 2016, seduta n. 607

   RAMPELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   nella seduta dell'11 dicembre 2015 il Consiglio nazionale forense (CNF) ha adottato il regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza, in vigore dal 1o gennaio 2016 e pubblicato sul sito istituzionale il 12 febbraio 2016, con cui per la prima volta nella storia dell'Istituzione si deliberava il pagamento di «gettoni di presenza» forfetariamente determinati in novantamila euro a beneficio del presidente, cinquantamila euro per il vicepresidente, settantamila euro a favore del consigliere segretario e cinquantamila euro per il tesoriere, nonché nella misura di seicentocinquanta euro, oltre accessori di legge, in favore di ciascun consigliere nazionale per ogni seduta amministrativa e/o giurisdizionale;
   tale regolamento desta forti perplessità, in virtù delle norme contenute nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina funzioni e prerogative dei CNF;
   ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge, «il CNF e gli Ordini circondariali [...] sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza dei Ministero della giustizia», e in base all'articolo 35, «il CNF adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali»;
   dal combinato disposto delle norme sopra richiamate deriva che il CNF gode di una potestà regolamentare limitata, in forza della quale può adottare regolamenti interni solo per disciplinare il proprio funzionamento interno, al fine di garantire il pieno ed efficace espletamento delle funzioni dell'ente stesso, potendo in tale ottica decidere in ordine alle spese e potendo disporre di entrate autonome;
   il CNF può, dunque, adottare regolamenti per disciplinare e garantire il suo pieno e corretto funzionamento, e in tal senso, del tutto leciti appaiono i «rimborsi spese», id est dotazioni finanziarie messe a disposizione dall'ente al fine di consentire ai consiglieri nazionali e ai componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio di esercitare le attività connesse allo svolgimento dell'incarico, partecipando attivamente alle attività del Consiglio stesso, seppure appaia il quantum del rimborso, esageratamente lauto e generoso;
   di assai dubbia liceità, invece, appare il «gettone di presenza», in quanto esso si qualifica secondo l'interrogante come indennità di funzione, destinato a garantire un'utilità reddituale a chi lo percepisce, capace di compensare la deminutio che i redditi dei consiglieri nazionali e dei componenti l'Ufficio di Presidenza dei CNF presumibilmente subiscono a causa dell'attività da essi ivi svolta, in virtù di una carica da sempre squisitamente onorifica ed autonomamente premiante;
   il «gettone di presenza» non nulla a che vedere con il funzionamento interno del CNF che, evidentemente, può funzionare anche laddove i consiglieri subiscano un eventuale decremento dei propri redditi, in ragione dell'attività consiliare prestata;
   appare doveroso evidenziare che l'introduzione dei «gettoni di presenza» – peraltro effettuata a consiliatura in corso e con efficacia immediata – svilisce la funzione onorifica che l'impegno individuale nelle istituzioni forensi da sempre ha e deve mantenere, e che la forzatura operata dal CNF potrebbe aprire la strada ad analoghe decisioni da adottare dai Consigli dell'Ordine in sede locale; alla luce del quadro normativo e delle considerazioni esposte i «gettoni di presenza» sopra indicati, in quanto per nulla funzionali al funzionamento del CNF, appaiono all'interrogante ex se di dubbia legittimità, non ultimo in considerazione del fatto che nel prevedere tali utilità per i propri consiglieri e componenti l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio ne ha determinato l'ammontare in assenza di un valido parametro di riferimento;
   il 16 dicembre 2015, in occasione dell'Agorà degli Ordini forensi, il Presidente del CNF Andrea Mascherin ha annunciato che il CNF stesso aveva deciso di diventare «editore di un giornale quotidiano, nazionale, che si chiamerà IL DUBBIO, e di un sito internet e di una web tv [...]. Giornale, sito e web tv saranno l'espressione delle idee dell'Avvocatura italiana, della sua cultura, dei suoi valori. IL DUBBIO sarà un giornale d'informazione, completo, che si occuperà di politica e di giustizia, di esteri, di cronaca, di cultura e di spettacoli»; il CNF è un soggetto istituzionale, con sede presso il Ministero della giustizia, e desta all'interrogante non poche perplessità il fatto che un soggetto di tale natura abbia un suo organo di stampa, e che al fine di realizzare detta iniziativa editoriale il CNF abbia all'uopo costituito, attraverso la sua Fondazione Avvocatura Italiana – F.A.I., una società di capitali («Edizioni Diritto e Ragione s.r.l.») con sede legale in Bolzano, e che sia nella fondazione che nella società editoriale sono previsti compensi per compensi per gli amministratori;
   il CNF è un ente pubblico economico, e non è chiaro come abbia potuto costituire una società di capitali;
   l'iniziativa editoriale del CNF non è secondo l'interrogante in alcun modo compresa tra le prerogative che la legge attribuisce allo stesso, posto che dà all'ente solo la facoltà di curare «mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura», senza fare alcun accenno all'informazione generalista;
   inoltre, la legge n. 416 del 1931 sull'editoria, all'articolo 1, comma 13, stabilisce che «gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali i giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società»;
   nel bilancio di previsione per l'anno 2016, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 10 dicembre 2015, si legge: «il bilancio si chiude con un disavanzo di amministrazione di 1.599.100 euro, dovuto a un incremento delle uscite di natura eccezionale, legate al progetto editoriale in corso di attuazione, dato che si è dovuto dotare la FAI dei relativi importi necessari»;
   in un momento storico di enorme difficoltà, non solo economica, che gli avvocati italiani stanno vivendo, e che purtroppo costringe molti di loro a cancellarsi dall'albo, questa previsione di spesa appare paradossale, quasi surreale;
   quelle stesse risorse economiche destinate ai «gettoni di presenza» e al quotidiano potrebbero essere destinate ai giovani avvocati, alle donne avvocate, al sostegno degli avvocati che attraversano un momento di difficoltà, essere utilizzate in nuovi ambiti di intervento e operatività per la professione forense, o avrebbero potuto, ad esempio, essere utilizzate per sostenere gli avvocati nel passaggio dal processo, cartaceo al processo telematico, visto che ogni professionista è stato costretto a dotarsi di apparecchiature e programmi che ha dovuto acquistare a sue spese;
   le predette iniziative assunte dal CNF determinano secondo l'interrogante serio nocumento all'Avvocatura italiana, sia di natura economica che sul piano dell'immagine e del decoro della professione forense, oltre a dare luogo a situazioni che appaiono in contrasto con la legge;
   la sorprendente mutazione della carica elettiva di consigliere nazionale da impegno gratuito a lavoro retribuito, la trasformazione di dubbia legittimità del CNF da rigoroso e imparziale giudice degli avvocati ad impresa editoriale, utilizzo secondo l'interrogante incauto dei beni non propri e del denaro degli avvocati, nonché la straordinaria onerosità delle nuove spese, paiono eticamente assai opinabili e di incerta legittimità tanto da arrecare discredito all'intero Ordine forense, con danno irreversibile alla già fragile unità dell'Avvocatura –:
   se sia informato dei fatti esposti in premessa, e se non ritenga di intervenire, nella sua qualità di organo vigilante sulla professione ex articolo 24, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
   quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di attuare un sistema che tuteli gli avvocati italiani restituendo loro dignità e rendendoli nuovamente competitivi. (4-12820)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

partecipazione

risorsa economica

ente pubblico