ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12780

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 604 del 08/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: CATANIA MARIO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 08/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 08/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 08/04/2016
Stato iter:
23/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/11/2016

CONCLUSO IL 23/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12780
presentato da
CATANIA Mario
testo di
Venerdì 8 aprile 2016, seduta n. 604

   CATANIA e CIVATI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 239) è stata introdotta e approvata dal Parlamento su proposta del Governo, a seguito dell'iniziativa referendaria promossa da 10 regioni, una modifica all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che introduce una disposizione tesa a prorogare «per la durata di vita utile del giacimento» le concessioni per la coltivazione offshore degli idrocarburi liquidi e gassosi nella fascia delle 12 miglia dalle linee di costa;
   la suddetta legge di stabilità articolo 1 comma 240, lettera b) ha soppresso il piano delle aree in cui consentire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi a terra e a mare previsto dall'articolo 38, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
   sia l'ufficio-centrale per i referendum della Corte di cassazione, in data 7 gennaio 2016, sia la Corte costituzionale, con la sua sentenza 17/2016 del 19 febbraio 2016, hanno stabilito che uno dei sei quesiti proposti dalle regioni potesse essere sottoposto a consultazione referendaria (che si terrà domenica 17 aprile 2016) perché come riportato nella sentenza della Corte costituzionale: «L‘Ufficio centrale per il referendum ha ritenuto che lo ius superveniens, nel sostituire la disposizione oggetto della richiesta referendaria, oltre ad avere abrogato parte degli originari secondo e terzo periodo del comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, abbia introdotto una modificazione della durata dei titoli abilitativi già rilasciati, commisurandola al periodo “di vita utile del giacimento”, prevedendo, quindi, una “sostanziale” proroga degli stessi ove “la vita utile del giacimento” superi la durata stabilita nel titolo»;
   nel dossier del WWF (Trivelle insostenibili), trasmesso ai parlamentari il 6 aprile 2016, si apprende che 42 delle 88 piattaforme localizzate nella fascia delle 12 miglia dalla costa, essendo state costruite prima del 1986, anno in cui entrò in vigore in Italia la procedura di valutazione di impatto ambientale, VIA (ex articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, in attuazione della direttiva comunitaria 85/337/CE), non sarebbero mai state sottoposte a VIA (elaborazione effettuata sui dati ufficiali pubblicati dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello sviluppo economico, UNMIG);
   nello stesso dossier si documenta che l'età media delle piattaforme localizzate nella fascia delle 12 miglia è di circa 30 anni e che il 48 per cento del totale delle 88 piattaforme offshore ha oltre 40 anni;
   dai dati dell'UNMIG si evince che sul totale delle 88 piattaforme offshore, 8 sono classificate come «non operative» e 31 sono definite «non eroganti» –:
   se i Ministri interrogati non intendono assumere tutte le iniziative necessarie per quanto di competenza, affinché le piattaforme realizzate prima del 1986 vengano comunque sottoposte alla valutazione di impatto ambientale;
   se i Ministri interrogati non intendono assumere iniziative, per quanto di competenza affinché le 8 piattaforme offshore ENI classificate come «non operative», localizzate nella fascia delle 12 miglia dalle linee di costa, vengano smantellate dall'azienda responsabile provvedendo al risanamento ambientale e al ripristino dello stato dei luoghi, come stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   se non si intenda promuovere un'indagine sulle 31 piattaforme offshore classificate come «non eroganti» per verificare quante di queste abbiano sospeso momentaneamente le loro attività produttive per lavori di manutenzione o se, al contrario, abbiano in realtà cessato definitivamente la produzione;
   se, nel caso in cui le suddette piattaforme «non eroganti» abbiano in realtà cessato definitivamente la produzione, non si intendano assumere iniziative affinché le aziende procedano allo smantellamento, provvedendo al risanamento ambientale e al ripristino dello stato dei luoghi, come stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   se il Governo non intenda assumere iniziative normative al più presto tese a ripristinare il piano delle aree in cui consentire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi a terra e a mare, da sottoporre a valutazione ambientale strategica, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   se il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non intenda assumere iniziative per risolvere la confusione delle funzioni svolte da ISPRA – Istituto superiore – per la protezione e la ricerca ambientale (l'istituto di ricerca vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che con questo dicastero collabora funzionalmente), che, da un lato, risulta abbia incarichi e commesse da ENI per il monitoraggio ambientale delle piattaforme e, dall'altro, abbia un settore valutazioni d'impatto ambientale, inquadrato nella sezione valutazioni ambientali con il compito di assicurare il supporto dell'agenzia alle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di valutazioni di impatto ambientale. (4-12780)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 708
4-12780
presentata da
CATANIA Mario

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue,
  La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha ripristinato il limite delle 12 miglia dalla costa per le perforazioni petrolifere in mare. La disposizione stabilisce che i titoli abilitativi già rilasciati siano fatti salvi dall'estensione del limite alle 12 miglia per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La norma ha vietato nuove attività di trivellazione entro le 12 miglia (20 chilometri) salvaguardando così le vocazioni proprie delle coste italiane e non vanificando gli investimenti messi in atto da soggetti pubblici e privati, a volte molto consistenti, per lo sviluppo e la promozione del turismo.
  Con riferimento alla predetta normativa, lo scorso 17 aprile si è tenuto il referendum per decidere se abrogare o meno la parte della disposizione che permette a chi ha già ottenuto concessioni per estrarre gas o petrolio da piattaforme offshore entro 12 miglia dalla costa, di poter rinnovare la concessione fino all'esaurimento del giacimento, che ha avuto esito negativo per il mancato raggiungimento del quorum.
  In ordine alle questioni relative all'impatto ambientale dei progetti e alle possibili criticità segnalate dagli interroganti, si evidenzia preliminarmente che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'autorità competente a svolgere le procedure di Valutazione di impatto ambientale (Via) per tutte le attività inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a mare e a terra su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione finale all'avvio di tali attività spetta invece al Ministero dello sviluppo economico, preposto appunto alla finale valutazione comparativa dei diversi interessi pubblici incisi o comunque interessati da dette attività, comprese le vocazioni territoriali e i modelli di sviluppo di volta in volta da promuovere.
  Si evidenzia altresì che i provvedimenti di compatibilità ambientale relativi alle attività di prospezione geofisica di determinate aree in mare sono preliminari rispetto ad eventuali attività di ricerca e produzione di idrocarburi, che potranno essere realizzate in futuro previe ulteriori e distinte valutazioni di impatto ambientale.
  Le prospezioni vagliate con esito positivo nel procedimento Via, e non ancora autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico, mirano infatti a stabilire se in determinate aree siano presenti idrocarburi e in quale quantità, con lo studio preliminare della struttura geologica del sottosuolo, mediante l'emissione di onde acustiche rivolte verso il fondale e prodotte al largo, al fine di acquisire dati ed elementi utili per l'eventuale successiva fase di ricerca.
  In tale fase di prospezione, non è prevista alcuna installazione di piattaforme, che invece potranno eventualmente essere allocate solo a seguito di riscontri positivi delle prospezioni medesime e, comunque, fra diversi anni, previa nuova valutazione di impatto ambientale e ulteriore diversa autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.
  Nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, il Ministero dello sviluppo economico coordina la sua attività con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che valuta la compatibilità ambientale di progetti di estrazione degli idrocarburi.
  La verifica dell'impatto ambientale analizza tutte le componenti interessate dal progetto: la valutazione deve comprendere gli effetti sulle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, all'uso del suolo, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
  Si precisa che ai fini autorizzativi è comunque prevista l'intesa la con la regione o le regioni interessata. Difatti, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito della procedura di Via sono valutate e considerate tutte le osservazioni pervenute sia da parte dei privati cittadini che da parte delle amministrazioni coinvolte. Tale valutazione è debitamente riportata nei provvedimenti di compatibilità ambientale del Ministero con le eventuali controdeduzioni e prescrizioni,
  Si evidenzia, inoltre, che dopo l'incidente dei 2010 nel Golfo del Messico, gli Stati membri della Comunità europea hanno dato avvio a una revisione delle politiche dell'Unione europea volte a garantire la sicurezza delle operazioni relative al settore degli idrocarburi.
  Con l'emanazione della direttiva 2013/30/Ue è stato avviato un processo per ridurre per quanto possibile il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nei settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione europea e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.
  Riducendo il rischio di inquinamento marino, la direttiva assicurerà la protezione dell'ambiente marino e in particolare il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico al più tardi entro il 2020, obiettivo stabilito nella direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del consiglio, dei 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
  Per quanto riguarda l'applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale ad impianti off-shore realizzati prima dell'entrata in vigore della normativa comunitaria, si premette che solo nel 1985 è stata emanata una prima direttiva comunitaria recante la disciplina in materia (direttiva 1985/337/Cee, poi sostituita dalla direttiva 2011/92/UE).
  Anche in tali casi l'amministrazione si attiene a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di recepimento.
  In via generale, si procede con un esame caso per caso laddove, in relazione ad impianti preesistenti, siano proposte eventuali modifiche o occorra per la loro operatività l'acquisizione di nuove autorizzazioni.
  Si segnala, tuttavia, che le piattaforme per le quali non è stata svolta la Valutazione di impatto ambientale, in quanto installate precedentemente all'entrata in vigore della relativa normativa, sono comunque sottoposte, qualora aventi più di uno scarico emissivo, all'autorizzazione integrata ambientale (Aia).
  In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies del decreto legislativo 152/06, la verifica del rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalle Aia per le piattaforme di produzione a mare, viene effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) in coordinamento con gli uffici territoriali di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
  In merito al «decommissioning» delle piattaforme non eroganti, trattandosi di materia riconducibile alla normativa sulla polizia mineraria, si è in attesa di acquisire ulteriori elementi.
  Ad ogni modo, si segnala che la normativa italiana è più restrittiva di quella comunitaria secondo la quale la trivellazione finalizzata ad estrarre gas e petrolio per poter determinare la convenienza commerciale del giacimento, non rientra tra i progetti per i quali è sempre obbligatoria la valutazione d'impatto ambientale. Difatti, come recentemente statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 11 febbraio 2015 nella causa C-531/13), la decisione sul se le trivellazioni esplorative debbano essere sottoposte o meno a Via spetta ai singoli Stati membri, che possono a tal fine fissare soglie e criteri applicativi oppure decidere di valutare singolarmente i vari progetti.
  L'Italia inoltre, diversamente da altri paesi, con la Strategia Energetica Nazionale del 2013 ha vietato il fracking (Idrocarburi a terra) e successivamente con la norma l'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 13 (cosiddetto «sblocca Italia») ha introdotto il divieto di ricerca e estrazione di shale gas e sbaie oil e il rilascio dei relativi titoli minerari, perché si è valutato che tali attività non sono compatibili con la politica ambientale del nostro Paese.
  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha altresì attivato una proficua collaborazione con il RAM (Reparto ambientale marino) che, anche attraverso sopralluoghi, contribuirà al monitoraggio ambientale delle piattaforme marine oggetto di decreto Via, verificando il puntuale rispetto delle prescrizioni impartite.
  In ogni caso, si evidenzia che questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, valutando il raggiungimento delle finalità degli atti normativi, nonché gli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
  L'analisi richiede il ricorso alla consultazione dei diversi portatori di interessi, in modo da raccogliere dati e opinioni da coloro sui quali la normativa in esame ha prodotto i principali effetti.
  Lo scopo è quello di ottenere, a distanza di un certo periodo di tempo dall'introduzione di una norma, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina in vigore.
  Della questione sono comunque interessati anche altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori elementi, si provvederà a fornire un aggiornamento.
  Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate dagli Interroganti sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, tenendosi informato e svolgendo un'attività di monitoraggio, anche al fine di valutare un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impatto ambientale

studio d'impatto

idrocarburo