ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12759

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 603 del 06/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/04/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/04/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 06/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12759
presentato da
CATANOSO Basilio
testo di
Mercoledì 6 aprile 2016, seduta n. 603

   CATANOSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   sono passati 7 anni dall'approvazione della direttiva europea sulle fonti rinnovabili 2009/28/CE e quasi 5 dal recepimento della medesima in Italia e gli operatori italiani aspettano, a giudizio dell'interrogante, con motivata impazienza, che si completi il quadro normativo e regolatorio per la produzione di biometano, per poter iniziare la costruzione degli impianti, che daranno anche importanti opportunità di lavoro qualificato;
   dopo 7 anni dall'approvazione della direttiva europea, in Italia non è dato sapere quando tale percorso terminerà. Il Ministero dello sviluppo economico, anziché porre fine a questo ritardo, usa, a giudizio dell'interrogante e di AssoRinnovabili, impropriamente la «scusa» del cosiddetto standstill, dovuto al processo di normazione M/475, per continuare a impedire il concreto avvio di iniziative, molte delle quali iniziate già diversi anni fa con investimenti di operatori che hanno confidato nel completamento del quadro normativo;
   lo standstill non impedisce agli Stati membri di emanare norme tecniche, ma al contrario ne consente espressamente l'adozione, a condizione che queste non siano in contrasto con una norma tecnica europea (se) esistente;
   infatti, l'articolo 7, comma 1, della direttiva 98/34/CE1 prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma tecnica europea, i loro organismi di normalizzazione «non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente»;
   da un lato, il Ministero dello sviluppo economico ha espressamente vietato l'immissione in rete di biometano derivante da biogas ottenuto da processi di gassificazione di biomasse o da gas da discarica o dalla frazione organica dei rifiuti urbani (articolo 8, comma 9, decreto ministeriale 5 dicembre 2013) e, dall'altro, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) ha consentito l'immissione in rete del biometano soltanto a condizione che sia «tecnicamente libero» da tutte le componenti di cui al rapporto tecnico UNI/TR 11537 allegato A, deliberazione 46/2015/R/gas del 12 febbraio 2015), condizione che implica la totale assenza di qualsiasi sostanza potenzialmente pericolosa e che non è tecnicamente realizzabile;
   l'introduzione di tali divieti e ostacoli, a giudizio dell'interrogante e di AssoRinnovabili, appare assolutamente di dubbia legittimità;
   con queste disposizioni, travalicando i confini del dettato europeo, si sta impedendo la realizzazione di molte iniziative, creando così una disparità di trattamento tra chi opera in Italia e chi opera negli altri Stati membri;
   non può valere come giustificazione il ritardo del Comitato CEN nel completare il processo di normazione tecnica M/475, prevalentemente dovuto a mancati accordi tra Stati membri. Fino alla formale approvazione di tale norma — apparentemente prossima, ma di fatto a lungo rinviata — esiste, paradossalmente, il rischio che il processo di normazione non si concluda e che gli operatori italiani (a differenza dei concorrenti europei) non possano mai avviare un'iniziativa di produzione del biometano;
   il danno è che gli operatori italiani sono costretti «a stare alla finestra», mentre in Germania, Paesi Bassi o Svezia, per esempio, da anni si produce biometano, perché i rispettivi Stati, benché anche essi coinvolti nel processo di normazione M/475, non hanno paralizzato il settore ma l'hanno sostenuto e promosso;
   gli operatori italiani che hanno avviato iniziative in questo settore non possono più sopportare questa condizione di stallo;
   nella risposta data dal sottosegretario allo sviluppo economico all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06537, si può leggere, tra le altre cose, che «il decreto interministeriale del 5 dicembre 2013, cosiddetto decreto “Biometano”, all'articolo 3, ha definito: lo specifico, incentivo spettante al biometano immesso nelle reti del gas naturale; la durata dell'incentivazione; la differenziazione dell'incentivo in funzione delle taglie dell'impianto in modo da tenere in conto le differenze dei costi di investimento; l'eventuale maggiorazione; dell'incentivo per il biometano prodotto esclusivamente a partire da alcuni sottoprodotti e rifiuti. Ciò premesso si rappresenta che, per quanto concerne le condizioni tecniche ed economiche per la connessione degli impianti di produzione di biometano, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dopo aver raccolto le posizioni degli operatori di mercato con la relativa consultazione, ha emanato, con apposita delibera del 12 febbraio 2015, le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi. Omissis. Con riferimento ai parametri di qualità del biometano da immettere nella rete del gas naturale, si precisa che la sopra citata delibera dell'Autorità stabilisce che, per l'intera durata dell'obbligo di “standstill” previsto dalla normativa comunitaria, ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità, il gestore di rete deve fare riferimento alle disposizioni vigenti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate dal decreto interministeriale del 5 dicembre 2013. In particolare, il biometano immesso nelle reti del gas naturale deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti previste dall'apposita norma tecnica UNI. Infine, si evidenzia che il Ministero ha incontrato a più riprese i rappresentanti di associazioni di settore ed ha condiviso alcune delle criticità evidenziate anche dall'onorevole interrogante. Gli Uffici del Ministero stanno, infatti, lavorando ad ipotesi di revisione del testo del decreto interministeriale del 5 dicembre 2013 tesa a superare le criticità manifestatesi e a favorire l'uso del biometano nel settore dei trasporti. In particolare si sta valutando l'idea di spostare almeno al 2020 il termine entro il quale gli impianti devono entrare in esercizio per poter accedere agli incentivi, nonché ulteriori stimoli per riconvertire gli esistenti impianti di produzione elettrica da biogas alla produzione di biometano per i trasporti.»;
   a giudizio dell'interrogante e di Assorinnovabili, se il Governo intende realmente dare seguito alla emanata legge che consente anche in Italia la produzione di biometano, è necessario che vengano rimossi urgentemente gli ostacoli introdotti, ingiustificatamente, dalla normativa nazionale e, in particolare, occorre che il Ministero dello sviluppo economico: faccia ripartire il termine di 5 anni per l'entrata in esercizio degli impianti ai fini dell'accesso all'incentivazione del biometano (di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013), facendolo decorrere dalla data di effettivo completamento del quadro normativo di riferimento; elimini il divieto di immissione nella rete del gas naturale del biometano derivante da biogas ottenuto da processi di gassificazione di biomasse o da gas da discarica o dalla frazione organica dei rifiuti urbani (articolo 8, comma 9 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013), in modo da allinearci agli altri Paesi europei citati; riconosca direttamente al produttore l'incentivo per il biometano utilizzato nei trasporti (Cic) al fine di permettere la bancabilità del progetto, anziché, come previsto oggi, al soggetto che «lo immette in consumo» (articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013);
   a giudizio dell'interrogante e di Assorinnovabili, se si intende realmente dare seguito alla emanata legge che consente anche in Italia la produzione di biometano, è necessario che vengano rimossi urgentemente gli ostacoli introdotti, ingiustificatamente, dalla normativa nazionale e, in particolare, occorrerebbe che l'Aeegsi: elimini la prescrizione impossibile da applicare (infatti non esiste per il gas naturale) – che consente l'immissione in rete di biometano soltanto a condizione che sia «tecnicamente libero» da qualsiasi componente elencata nel rapporto tecnico UNI/TR 11537 (articolo 3.2, allegato A, Deliberazione 46/2015/R/gas del 12 febbraio 2015); adotti, nelle more della emananda normativa europea, una deliberazione che consenta l'immissione in rete del biometano, a condizione che abbia le medesime caratteristiche previste dalla normativa tedesca (Allegato 1) o, in alternativa, quelle previste nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, paragrafo 6 (Allegato 2); approvi e pubblichi il codice di rete SNAM, già aggiornato rispetto alle procedure di immissione in rete del biometano, in modo che il GSE possa riconoscere i relativi incentivi per il biometano trasportato attraverso la rete del gas naturale;
   a giudizio dell'interrogante e di Assorinnovabili, inoltre, occorre che il Comitato italiano gas (Cig): concluda i lavori di revisione della norma UNI/TR 11537, iniziata da oltre un anno, e adotti limiti e procedure di misura sui microinquinanti non più restrittivi o complicati di quelli in vigore in Germania;
   oltre a quanto sopra, per risolvere le ulteriori problematiche esistenti, già più volte segnalate da AssoRinnovabili, sarebbe opportuno che il GSE: pubblichi un valore di riferimento dei Certificati di immissione in consumo (Cic), affinché gli operatori possano elaborare una previsione affidabile di quale sia il livello effettivo di incentivo alla produzione di biometano; preveda l'obbligo di ritiro dei Cic, allo scadere di un determinato termine dall'assegnazione, ad un prezzo minimo definito;
   nelle more dell'adozione di tutti questi auspicati provvedimenti, è necessario individuare una misura che «salvi» le iniziative già avviate da coloro i quali avevano fatto affidamento sulla normativa di incentivazione adottata nel 2011 e sulla possibilità di una sua ragionevole attuazione;
   è noto, infatti, come molti operatori abbiano già investito nello sviluppo di questi progetti, siano stati aggiudicatari di gare d'appalto e, avendo quindi assunto obblighi nei confronti della pubblica amministrazione, siano in procinto o abbiano già iniziato i lavori e, per questi casi, ove l'impianto di produzione di biometano venga realizzato, sarebbe opportuno ammettere la valorizzazione dell'energia elettrica di biogas con una tariffa incentivante basata su quelle esistenti;
   inoltre, bisognerà che la successiva conversione di tale impianto alla produzione di biometano, una volta completato il quadro di riferimento che ne consentirebbe finalmente l'utilizzo, sia qualificata, ai fini della disciplina di incentivazione, come impianto di nuova costruzione e non come intervento di riconverzione di impianto esistente –:
   in riferimento alla risposta fornita dal sottosegretario allo sviluppo economico il 21 gennaio 2016, all'interrogazione n. 5-06537 quando si procederà alla modifica del decreto ministeriale citato in detta risposta;
   se e come il Governo intenda chiarire la problematica della qualità del biometano per autotrazione in quanto, formalmente, il quadro normativo sembra all'interrogante completo ma, in realtà, nessuno sembra all'interrogante sapere quali norme regolino la qualità del gas per autotrazione visto che il Gse sostiene di rifarsi alla norma Comitato italiano gas il quale, a sua volta, sostiene di aver regolato solo l'immissione in rete;
   come intenda risolvere il problema dei certificati immissione in consumo, in quali termini e con quali tempi;
   quali iniziative normative, di carattere generale, intenda assumere il Governo per risolvere le problematiche esposte in premesse. (4-12759)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

inquinamento da idrocarburi

biogas

idrocarburo