ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12729

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 601 del 04/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 02/05/2016

SOLLECITO IL 01/06/2016

SOLLECITO IL 04/07/2016

SOLLECITO IL 01/08/2016

SOLLECITO IL 12/09/2016

SOLLECITO IL 10/10/2016

SOLLECITO IL 08/11/2016

SOLLECITO IL 14/12/2016

SOLLECITO IL 09/01/2017

SOLLECITO IL 01/02/2017

SOLLECITO IL 06/03/2017

SOLLECITO IL 03/04/2017

SOLLECITO IL 09/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12729
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Lunedì 4 aprile 2016, seduta n. 601

   REALACCI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 281 del 1991 è la norma con cui lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
   il principio generale e ispiratore della sopraddetta norma è stato però applicato in maniera eterogenea in ambito regionale. Specialmente se ci si riferisce alla salvaguardia e al contrasto del maltrattamento degli animali, come ad esempio, la pratica da più parti denunciata dell'esposizione nelle vetrine dei negozi di animali d'affezione vivi;
   tale pratica commerciale espone gli animali a pericolosi rischi per la loro salute: in estate possono essere esposti al rischio di colpo di calore, in inverno sono spesso esposti ad infreddature. Inoltre, la presenza di animali in vetrina può causare traumi da sovraesposizione; basta immaginare durante la giornata quante persone possano picchiettare con la mano il vetro per attirare l'attenzione; così come ad esempio avviene per i pesci negli acquari;
   ad oggi, sulla materia, solo la regione Lombardia pone un preciso divieto, ovvero: «divieto di esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione», intendendo per questi ultimi quelli che «stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili per l'uomo»;
   secondo l'odierno orientamento giurisprudenziale in tema di salute degli animali, come anche sottolineano le maggiori associazioni animaliste nazionali, se uno o più animali vengono detenuti oppure esposti in condizioni di sofferenza, senza alcuna possibilità di sottrarsi alla vista dell'uomo o a fonti di luce, rumori o comunque molestie di altro genere, è comunque ravvisabile l'ipotesi di maltrattamento e detenzione incompatibile di animali, punibile come ricordato già in passato dal nostro codice penale agli articoli 727 e 544-ter;
   da verificare sarebbe anche il rispetto della previsione dell'età di vendita dell'animale ex decreto legislativo n. 529, 30 dicembre 1992 –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della questione e se non intendano valutare l'opportunità di assumere le iniziative di competenza per uniformare in tutta Italia la disciplina dell'esposizione degli animali d'affezione in vetrina, a tutela della salute degli stessi, vietandola. (4-12729)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rischio sanitario

protezione degli animali

benessere degli animali