ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12706

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 600 del 01/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: ROCCELLA EUGENIA
Gruppo: MISTO-USEI (UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI)
Data firma: 01/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 01/04/2016
Stato iter:
19/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2016

CONCLUSO IL 19/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12706
presentato da
ROCCELLA Eugenia
testo di
Venerdì 1 aprile 2016, seduta n. 600

   ROCCELLA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   la surrogazione di maternità è sanzionata dalla legge n. 40, articolo 12 comma 6, che recita: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
   nonostante la legge vigente, questa pratica non viene sanzionata dai tribunali italiani, che finora non hanno agito contro chi vi fa personalmente ricorso (si assiste frequentemente a trasmissioni televisive in cui si racconta di tale pratica effettuata all'estero, sia da parte di cittadini comuni, sia di persone con ruoli istituzionali di rilievo), e neppure nei confronti di coloro che organizzano dall'Italia questo mercato, nonostante denunce circostanziate e nonostante la facilità di verificare le violazioni della legge n. 40 in merito alla maternità surrogata attraverso le pubblicità e gli annunci su Internet;
   come recentemente affermato anche in una recente mozione approvata dal Comitato nazionale per la bioetica «l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, è in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali» e «la maternità surrogata è un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione»;
   le ipotesi di maternità surrogata a scopo puramente altruistico sono smentite dai contratti tra le parti; nei Paesi ove il pagamento è formalmente vietato, in genere si parla genericamente di «rimborsi», ma la conferma del fatto che si tratta di gravidanza dietro compenso è confermata dall'esistenza del contratto, e dal fatto che l'ovocita femminile appartiene sempre a una donna diversa dalla madre gestante, costringendo due donne diverse, entrambe fertili, a sottoporsi a trattamenti farmacologici inappropriati (perché destinati a donne infertili) e spesso pericolosi per la salute fisica e psichica; se si trattasse di un «dono» la necessità di questa scissione, che serve a garantire il committente da eventuali contenziosi, verrebbe meno;
   la donna che fornisce i propri ovociti viene in genere scelta in base a criteri con connotazioni razziste, cioè al fenotipo (pelle bianca, colore occhi e capelli, aspetto gradevole) e alle capacità intellettive (possibilmente con grado elevato di istruzione), e viene pagata di conseguenza, mentre quella che porta avanti la gravidanza deve solo godere di buona salute, e solitamente appartiene a Paesi terzi da cui non vengono esportati ovociti (India, Guatemala, Nepal) perché l'aspetto fisico di donne di queste etnie non corrisponde agli standard richiesti dal mercato; come recentemente riportato da un'inchiesta su questo fenomeno del periodico « Vanity Fair»: «Per risparmiare, facciamo così. Siccome la maggior parte della gente vuole bambini bianchi, facciamo l'inseminazione negli Stati Uniti, trasportiamo gli embrioni congelati in Israele e poi li portiamo in Nepal, dove abbiamo creato una clinica. Le madri vengono quasi tutte dall'India, dove c’è grande disponibilità. I vantaggi sono i costi bassi e la maggior velocità, perché in Nepal non c’è la burocrazia contrattuale che c’è in America»;
   se si trattasse di «dono del grembo», e non di utero in affitto, potrebbe essere un'unica donna a contribuire con i propri ovociti e con la gravida a, cedendo il figlio alla nascita in modalità analoghe a quelle che in Italia sono note come «parto anonimo»; si ricorda che modalità di adozione concordate prima della nascita sono legittime in diversi stati, anche nei confronti di coppie omosessuali;
   anche nei Paesi dove formalmente la surroga è gratuita, sono presenti, come abbiamo detto, forme di pagamento surrettizie mascherate da rimborsi spese, come è facile constatare attraverso gli annunci su Internet e le inchieste giornalistiche, ad esempio quella già menzionata di « Vanity Fair», in cui si legge: «In realtà nessuna lo fa gratis, nemmeno in Canada dove le forme di compenso vengono registrate come rimborso spese»;
   la «cessione» di bambini al di fuori dei percorsi adottivi è considerata reato, in quanto tratta di esseri umani, in tutti i Paesi del mondo –:
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato perché siano implementate le sanzioni previste per il reato di surrogazione di maternità e sia quindi tutelata la dignità delle donne e dei bambini, e se, nelle more, intenda avvalersi del dispositivo dell'articolo 9 del codice penale che prevede, per reati commessi all'estero da cittadini italiani, per i quali la legge italiana stabilisce una pena restrittiva della libertà personale di durata minore di tre anni, che il colpevole sia punito «a richiesta del Ministro della giustizia». (4-12706)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 luglio 2016
nell'allegato B della seduta n. 657
4-12706
presentata da
ROCCELLA Eugenia

  Risposta. — Mediante l'atto ispettivo in esame, la deputata Roccella – dopo aver stigmatizzato il ricorso alla pratica della surrogazione di maternità e aver prospettato il rischio di possibile sfruttamento delle donne che accettano di portare avanti la gravidanza – lamenta come, di fatto, i tribunali italiani non applichino le sanzioni previste dalla legge n. 40 del 2004, vanificando l'incriminazione penale prevista dal legislatore.
  A riguardo appare opportuno premettere come l'impianto della legge che disciplina, in Italia, la fecondazione assistita e la maternità surrogata e l'assetto originario di tale normativa siano stati progressivamente modulati secondo le pronunce emesse, in materia, dalla Corte costituzionale.
  Nessun intervento della Consulta ha, invece, investito l'articolo 12, comma 6, della legge citata, sicché – anche in assenza di una espressa indicazione normativa – deve ritenersi che la procedibilità, secondo la legge italiana, dei reati comuni commessi all'estero dal cittadino – qual è, appunto, quello previsto e punito ai sensi della norma citata – sia sottoposta all'ulteriore condizione della doppia incriminazione del fatto. Come noto, difatti, perché un fatto possa essere penalmente sanzionato nel nostro Paese, è necessario che sia previsto come reato sia dalla legge italiana, sia dalla normativa vigente nello Stato nel quale è stato commesso.
  Si tratta di un principio generale, rinvenibile già nei lavori preparatori del nostro codice penale, recepito anche dalla Corte di Cassazione e condiviso dalla quasi totalità dei sistemi penali degli Stati europei.
  Esistono, tuttavia, Paesi in cui la surrogazione di maternità non è soggetta ad incriminazione.
  Il necessario rispetto del principio della doppia incriminazione preclude, pertanto, in tali casi, che l'azione penale possa anche solo essere iniziata nel nostro Paese.
  Quanto al menzionato articolo 9 del codice penale, evidenzio che nella qualità di Ministro della giustizia esercito le mie prerogative nelle forme previste dalla legge e, pertanto, soltanto in presenza di una richiesta della competente autorità giudiziaria.
  In particolare, dalla consultazione degli atti della competente articolazione risulta che, dall'anno 2012, nei soli tre casi in cui l'autorità giudiziaria ne ha fatto richiesta il Ministro della giustizia ha formulato istanza di perseguimento ex articolo 9 del codice penale in relazione al reato di cui all'articolo 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, una delle quali a mia firma.

Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

traffico di persone

contratto

commercializzazione